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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 2586/2023 del 27/01/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione della decisione di merito relativa all'iscrizione ipotecaria fondata su cartelle di pagamento. Le censure riguardavano: nullità o carenza di motivazione degli atti impositivi e dell'iscrizione ipotecaria (mancata sottoscrizione del responsabile del procedimento), difetti di notifica delle cartelle e dei preavvisi (avvisi di ricevimento), mancata instaurazione del contraddittorio preventivo, e profili di omessa pronuncia e di motivazione apparente della sentenza impugnata.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso infondato e lo ha rigettato. Ha ritenuto ammissibili i motivi presentati in forma mista ma, nel merito, ha: escluso l'omessa pronuncia e la carenza di motivazione ritenendo che la decisione di merito abbia esaminato le eccezioni e fornito una motivazione almeno nella misura costituzionalmente richiesta; dichiarato inammissibili per difetto di autosufficienza i motivi che non hanno trascritto o riprodotto gli atti (quali gli avvisi di ricevimento) necessari per verificare le doglianze sulla notifica; confermato che la prova della notifica della cartella può essere data mediante avviso di ricevimento e che la notifica tramite raccomandata del concessionario è compatibile con la normativa vigente; escluso il riesame di merito non supportato da adeguata specificazione delle cartelle contestate. Ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore di Equitalia Sud S.p.A. (ora Agenzia delle Entrate-Riscossione) e al versamento del contributo unificato eventualmente dovuto.

Norme richiamate

  • art. 1 d.l. n. 193/2016 (conv. con legge n. 225/2016)

    Regola la successione ex lege di Agenzia delle Entrate-Riscossione nei rapporti (anche processuali) di Equitalia; la Corte osserva che tale successione non ha interrotto l'esercizio del ius postulandi da parte del procuratore già costituito (perpetuatio officii).

  • art. 85 c.p.c.

    Principio della perpetuatio officii: l'estinzione dell'agente della riscossione e la successione non privano il procuratore già costituito dello ius postulandi fino alla sua sostituzione.

  • art. 360, co.1, n.5 c.p.c.

    Limita il sindacato in Cassazione sulle questioni di motivazione alla sola omissione dell'esame di un fatto decisivo; la Corte ha richiamato la modifica normativa e la giurisprudenza interpretativa per rigettare doglianze generiche sulla insufficienza della motivazione.

  • art. 26, co.1 (seconda parte) D.P.R. n. 602/1973

    Consente la notifica della cartella di pagamento tramite invio diretto, da parte del concessionario, di raccomandata con avviso di ricevimento; la Corte conferma la validità di tale modalità e indica l'avviso di ricevimento come prova del perfezionamento.

  • art. 1335 c.c.

    Richiamata in relazione alla presunzione di conoscenza dell'atto una volta pervenuto all'indirizzo del destinatario (la Corte evidenzia che la presunzione è superabile solo con prova dell'impossibilità, senza colpa, di prenderne cognizione).

  • d.m. 9 aprile 2001, artt. 32 e 39

    Norme sul servizio postale richiamate per affermare che è sufficiente la consegna del plico al domicilio con la firma del ricevente per perfezionare la notifica mediante servizio postale.

  • d.m. 1 ottobre 2008, artt. 20 e 26

    Richiamato unitamente al d.m. 2001 per confermare che gli adempimenti postali indicati sono idonei al perfezionamento della notifica.

  • art. 54 D.L. n. 83/2012 (conv. con legge n. 134/2012) - modifiche art. 360 c.p.c.

    Modifica la rubrica del ricorso per cassazione in tema di motivazione (art. 360 c.p.c.): la Corte applica il principio che il controllo sulla motivazione è limitato e non si estende alla mera insufficienza logica salvo omissione di fatto decisivo.

  • art. 13, co.1-quater D.P.R. 115/2002

    Regola l'obbligo di versamento di ulteriori somme a titolo di contributo unificato alla luce della proposizione del ricorso; la Corte dispone il versamento da parte del ricorrente se dovuto.

  • d.m. 55/2014

    Parametri per la liquidazione delle spese di giudizio: la Corte liquida le spese in favore del resistente secondo questi parametri.

Massime di principio

  • La successione per legge dell'ente di riscossione (da Equitalia all'Agenzia delle Entrate-Riscossione) non interrompe la rappresentanza processuale già costituita: il procuratore mantiene lo ius postulandi fino alla sua sostituzione (perpetuatio officii).
  • In Cassazione sono ammissibili motivi 'misti' se la formulazione consente comunque l'esame delle doglianze come se fossero state numerate separatamente.
  • Dopo la modifica dell'art. 360 c.p.c., il controllo di legittimità sulla motivazione è limitato: non è più sindacabile la mera insufficienza argomentativa, salvo l'omesso esame di un fatto decisivo discusso tra le parti.
  • Il ricorrente deve rispettare il requisito di autosufficienza del ricorso: quando si contestano notifiche o ritualità, è necessaria la trascrizione integrale (o adeguato riepilogo) degli avvisi e degli atti notificatori per consentire alla Corte la verifica senza consultare atti esterni.
  • La prova della notifica della cartella di pagamento è fornita dall'avviso di ricevimento; la notifica tramite raccomandata effettuata dal concessionario è generalmente valida e la presunzione di conoscenza opera salvo prova contraria dell'impossibilità senza colpa a prenderne conoscenza.
  • Difese generiche che non individuano specificamente gli atti (cartelle) o non riproducono gli atti essenziali sono inammissibili e determineranno il rigetto o l'improcedibilità della censura.
  • La Corte non ammette un riesame di merito non supportato da puntuali riferimenti probatori o da un'indicazione chiara dei fatti decisivi omessi nel giudizio di merito.

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