Cassazione Civile, Ordinanza n. 29503/2023 del 24/10/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
Un contribuente aveva presentato domanda di rimborso, fondata sull'art. 9, comma 17, della l. n. 289/2002, per ottenere il 90% delle imposte IRPEF e ILOR versate per gli anni 1990, 1991 e 1992, in relazione alla disciplina agevolativa prevista per i soggetti colpiti dal sisma del dicembre 1990 nelle province siciliane indicate dalla norma. A fronte del silenzio-rifiuto dell'amministrazione, il ricorso del contribuente era stato accolto in primo grado e l'appello dell'Agenzia era stato respinto. In Cassazione l'Agenzia ha dedotto: 1) violazione dell'art. 9, comma 17, l. n. 289/2002, dell'art. 1, comma 665, l. n. 190/2014 e degli artt. 12 e 14 preleggi, sostenendo che il beneficio non fosse applicabile al caso concreto perché il richiedente era un lavoratore dipendente, quindi sostituito d'imposta e non soggetto passivo legittimato al rimborso; 2) violazione dell'art. 2697 c.c., per avere il giudice d'appello riconosciuto il diritto alla restituzione senza verificare se il contribuente avesse provato di aver effettivamente subito le ritenute, che il datore di lavoro non avesse fruito dell'agevolazione e che i versamenti fossero stati eseguiti.
La decisione
La Corte ha rigettato il primo motivo, ritenendo infondata la doglianza sulla legittimazione del lavoratore dipendente, e ha accolto il secondo motivo, affermando che, in un giudizio di rimborso, l'onere di provare i presupposti del diritto alla restituzione grava sul contribuente. Di conseguenza ha cassato la sentenza impugnata e ha rinviato alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, in diversa composizione, anche per le spese di lite.
Norme richiamate
art. 9, comma 17, l. n. 289/2002
La domanda di rimborso per la definizione automatica della posizione fiscale dei soggetti colpiti dal sisma del 13 e 16 dicembre 1990 è proponibile solo dal soggetto passivo in senso sostanziale, unico legittimato alla richiesta.
art. 1, comma 665, l. n. 190/2014
Richiamato dalla parte ricorrente a sostegno della tesi sulla non spettanza del rimborso nel caso di sostituito d'imposta.
artt. 12 e 14 preleggi
Richiamati dalla parte ricorrente nel sostenere la corretta interpretazione restrittiva della norma agevolativa.
Nel giudizio di rimborso il contribuente ha l'onere di allegare e provare i fatti costitutivi del diritto alla restituzione, compresa l'effettiva debenza e il pagamento delle somme richieste.
art. 360, comma primo, n. 3, c.p.c.
Norma processuale richiamata come parametro dei motivi di ricorso per violazione di legge.
Massime di principio
- Nelle controversie di rimborso tributario il contribuente assume la qualità di attore in senso sostanziale e non solo formale; perciò deve provare i fatti costitutivi del diritto restitutorio.
- Quando la legge riconosce un rimborso o una sanatoria collegata a eventi calamitosi, la legittimazione sostanziale spetta al soggetto inciso dal tributo nella sua posizione sostanziale, e non automaticamente al sostituto d'imposta.
- Se l'amministrazione contesta specificamente i presupposti del rimborso, il giudice di merito deve verificare l'assolvimento dell'onere probatorio da parte del contribuente, non potendo riconoscere la restituzione in mancanza di tale prova.
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