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Cassazione Civile, Ordinanza n. 22331/2023 del 25/07/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (datore di lavoro)

La controversia

La controversia riguarda la pretesa di numerosi ex dipendenti del settore elettrico, poi in quiescenza o loro eredi, di ottenere il riconoscimento del diritto a continuare a fruire delle agevolazioni tariffarie sulla fornitura di energia elettrica previste dalla contrattazione collettiva succedutasi nel tempo. I ricorrenti sostenevano che il beneficio fosse stato maturato e consolidato nel patrimonio individuale, con natura retributiva e come diritto quesito, quindi non revocabile unilateralmente. Contestavano inoltre che la disdetta dell'accordo sindacale del 19 aprile 2002 potesse incidere anche su chi era stato assunto prima dell'1 agosto 1979, la legittimazione delle organizzazioni sindacali a ricevere la disdetta rispetto agli ex lavoratori in pensione, la correttezza e buona fede della revoca, nonché la validità della disdetta in assenza di una regolamentazione sostitutiva. In via subordinata, deducevano che, essendo il beneficio regolato da una disciplina collettiva a tempo, lo scioglimento anticipato avrebbe richiesto una giusta causa, insussistente nella crisi economica e nel venir meno della copertura pubblica degli oneri.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto inammissibili, per varie ragioni processuali, i motivi che cumulavano promiscuamente violazioni di legge e vizi motivazionali e, in particolare, i profili ex art. 360, n. 5, c.p.c. perché proposti avverso una sentenza di appello confermativa della decisione di primo grado. Nel merito, ha confermato l'orientamento già consolidato secondo cui l'agevolazione tariffaria non ha natura retributiva, non costituisce diritto quesito, non si incorpora nel contratto individuale e resta soggetta alla successione della contrattazione collettiva e al recesso/disdetta del datore di lavoro, quando il regolamento collettivo non preveda un termine di efficacia predeterminato. Conseguentemente, è stata ritenuta infondata la pretesa degli ex dipendenti e dei loro eredi alla conservazione del beneficio dopo la disdetta del 2015. I ricorrenti sono stati condannati alle spese di lite e al versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 420 bis c.p.c.

    Richiamato dai ricorrenti nella formulazione del primo motivo; non è oggetto di una specifica interpretazione nel merito, ma rientra nel quadro delle censure formulate sulla disciplina collettiva e sull'accertamento della questione pregiudiziale.

  • art. 1362 c.c.

    Invocato per l'interpretazione della contrattazione collettiva; la Corte osserva che i motivi sono formulati in modo promiscuo e non specifico.

  • artt. 1362 e ss. c.c.

    Usati dai ricorrenti per sostenere una diversa lettura degli accordi collettivi; la Corte non accoglie tale lettura e ribadisce la corretta interpretazione già data nei precedenti.

  • art. 2113 c.c.

    Richiamato dai ricorrenti a sostegno della tesi del consolidamento del beneficio; la Corte esclude che l'agevolazione costituisca diritto quesito o voce già entrata nel patrimonio in senso intangibile.

  • art. 23 quater l. n. 331/1980

    Norma richiamata nel ricorso; non risulta una autonoma valutazione nel merito da parte della Corte.

  • art. 27 l. n. 155/1981

    Norma richiamata nel ricorso; non risulta una autonoma valutazione nel merito da parte della Corte.

  • art. 1372 c.c.

    La Corte afferma che le clausole collettive operano sul rapporto individuale come fonte eterogenea e che, in caso di successione di contratti collettivi, le nuove clausole sostituiscono le precedenti salvo espressa clausola di salvaguardia.

  • art. 1373 c.c.

    Richiamato in relazione alla tesi sulla possibilità di scioglimento del vincolo; la Corte afferma che il recesso unilaterale è ammissibile per i rapporti di durata a tempo indeterminato, nel rispetto di buona fede e correttezza.

  • artt. 1387 c.c.

    Norma richiamata dai ricorrenti sul tema della rappresentanza sindacale; la Corte non sviluppa una specifica statuizione di merito autonoma su tale norma, ritenendo complessivamente infondato il ricorso.

  • artt. 1388 c.c.

    Come sopra, richiamato nel ricorso senza autonoma decisione interpretativa specifica.

  • artt. 1392 c.c.

    Come sopra, richiamato nel ricorso senza autonoma decisione interpretativa specifica.

  • artt. 1393 c.c.

    Come sopra, richiamato nel ricorso senza autonoma decisione interpretativa specifica.

  • artt. 1398 c.c.

    Come sopra, richiamato nel ricorso senza autonoma decisione interpretativa specifica.

  • artt. 1399 c.c.

    Come sopra, richiamato nel ricorso senza autonoma decisione interpretativa specifica.

  • art. 1337 c.c.

    Invocato per sostenere la violazione della buona fede nelle trattative o nell'esercizio del recesso; la Corte esclude che la revoca del beneficio sia contraria a buona fede e correttezza.

  • art. 1366 c.c.

    Richiamato dai ricorrenti a sostegno dell'interpretazione conforme a buona fede; la Corte ritiene infondata la censura.

  • art. 1375 c.c.

    La Corte richiama il rispetto di buona fede e correttezza nell'esercizio del recesso unilaterale nei rapporti di durata a tempo indeterminato.

  • art. 27 d.l. n. 91/2014 conv. in l. n. 116/2014

    Richiamato nel quarto motivo; la Corte non ne fa applicazione autonoma, ma rigetta la censura sulla contrarietà a buona fede della revoca.

  • art. 2119 c.c.

    Richiamato per sostenere la necessità di una giusta causa per lo scioglimento anticipato; la Corte, in continuità con la giurisprudenza, ammette il recesso unilaterale nei rapporti collettivi di durata a tempo indeterminato senza riferirlo a tale schema.

  • art. 2074 c.c.

    Norma richiamata nel sesto motivo; non risulta una specifica applicazione autonoma nella motivazione.

  • art. 36 Cost.

    La Corte esclude che il beneficio in questione sia collegato alla proporzionalità e sufficienza della retribuzione, poiché non remunerava la prestazione lavorativa.

  • art. 12 l. n. 153/1969

    Richiamato per contestare l'irrilevanza dell'assoggettamento a contribuzione; la Corte afferma che l'inclusione tra le voci contributive non muta la natura del beneficio né impedisce la disdetta della fonte collettiva.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    Richiamato quale base del rinvio alla giurisprudenza consolidata mediante motivazione sintetica.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    La Corte ribadisce che la doglianza per violazione di legge va formulata indicando specificamente le norme violate e le affermazioni in diritto della sentenza impugnata poste in contrasto con esse.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    La Corte dichiara inammissibili i motivi in questa parte perché il vizio non è deducibile avverso una sentenza di appello che conferma quella di primo grado in presenza di doppia conforme.

  • art. 348 ter, commi 4 e 5, c.p.c.

    Viene applicato il divieto di dedurre il vizio motivazionale ex art. 360, n. 5, c.p.c. in presenza di doppia conforme.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    Richiamato quanto al procedimento camerale e al deposito delle memorie.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    Applicato per dare atto dell'obbligo di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

  • art. 1, comma 17, l. n. 228/2012

    Richiamato come norma che ha introdotto il meccanismo dell'ulteriore contributo unificato.

  • art. 420 bis c.p.c.

    Richiamato anche in relazione alla pretesa di un accertamento sulla disciplina collettiva; non viene accolto alcun profilo di violazione.

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione, la censura per violazione di legge deve indicare specificamente le norme asseritamente violate e le affermazioni in diritto della sentenza impugnata che si assumono in contrasto con esse; la mera elencazione seriale di norme eterogenee non soddisfa il requisito di specificità del motivo.
  • Il vizio di omesso esame di fatti decisivi ex art. 360, n. 5, c.p.c. non è deducibile contro una sentenza di appello che confermi integralmente la decisione di primo grado, in presenza di "doppia conforme".
  • La contrattazione collettiva, salvo diversa pattuizione, non si incorpora stabilmente nel contratto individuale e può essere sostituita da successivi accordi collettivi; la conservazione del trattamento più favorevole richiede un'espressa clausola di salvaguardia.
  • Un beneficio previsto dalla contrattazione collettiva non ha natura retributiva se non remunera la quantità o qualità della prestazione lavorativa, ma discende dal complessivo regolamento del rapporto senza rapporto di corrispettività con l'attività svolta.
  • Nel rapporto di lavoro sono configurabili diritti quesiti solo per posizioni già entrate nel patrimonio del lavoratore come corrispettivo di prestazioni già rese; non lo sono le mere aspettative di mantenimento futuro di una disciplina collettiva più favorevole.
  • In un rapporto collettivo di durata a tempo indeterminato, il recesso/disdetta unilaterale è ammissibile, purché esercitato nel rispetto di buona fede e correttezza, per evitare la perpetuità del vincolo obbligatorio.

Come è indicizzato

MaterieRetribuzione e TFRImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezzaGiudicato

Testo integrale

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