Cassazione Civile, Ordinanza n. 30407/2025 del 18/11/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
Un cittadino pakistano ha impugnato davanti al Tribunale il provvedimento dell’Unità Dublino del Ministero dell’Interno che disponeva la ripresa in carico e il trasferimento ai sensi dell’art. 18, lett. b), del Regolamento UE 604/2013. Respinto il ricorso, ha proposto ricorso per cassazione affidato a quattro motivi, ma il giudizio è stato definito in rito per un vizio della procura speciale: nel ricorso mancava una certificazione del difensore, idonea a attestare non solo l’autenticità della firma del conferente, ma anche che la procura fosse stata rilasciata in data successiva alla comunicazione del provvedimento impugnato. Il ricorrente ha sostenuto che l’indicazione della data fosse già contenuta in epigrafe e nel corpo dell’atto; la Corte ha però rilevato che tale indicazione non sostituisce la certificazione richiesta dalla norma. Le amministrazioni intimate non si sono costituite tempestivamente; l’Avvocatura dello Stato aveva solo chiesto l’eventuale partecipazione alla discussione orale.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione per difetto di procura speciale valida. Ha ritenuto applicabili ai procedimenti avverso i provvedimenti dell’Unità Dublino i principi già affermati dalle Sezioni Unite in tema di protezione internazionale: la procura deve contenere l’esplicita indicazione della data successiva alla comunicazione del provvedimento impugnato e il difensore deve certificarla, anche con un’unica sottoscrizione, insieme all’autenticità della firma. Poiché nella procura risultava solo l’autentica della firma, senza certificazione della data, il vizio è stato ritenuto insanabile. Nulla è stato disposto sulle spese per la mancata regolare costituzione della controparte. In aggiunta, il ricorrente è stato condannato a versare euro 1.500 alla Cassa delle ammende ex art. 96, comma 4, c.p.c., e la Corte ha dato atto dei presupposti per l’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 18, lett. b), Regolamento UE 604/2013
Norma base del provvedimento amministrativo impugnato, relativo alla ripresa in carico e al trasferimento del richiedente asilo nel sistema Dublino.
art. 19 ter, comma 6, d.lgs. 150/2011
Richiede che la procura speciale per il ricorso contenga la certificazione del difensore in ordine alla data di rilascio, in modo analogo alla disciplina della protezione internazionale.
art. 35-bis, comma 13, d.lgs. 25/2008
La Corte lo assume come modello normativo: la procura speciale per il ricorso per cassazione deve indicare che è stata rilasciata dopo la comunicazione del provvedimento e la relativa data deve essere certificata dal difensore.
art. 3, comma 3-septies, d.lgs. 25/2008
La disciplina dei procedimenti Dublino ha la stessa formulazione dell’art. 35-bis, comma 13, e ne segue gli stessi requisiti formali per la procura speciale.
La Corte ha definito il giudizio in conformità alla proposta di definizione anticipata comunicata alle parti.
In caso di definizione del giudizio conforme alla proposta dopo richiesta di decisione, si applica la disciplina sanzionatoria; nel caso concreto è stata disposta la condanna alla somma prevista in favore della Cassa delle ammende, escluso il comma 3 per mancanza di costituzione della controparte.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
La Corte ha dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Nei procedimenti avverso provvedimenti dell’Unità Dublino, la procura speciale per il ricorso per cassazione deve contenere la certificazione del difensore sulla data di rilascio, che deve essere successiva alla comunicazione del provvedimento impugnato.
- L’indicazione della data della procura nel corpo del ricorso o nell’epigrafe non è sufficiente se non è accompagnata dalla specifica certificazione del difensore richiesta dalla legge.
- L’autentica della sola firma del conferente non equivale a certificazione della data di rilascio della procura; la certificazione deve riguardare anche questo profilo, pur senza formule sacramentali.
- Il vizio della procura speciale nei casi disciplinati dalle norme richiamate determina l’inammissibilità del ricorso per cassazione e non può essere sanato con attestazioni o rilasci postumi.
- Quando il giudizio è definito in conformità alla proposta di definizione anticipata dopo richiesta di decisione, possono applicarsi le conseguenze sanzionatorie previste dall’art. 96 c.p.c., nei limiti compatibili con la mancata costituzione della controparte.
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