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Cassazione Civile, Ordinanza n. 28105/2023 del 05/10/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

I ricorrenti impugnavano la sentenza della CTR che aveva confermato il rigetto del loro ricorso avverso il diniego di autotutela opposto dall'Amministrazione finanziaria. La vicenda traeva origine da avvisi di accertamento notificati ai soci di una società alberghiera, con cui veniva attribuito un maggior reddito di partecipazione per gli anni d'imposta 2007, 2008, 2009 e 2010, a seguito della determinazione di un reddito imponibile minimo per soggetti non operativi e dell'adeguamento spontaneo indicato dalla società in dichiarazione. Dopo che un giudizio relativo all'anno 2007 si era concluso con sentenza passata in giudicato favorevole ai contribuenti, essi chiedevano all'Ufficio l'annullamento in autotutela anche degli atti relativi agli anni successivi, sostenendo che l'attività alberghiera fosse rimasta operativa solo nei mesi di luglio e agosto e che l'Amministrazione disponesse già della documentazione necessaria. Con il ricorso per cassazione deducevano: violazione degli artt. 2-quater d.l. n. 564/1994 e d.m. n. 37/1997 per non avere la sentenza esaminato l'errore sul presupposto impositivo; violazione dell'art. 2, comma 8, d.P.R. n. 322/1998, sostenendo l'emendabilità della dichiarazione; violazione dell'art. 2909 c.c., assumendo che il giudicato formatosi per il 2007 imponesse all'Ufficio di verificare la medesima fattispecie per gli anni successivi; violazione dell'art. 115 c.p.c., per mancata considerazione di fatti non contestati; violazione dell'art. 19 d.lgs. n. 546/1992 per contraddittorietà della motivazione e per l'ammissibilità del ricorso contro il diniego di autotutela.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso, confermando la decisione di merito che aveva respinto l'impugnazione del diniego di autotutela. Ha ritenuto non fondata la censura di contraddittorietà della sentenza impugnata, osservando che la CTR aveva correttamente ribadito i limiti del sindacato giurisdizionale sul rifiuto di autotutela. Nel merito, la Corte ha affermato che il diniego di annullamento in autotutela di un atto tributario divenuto definitivo è impugnabile solo per dedurre profili di illegittimità del rifiuto dell'Amministrazione connessi a ragioni di rilevante interesse generale, non già per contestare nuovamente la fondatezza della pretesa fiscale ormai preclusa. Ha quindi escluso che le doglianze dei contribuenti, centrate sull'asserita erroneità dell'imposizione e sull'emendabilità della dichiarazione, integrassero un interesse generale alla rimozione dell'atto. Ha inoltre precisato che il giudicato relativo all'anno 2007 non produceva automaticamente effetti sugli anni successivi e che l'eventuale errore dichiarativo resta espressione di un interesse privato del contribuente, non sufficiente a fondare l'autotutela. Le spese di legittimità sono state poste a carico dei ricorrenti in solido.

Norme richiamate

  • art. 2-quater d.l. 30 settembre 1994, n. 564

    Norma richiamata quale base dell'istanza di autotutela; la Corte ne ricava che l'autotutela non è un rimedio sostitutivo dei mezzi di impugnazione e richiede un interesse generale alla rimozione dell'atto.

  • d.m. 11 febbraio 1997, n. 37

    Il regolamento sull'autotutela attribuisce priorità alle fattispecie di rilevante interesse generale; la Corte esclude che la mera correzione di un errore del contribuente integri tale interesse.

  • art. 2, comma 8, d.P.R. n. 322 del 1998

    Richiamato per sostenere l'emendabilità della dichiarazione; la Corte osserva che tale emendabilità non consente di riaprire la pretesa tributaria definitiva tramite autotutela.

  • art. 2909 c.c.

    Il giudicato formatosi per un diverso anno d'imposta non estende automaticamente i suoi effetti agli anni successivi se non ricorre identica fattispecie dimostrata in giudizio.

  • art. 115 c.p.c.

    La Corte non ravvisa una violazione per fatti non contestati, poiché la censura mira in realtà a far rivalutare il merito della pretesa fiscale.

  • art. 19 d.lgs. n. 546 del 1992

    L'elencazione degli atti impugnabili è suscettibile di interpretazione estensiva, ma il diniego di autotutela è sindacabile solo nei limiti della legittimità del rifiuto e non per riesaminare la fondatezza dell'imposizione.

  • art. 12, comma 2, legge n. 448 del 2001

    Conferma la giurisdizione del giudice tributario sulle controversie inerenti ai tributi e agli atti di autotutela che incidono sul rapporto tributario.

  • art. 97 Cost.

    Richiamato dai ricorrenti a sostegno dell'esigenza di buona amministrazione; la Corte non lo ritiene sufficiente a trasformare l'interesse privato al riesame dell'imposta in interesse generale.

  • art. 53 Cost.

    Evocato nel ragionamento sul bilanciamento degli interessi nell'autotutela, quale parametro dell'interesse pubblico alla corretta esazione dei tributi.

Massime di principio

  • Il diniego di annullamento in autotutela di un atto tributario definitivo è impugnabile davanti al giudice tributario, ma il sindacato è limitato alla legittimità del rifiuto e non può estendersi alla fondatezza della pretesa fiscale ormai definitiva.
  • Per ottenere l'annullamento del diniego di autotutela il contribuente deve allegare un interesse generale, concreto e specifico dell'Amministrazione alla rimozione dell'atto; non basta dedurre un mero errore dell'Ufficio o l'erroneità dell'imposizione subita.
  • L'autotutela tributaria ha natura discrezionale e non costituisce un rimedio sostitutivo dei mezzi di impugnazione non esperiti; la stabilità dei rapporti giuridici e la definitività degli atti devono essere bilanciate con l'interesse pubblico alla corretta esazione dei tributi.
  • L'emendabilità della dichiarazione del contribuente non comporta, di per sé, un obbligo dell'Amministrazione di ritirare in autotutela gli atti definitivi, trattandosi di tutela dell'interesse privato e non di interesse generale.
  • Il giudicato formatosi su un diverso periodo d'imposta non produce automaticamente effetti sui periodi successivi, se non viene dimostrata in concreto l'identità della fattispecie rilevante per gli anni oggetto di contestazione.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamento
RamiTributiProcesso civile
IstitutiGiudicatoBuona fede e correttezzaOnere della prova

Testo integrale

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