Cassazione Civile, Ordinanza n. 04090/2024 del 14/02/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione non è entrata nel merito dei motivi di ricorso, perché ha preso atto dell'accordo transattivo depositato il 27 ottobre 2023 tra le parti, con il quale entrambe avevano deciso di abbandonare i giudizi pendenti. Per sopravvenuta carenza di interesse, ha dichiarato inammissibili sia il ricorso principale sia il ricorso incidentale e ha compensato integralmente tra le parti le spese del giudizio di cassazione.
Esito
Favorevole al resistente (utilizzatore)
La controversia
La controversia nasce da un contratto di locazione finanziaria avente ad oggetto un'unità da diporto. La Corte d'appello aveva accolto il gravame dell'utilizzatore, accertando la natura usuraria del tasso di mora pattuito al momento della conclusione del contratto e condannando la concedente alla restituzione di euro 251.690,94 percepiti a titolo di interessi moratori ritenuti non dovuti. La società concedente ha proposto ricorso principale per sei motivi, deducendo: (1) violazione dell'art. 113 c.p.c. e dell'art. 2697 c.c. per avere la Corte d'appello applicato erroneamente il principio iura novit curia ai decreti ministeriali di rilevazione del TEGM; (2) violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. per aver attribuito rilievo decisivo alla CTU senza allegazione di prova di parte; (3) violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. per omesso esame della scrittura privata con cui erano state modificate le condizioni contrattuali; (4) violazione degli artt. 1815, comma 2, c.c., 644 c.p. e art. 2 l. n. 109/1996 per avere la Corte d'appello considerato gli interessi di mora ai fini dell'usura; (5) violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. per omesso esame della CTU; (6) violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. per omesso esame della clausola di salvaguardia inserita nel contratto. L'utilizzatore ha resistito e proposto ricorso incidentale per due motivi, denunciando la violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato e la violazione del principio di soccombenza e delle regole sulla compensazione delle spese. Tuttavia, nel corso del giudizio di legittimità, le parti hanno depositato un accordo transattivo con cui hanno convenuto di abbandonare i giudizi pendenti, compreso quello in esame.
Norme richiamate
Indicato come base per la trattazione del ricorso in camera di consiglio.
Invocato nel motivo di ricorso principale in relazione all'applicazione del principio iura novit curia.
Invocato in relazione al riparto dell'onere della prova.
Richiamati nei motivi di ricorso per censurare la valutazione delle prove e della consulenza tecnica d'ufficio.
Richiamato nel motivo relativo alla rilevanza degli interessi di mora ai fini dell'usura.
Richiamato insieme all'art. 1815, comma 2, c.c. per la disciplina dell'usura.
Richiamato nel motivo sull'usura, ma senza che la Corte ne sviluppi l'interpretazione nel merito.
Richiamato nel ricorso incidentale in tema di soccombenza e spese.
Richiamato nel ricorso incidentale in tema di compensazione delle spese.
Massime di principio
- Quando, nel corso del giudizio di cassazione, le parti depositano un accordo transattivo con cui convengono di abbandonare i giudizi pendenti, viene meno l'interesse a coltivare sia il ricorso principale sia quello incidentale.
- La sopravvenuta carenza di interesse determina l'inammissibilità dei ricorsi, senza decisione sui motivi di merito.
- In presenza di definizione transattiva della controversia in cassazione, la Corte può compensare integralmente le spese del giudizio tra le parti.
- Le censure che investono la valutazione delle prove, l'uso della CTU e l'esame di documenti devono comunque confrontarsi con i limiti del sindacato di legittimità, ma nel caso di specie la Corte non ha esaminato il merito per sopravvenuto difetto di interesse.
Come è indicizzato
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