LEGGE 7 marzo 1996, n. 109
Disposizioni in materia di gestione e destinazione di beni sequestrati o confiscati. Modifiche alla legge 31 maggio 1965, n. 575, e all'articolo 3 della legge 23 luglio 1991, n. 223. Abrogazione dell'articolo 4 del decreto-legge 14 giugno 1989, n. 230, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1989, n. 282.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeModifiche alla legge antimafia (l. 31/5/1965, n.575) e disposizioni su beni sequestrati/confiscati: definisce i requisiti degli amministratori dei beni, devoluzione dei beni allo Stato, controllo e compiti dell'ufficio del territorio del Ministero delle finanze, procedure per destinazione, affitto, vendita o liquidazione di beni immobili e aziendali, versamento dei proventi all'ufficio del registro e istituzione di un fondo triennale (a decorrere dall'esercizio 1995) per progetti sociali. Prevede inoltre la possibilità di integrazione salariale per lavoratori di aziende sequestrate fino a lire 10 miliardi annui. Contiene limiti temporali espliciti per alcuni fondi/stanziamenti (periodo 1995-1997).
Disciplina gestione, destinazione e amministrazione di beni sequestrati e confiscati
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