Cassazione Civile, Ordinanza n. 17529/2025 del 30/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia origina da un avviso di accertamento notificato a una società per l'anno d'imposta 2012, con recupero a tassazione di maggiori IRES e IRAP per costi ritenuti indeducibili e di IVA ritenuta indetraibile, oltre sanzioni. L'Ufficio aveva contestato, da un lato, la detrazione IVA su fatture riferite a operazioni soggettivamente inesistenti; dall'altro, la deduzione di spese di rappresentanza relative a un viaggio turistico all'estero con partecipazione di familiari di rappresentanti della società e di alcuni clienti. La CTP aveva accolto il ricorso della contribuente e la CTR aveva confermato. In cassazione l'Agenzia deduceva due motivi: 1) violazione dell'art. 19 d.P.R. 633/1972, degli artt. 2729 e 2697 c.c., per errata applicazione dei principi sul riparto dell'onere probatorio in materia di operazioni soggettivamente inesistenti e detrazione IVA; 2) violazione degli artt. 108, comma 2, e 109, comma 5, TUIR e dell'art. 1 del D.M. 19 novembre 2008, per avere la CTR riconosciuto la deducibilità di spese di rappresentanza senza adeguata verifica dell'inerenza e della concreta attività promozionale.
La decisione
La Corte ha accolto entrambi i motivi del ricorso. Ha ritenuto che la CTR fosse incorsa in errore di diritto sia sul tema della detrazione IVA in presenza di operazioni soggettivamente inesistenti, sia sul tema della deducibilità delle spese di rappresentanza. Quanto all'IVA, ha ribadito che l'Amministrazione può assolvere il proprio onere probatorio anche mediante presunzioni gravi, precise e concordanti circa l'alterità soggettiva dell'operazione e la consapevolezza, o conoscibilità con l'ordinaria diligenza, da parte del cessionario della partecipazione a un'evasione; una volta raggiunta tale prova, grava sul contribuente la prova contraria della propria buona fede e dell'adozione della massima diligenza esigibile. La CTR, invece, si era limitata ad affermare che l'imprenditore non era tenuto a indagare sulle pendenze tributarie dei fornitori. Quanto alle spese di rappresentanza, la Corte ha ribadito che l'onere di provare l'inerenza e la concreta destinazione del costo alla produzione grava sul contribuente; nel caso concreto mancavano scritture contabili idonee a dimostrare lo svolgimento di attività promozionali nel viaggio turistico, sicché non poteva operare la presunzione di deducibilità prevista dal decreto ministeriale. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio al giudice di merito per nuovo esame conforme ai principi enunciati.
Norme richiamate
Il diritto alla detrazione IVA non è riconoscibile quando l'Amministrazione provi, anche in via presuntiva, che l'operazione è soggettivamente inesistente e che il cessionario sapeva o avrebbe dovuto sapere di partecipare a un'evasione.
La prova della consapevolezza del cessionario può essere fornita mediante presunzioni semplici gravi, precise e concordanti.
In tema di IVA su operazioni soggettivamente inesistenti, l'onere probatorio si distribuisce prima sull'Amministrazione e, una volta assolto, sul contribuente per la prova contraria della buona fede e della diligenza.
Le spese di rappresentanza sono deducibili solo se sussiste il requisito dell'inerenza e se il contribuente prova i presupposti del costo.
La correlazione costi-ricavi non sostituisce il diverso requisito dell'inerenza, che richiede il riferimento del costo all'attività imprenditoriale.
art. 1 D.M. 19 novembre 2008
La deducibilità delle spese per viaggi turistici presuppone che siano programmate e svolte in concreto significative attività promozionali dei beni o servizi dell'impresa.
Richiamato dall'Ufficio ai fini del recupero IRAP per costi ritenuti indeducibili.
Richiamato dall'Ufficio ai fini del recupero IRAP per costi ritenuti indeducibili.
Massime di principio
- In tema di IVA, quando l'Ufficio contesta operazioni soggettivamente inesistenti, deve provare non solo l'alterità soggettiva della fattura rispetto all'effettivo fornitore, ma anche che il cessionario sapeva o avrebbe dovuto sapere, usando l'ordinaria diligenza rapportata alla propria qualificazione professionale, che l'operazione era inserita in un'evasione d'imposta.
- Tale prova può essere fornita anche per presunzioni semplici, purché gli indizi siano oggettivi, specifici, gravi, precisi e concordanti; non sono richiesti criteri generali astratti né la prova della partecipazione del cessionario alla frode.
- Una volta assolto l'onere probatorio dell'Amministrazione, incombe sul contribuente la prova contraria della propria buona fede e dell'adozione della massima diligenza esigibile per non essere coinvolto nell'evasione; non bastano la regolarità formale della fattura, della contabilità o dei pagamenti.
- In materia di imposte sui redditi, l'onere di dimostrare l'esistenza, la natura, l'inerenza e la concreta destinazione dei costi alla produzione del reddito d'impresa grava sul contribuente.
- Il giudizio di inerenza è qualitativo e non quantitativo: richiede il riferimento del costo all'attività imprenditoriale e non può essere sostituito dalla sola utilità potenziale o dalla mera congruità economica della spesa.
- Per le spese di viaggio qualificabili come spese di rappresentanza, la deducibilità richiede la concreta dimostrazione di significative attività promozionali del prodotto o servizio dell'impresa; in mancanza di tale prova, non opera la presunzione di deducibilità prevista dalla disciplina regolamentare.
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