Cassazione Civile, Ordinanza n. 36588/2023 del 30/12/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (cessionaria)
La controversia
La controversia trae origine da un decreto ingiuntivo ottenuto da una società cessionaria di un credito relativo a forniture di carburante effettuate da una terza società in favore di una società in nome collettivo ormai disciolta, credito poi ceduto e notificato al debitore ceduto. Il debitore proponeva opposizione al decreto e, dopo il rigetto in primo grado e in appello, ricorreva per cassazione con dodici motivi. I motivi investivano: la possibilità per il debitore ceduto di contestare la legittimazione del cessionario e l'efficacia della cessione; la ripartizione dell'onere della prova sull'asserita inefficacia o risoluzione della cessione; la pretesa natura finanziaria dell'operazione e la conseguente necessità di autorizzazione ex art. 106 T.U.B.; l'uso di presunzioni e l'omesso esame di documenti; l'efficacia interruttiva della prescrizione di una missiva di messa in mora; la valenza di una proposta di rientro/piano di rientro come ricognizione di debito idonea a interrompere la prescrizione; l'asserito travisamento della prova e la motivazione apparente. In sostanza, il ricorrente sosteneva che la cessione fosse inefficace o risoluta, che l'operazione celasse un finanziamento non autorizzato, e che il credito non fosse correttamente provato o fosse prescritto.
La decisione
La Corte ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondati i primi motivi sulla contestazione della cessione, affermando che il cessionario, nei confronti del debitore ceduto, deve provare il negozio di cessione, mentre il debitore può solo contestarne l'esistenza e la validità estrinseca/formale, senza interferire nei rapporti causali tra cedente e cessionario; inoltre ha valorizzato la mancata impugnazione di autonome rationes decidendi della sentenza d'appello. Ha dichiarato inammissibili o infondati i motivi sulla pretesa natura finanziaria dell'operazione ex art. 106 T.U.B., osservando che la corte territoriale aveva accertato in fatto una mera cessione di crediti pro soluto a prezzo pari al 10% del nominale, con finalità fiscale e non finanziaria, e che le censure miravano a una rivalutazione del merito. Ha respinto i motivi su presunzioni e omesso esame di fatti/documenti, ritenendo che il giudice di merito avesse già esaminato le circostanze rilevanti e che le doglianze tendessero a contrapporre una diversa lettura del materiale probatorio. Ha dichiarato inammissibile il motivo sulla prescrizione relativo alla mancanza di sottoscrizione della messa in mora perché la sentenza d'appello era conforme al primo grado, e ha reputato infondato il motivo sulla ricognizione di debito, ritenendo che la proposta di rientro integrasse un riconoscimento del debito idoneo anche a interrompere la prescrizione. Ha inoltre escluso violazioni degli artt. 115 e 116 c.p.c., travisamento della prova e motivazione apparente. Il ricorrente è stato condannato alle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
La cessione del credito produce effetti traslativi; il debitore ceduto non può contestare i rapporti causali tra cedente e cessionario, ma solo l'esistenza e la validità estrinseca/formale della cessione.
La notificazione della cessione al debitore ceduto rileva per escludere l'efficacia liberatoria di un eventuale pagamento al cedente, non per il perfezionamento della cessione, che deve essere provata autonomamente se contestata.
Richiamato dal ricorrente in relazione alle eccezioni del debitore ceduto, ma la Corte ribadisce che il debitore può solo verificare l'efficacia liberatoria del pagamento e non incidere sulla causa del trasferimento del credito.
L'onere della prova segue la natura della contestazione: il cessionario deve provare la cessione; se il debitore allega una specifica inefficacia, come la risoluzione, su tale fatto grava l'onere probatorio corrispondente.
La disciplina sull'esercizio dell'attività di concessione di finanziamenti si applica solo se l'operazione concreta è qualificabile come finanziamento; nel caso, il giudice di merito ha escluso tale natura sulla base del contratto e del prezzo di cessione.
art. 3 d.m. 29/2009
Richiamato dal ricorrente per sostenere la natura finanziaria dell'operazione; la Corte lo ritiene inapplicabile poiché la cessione è stata qualificata come mera cessione di crediti.
Le presunzioni semplici non possono essere usate per inferire un fatto ignoto quando questo risulta già da prova diretta di segno opposto.
Il giudice può ricorrere a presunzioni solo in assenza di prova diretta contraria e deve motivare sull'inattendibilità delle prove dirette incompatibili con l'inferenza presuntiva.
Il riconoscimento del debito non richiede formule sacramentali e può desumersi anche implicitamente da atti compiuti per finalità diversa, purché esprimano consapevolezza dell'esistenza del debito.
La ricognizione del debito può avere efficacia interruttiva della prescrizione anche se contenuta in un atto non formulato come dichiarazione riconoscitiva in senso tecnico.
La violazione è configurabile solo se il giudice pone a base della decisione prove non dedotte, o attribuisce valore di prova legale a elementi che non lo hanno; non basta contestare la valutazione del materiale istruttorio.
La censura è ammissibile solo in caso di uso distorto delle prove legali o di recezione acritica di prove soggette a valutazione, non per mera diversa lettura delle risultanze probatorie.
Il motivo sul vizio di motivazione è inammissibile quando la sentenza d'appello è conforme a quella di primo grado sul punto censurato.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
La violazione di legge va dedotta indicando l'erronea applicazione della norma al fatto accertato; non è consentito trasformare la censura in una richiesta di rivalutazione del merito.
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
La motivazione apparente ricorre solo quando il fondamento della decisione non sia percepibile e non consenta il controllo dell'iter logico.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
Il vizio di omesso esame richiede la mancata considerazione di un fatto storico decisivo e discusso tra le parti, non una diversa valutazione delle prove.
art. 366, comma 1, n. 4, c.p.c.
Il motivo di ricorso deve essere specifico e riferito alla reale ratio decidendi; in difetto il ricorso è inammissibile.
art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.
Il ricorrente deve indicare specificamente gli atti e i documenti su cui fonda il motivo, altrimenti la censura è inammissibile.
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
La motivazione deve spiegare perché il giudice reputa inattendibili eventuali prove dirette contrarie prima di fare ricorso a presunzioni.
art. 111, comma 6, Cost.
La sentenza deve superare il minimo costituzionale di motivazione, rendendo percepibile il ragionamento decisorio.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
Richiamato nel dispositivo per gli effetti economici dell'esito del ricorso in cassazione.
Richiamato come finalità fiscale della cessione, cioè la dimostrazione della perdita certa e definitiva dei crediti iscritti a bilancio.
Massime di principio
- Nel giudizio promosso dal cessionario contro il debitore ceduto, il cessionario deve provare il negozio di cessione quale fatto traslativo, mentre il debitore può limitarsi a contestare l'esistenza e la validità estrinseca e formale della cessione, senza interferire nel rapporto causale tra cedente e cessionario.
- La notificazione della cessione al debitore ceduto rileva solo per l'efficacia liberatoria del pagamento effettuato al cedente e non integra, di per sé, la prova del trasferimento del credito quando quest'ultimo sia specificamente contestato.
- Se il debitore ceduto allega una specifica causa di inefficacia o risoluzione della cessione, l'onere probatorio si sposta sul fatto costitutivo dell'eccezione da lui dedotta; non basta un'affermazione generica di inefficacia del contratto.
- La qualificazione di un'operazione come mera cessione di crediti o come finanziamento soggetto ad autorizzazione amministrativa dipende dalla causa concreta accertata dal giudice di merito; in cassazione non è consentito sostituire tale accertamento con una diversa lettura dei fatti e dei documenti.
- Le presunzioni semplici non possono sovvertire una prova diretta di segno opposto: il giudice che intenda valorizzarle deve spiegare perché ritiene inattendibili le risultanze probatorie dirette incompatibili con l'inferenza presuntiva.
- Il riconoscimento del debito non richiede formule solenni né una dichiarazione espressamente ricognitiva; può emergere anche da atti o comportamenti che rivelino consapevolezza dell'esistenza del debito e volontarietà dell'atto.
- In sede di legittimità, la denuncia di omesso esame, travisamento della prova o violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. è inammissibile quando mira soltanto a ottenere una nuova valutazione del materiale istruttorio, anziché censurare specifici errori di diritto o l'uso illegittimo delle prove.
- Il vizio di motivazione apparente sussiste solo quando la sentenza non renda percepibile il fondamento logico della decisione; è escluso se la motivazione consente di comprendere le ragioni del convincimento del giudice.
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