Cassazione Civile, Ordinanza n. 03269/2026 del 13/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
Il contribuente aveva impugnato in cassazione la sentenza della CTR che aveva rigettato il suo appello avverso una decisione di primo grado solo parzialmente favorevole, relativa a un avviso di accertamento per il recupero a tassazione di reddito non dichiarato connesso alla propria attività d'impresa per l'anno 2007. Nel ricorso per cassazione aveva dedotto due motivi di error in procedendo: con il primo, l'erronea applicazione dell'abrogato art. 75, comma 6, del d.P.R. n. 917/1986 e la conseguente esclusione della rilevanza probatoria dei documenti prodotti; con il secondo, l'errore della sentenza impugnata nell'attestare il mancato deposito della documentazione contabile. Successivamente, con memoria, il contribuente ha chiesto la declaratoria di estinzione del giudizio per intervenuta definizione agevolata dei carichi affidati all'agente della riscossione, allegando la presentazione della dichiarazione di adesione, la comunicazione delle somme dovute e la prova del pagamento della prima rata e di ulteriori rate scadute. L'Agenzia delle Entrate non ha svolto difese sulla richiesta di estinzione.
La decisione
La Corte ha esaminato prioritariamente l'istanza di estinzione per definizione agevolata della lite tributaria e l'ha accolta, ritenendo integrati i presupposti previsti dall'art. 1, comma 236, della L. n. 197/2022, come interpretato dall'art. 12-bis del d.l. n. 84/2025. Ha quindi dichiarato estinto il giudizio di cassazione. Ha precisato che l'estinzione comporta l'inefficacia delle sentenze di merito e dei provvedimenti non passati in giudicato pronunciati nel processo; le spese restano a carico delle parti che le hanno anticipate ai sensi dell'art. 46, comma 2, d.lgs. n. 546/1992. Ha inoltre escluso l'applicazione del contributo unificato aggiuntivo ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, poiché la definizione si è conclusa con estinzione e non con rigetto o inammissibilità del ricorso.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
norma evocata dal ricorrente per denunciare errores in procedendo della sentenza impugnata.
art. 75, comma 6, d.P.R. n. 917 del 1986
norma abrogata che il ricorrente assumeva erroneamente applicata ai fini dell'esclusione della rilevanza probatoria di documenti prodotti.
richiamato per il deposito della memoria illustrativa in prossimità della decisione camerale.
art. 1, comma 236, L. 29 dicembre 2022, n. 197
base normativa della definizione agevolata con effetti estintivi del giudizio tributario.
art. 12-bis d.l. n. 84 del 2025
norma di interpretazione autentica che chiarisce che l'estinzione si perfeziona con il versamento della prima o unica rata e che il giudice la dichiara d'ufficio su produzione della documentazione richiesta.
art. 1, comma 235, L. 29 dicembre 2022, n. 197
richiamato quale fonte della dichiarazione di adesione alla definizione agevolata da produrre ai fini dell'estinzione.
art. 1, comma 241, L. 29 dicembre 2022, n. 197
richiamato come fonte della comunicazione dell'ammontare complessivo dovuto ai fini della definizione.
art. 3-bis, comma 2, lettera c), d.l. n. 202 del 2024
richiamato quale alternativa normativa alla comunicazione delle somme dovute nelle ipotesi di definizione agevolata considerate dalla norma interpretativa.
art. 46, comma 2, d.lgs. n. 546 del 1992
le spese restano a carico delle parti che le hanno anticipate nelle ipotesi di definizione delle pendenze tributarie previste dalla legge.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
esclusa l'applicabilità del contributo unificato aggiuntivo poiché la decisione è di estinzione e non di rigetto o inammissibilità.
Massime di principio
- Nei giudizi tributari pendenti, la definizione agevolata dei carichi compresi nella dichiarazione di adesione determina l'estinzione del processo quando il debitore depositi la dichiarazione di adesione, la comunicazione dell'ammontare dovuto e la prova del versamento della prima o unica rata.
- Ai fini dell'estinzione del giudizio, il perfezionamento della definizione agevolata si realizza con il pagamento della prima o unica rata delle somme dovute, senza necessità di attendere l'integrale pagamento dell'intero piano rateale.
- L'estinzione del giudizio pronunciata per definizione agevolata comporta l'inefficacia delle sentenze di merito e dei provvedimenti non ancora passati in giudicato emessi nel corso del processo.
- In caso di estinzione per definizione agevolata della lite tributaria, le spese restano a carico delle parti che le hanno anticipate secondo la disciplina speciale del processo tributario.
- Non si applica il contributo unificato aggiuntivo previsto per rigetto o inammissibilità quando il processo si estingue per effetto di una definizione agevolata della controversia.
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