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Cassazione Civile, Ordinanza n. 03269/2026 del 13/02/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

Il contribuente aveva impugnato in cassazione la sentenza della CTR che aveva rigettato il suo appello avverso una decisione di primo grado solo parzialmente favorevole, relativa a un avviso di accertamento per il recupero a tassazione di reddito non dichiarato connesso alla propria attività d'impresa per l'anno 2007. Nel ricorso per cassazione aveva dedotto due motivi di error in procedendo: con il primo, l'erronea applicazione dell'abrogato art. 75, comma 6, del d.P.R. n. 917/1986 e la conseguente esclusione della rilevanza probatoria dei documenti prodotti; con il secondo, l'errore della sentenza impugnata nell'attestare il mancato deposito della documentazione contabile. Successivamente, con memoria, il contribuente ha chiesto la declaratoria di estinzione del giudizio per intervenuta definizione agevolata dei carichi affidati all'agente della riscossione, allegando la presentazione della dichiarazione di adesione, la comunicazione delle somme dovute e la prova del pagamento della prima rata e di ulteriori rate scadute. L'Agenzia delle Entrate non ha svolto difese sulla richiesta di estinzione.

La decisione

La Corte ha esaminato prioritariamente l'istanza di estinzione per definizione agevolata della lite tributaria e l'ha accolta, ritenendo integrati i presupposti previsti dall'art. 1, comma 236, della L. n. 197/2022, come interpretato dall'art. 12-bis del d.l. n. 84/2025. Ha quindi dichiarato estinto il giudizio di cassazione. Ha precisato che l'estinzione comporta l'inefficacia delle sentenze di merito e dei provvedimenti non passati in giudicato pronunciati nel processo; le spese restano a carico delle parti che le hanno anticipate ai sensi dell'art. 46, comma 2, d.lgs. n. 546/1992. Ha inoltre escluso l'applicazione del contributo unificato aggiuntivo ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, poiché la definizione si è conclusa con estinzione e non con rigetto o inammissibilità del ricorso.

Norme richiamate

Massime di principio

  • Nei giudizi tributari pendenti, la definizione agevolata dei carichi compresi nella dichiarazione di adesione determina l'estinzione del processo quando il debitore depositi la dichiarazione di adesione, la comunicazione dell'ammontare dovuto e la prova del versamento della prima o unica rata.
  • Ai fini dell'estinzione del giudizio, il perfezionamento della definizione agevolata si realizza con il pagamento della prima o unica rata delle somme dovute, senza necessità di attendere l'integrale pagamento dell'intero piano rateale.
  • L'estinzione del giudizio pronunciata per definizione agevolata comporta l'inefficacia delle sentenze di merito e dei provvedimenti non ancora passati in giudicato emessi nel corso del processo.
  • In caso di estinzione per definizione agevolata della lite tributaria, le spese restano a carico delle parti che le hanno anticipate secondo la disciplina speciale del processo tributario.
  • Non si applica il contributo unificato aggiuntivo previsto per rigetto o inammissibilità quando il processo si estingue per effetto di una definizione agevolata della controversia.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioSpese di lite
RamiTributiProcesso civile
IstitutiGiudicatoOnere della prova

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