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Cassazione Civile, Ordinanza n. 03199/2026 del 13/02/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (banca)

La controversia

La società correntista aveva convenuto in giudizio l’istituto di credito chiedendo la restituzione di somme asseritamente indebitamente addebitate su due rapporti di conto corrente collegati, chiusi in tempi diversi, per un importo complessivo di euro 23.472,85. La domanda si fondava sull’allegata applicazione illegittima di interessi ultralegali, anatocismo e spese non dovute. Il Tribunale, dopo CTU, ha rigettato la domanda; la Corte d’appello ha confermato il rigetto ritenendo, da un lato, insufficiente la prova documentale perché la società aveva prodotto solo estratti conto scalari per gran parte del periodo, privi dell’indicazione del capitale giornaliero e non idonei a ricostruire le rimesse, e, dall’altro, prescritto il credito, escludendo una presunzione di natura ripristinatoria delle rimesse e ponendo a carico della correntista la relativa prova. In Cassazione la società ha dedotto, con quattro motivi, violazione dell’art. 2697 c.c. e degli artt. 113, 115 e 116 c.p.c., sostenendo in sintesi che: non fosse necessario individuare le singole rimesse ripetibili per assolvere l’onere di allegazione; non fosse indispensabile produrre l’intera sequenza delle contabili, potendo la prova desumersi aliunde; la Corte territoriale avesse erroneamente valutato la documentazione e disatteso la CTU favorevole; fossero stati omessi fatti decisivi e risultanze della consulenza tecnica. La banca ha resistito e, in via incidentale condizionata, ha dedotto omesso esame di un fatto decisivo relativo alla prescrizione di pretese concernenti un ulteriore conto presso una filiale specifica.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili sia il ricorso principale sia il ricorso incidentale. Ha ritenuto che i motivi del ricorso principale non colpissero l’autonoma ratio decidendi della sentenza impugnata, costituita dalla dichiarata prescrizione del credito, oltre che dalla valutazione di insufficienza della prova documentale. In particolare, la Corte ha evidenziato che la sentenza di merito si era espressamente richiamata ai principi delle Sezioni Unite in tema di decorrenza della prescrizione nei rapporti di conto corrente e aveva aggiunto che incombeva sulla correntista la prova dell’effettiva utilizzazione dell’affidamento, non essendo configurabile una presunzione di ripristinatorietà delle rimesse; tale profilo non era stato adeguatamente censurato in cassazione, con conseguente difetto di interesse e inammissibilità. Quanto al ricorso incidentale, la censura è stata ritenuta inammissibile perché formulata come omesso esame di fatto decisivo, mentre riguardava in realtà un’omessa pronuncia, e comunque la questione era rimasta assorbita dalla più generale declaratoria di prescrizione. Le spese sono state integralmente compensate per reciproca soccombenza; è stato altresì disposto il raddoppio del contributo unificato a carico di entrambe le parti ricorrenti.

Norme richiamate

  • art. 2697 c.c.

    l’onere della prova è richiamato dai ricorrenti per contestare la ripartizione dell’onere probatorio operata dai giudici di merito; la Corte non entra nel merito della doglianza perché i motivi non colpiscono la ratio decisiva della prescrizione e dell’insufficienza probatoria.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    è il parametro invocato per le censure di violazione di legge relative alla ripartizione dell’onere della prova e alla valutazione della documentazione.

  • art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

    è il parametro invocato per il ricorso incidentale; la Corte precisa che l’omessa pronuncia non può essere fatta valere come omesso esame di fatto decisivo.

  • artt. 113, 115 e 116 c.p.c.

    richiamati dai ricorrenti per contestare la valutazione delle prove e della CTU; la censura è ritenuta inammissibile per mancato attacco alla ratio decidendi.

  • Cass., Sez. U., n. 24418/2010

    richiamata dalla sentenza d’appello come precedente di riferimento in tema di prescrizione nei rapporti di conto corrente.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    consente il raddoppio del contributo unificato in caso di inammissibilità del ricorso.

  • art. 1, comma 17, l. n. 228/2012

    norma che ha introdotto/reso applicabile il meccanismo del raddoppio del contributo unificato richiamato in dispositivo.

Massime di principio

  • In cassazione il ricorso è inammissibile quando non aggredisce tutte le autonome rationes decidendi poste a fondamento della sentenza impugnata; la mancata censura di una ratio decisiva determina difetto di interesse, anche se le altre censure sarebbero astrattamente fondate.
  • In tema di ripetizione di indebito bancario su conto corrente, la parte attrice deve confrontarsi con la regolazione dell’onere della prova e con la prescrizione del diritto; non è sufficiente contestare la sola quantificazione se la sentenza di merito ha fondato il rigetto anche su una autonoma statuizione di prescrizione.
  • La presunzione di ripristinatorietà delle rimesse non può essere invocata in modo automatico dalla parte che agisce in ripetizione: la natura delle rimesse e l’effettiva utilizzazione dell’affidamento devono risultare da allegazioni e prova idonee, secondo l’impostazione accolta dal giudice di merito richiamata dalla Corte.
  • Il vizio di omesso esame di un fatto decisivo ex art. 360, n. 5, c.p.c. non può essere utilizzato per denunciare un’omessa pronuncia, né per riaprire il merito della valutazione probatoria quando la questione sia assorbita da una distinta ratio decidendi.

Come è indicizzato

MaterieConto correnteImpugnazioni
RamiBancario e finanziarioProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaPrescrizione

Testo integrale

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