Cassazione Civile, Ordinanza n. 03204/2026 del 13/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (curatela fallimentare)
La controversia
La controversia nasce da un contratto preliminare di permuta del 31 gennaio 2002, in forza del quale una società poi fallita si era obbligata a trasferire al promissario tre appartamenti e tre box in cambio della cessione di un suolo edificabile già eseguita dall'altra parte. Il promissario aveva promosso azione ex art. 2932 c.c. per ottenere il trasferimento degli immobili e, in via subordinata, l'ammissione al passivo del fallimento per il controvalore degli stessi. Il Tribunale aveva dichiarato inammissibile la domanda, ritenendo che il fallimento precludesse l'azione verso la curatela; la Corte d'appello aveva confermato il rigetto, osservando che il precedente giudizio era stato dichiarato estinto per mancata riassunzione dopo il fallimento, con conseguente venir meno degli effetti prenotativi della trascrizione della domanda, e che la domanda subordinata di accertamento del credito era inammissibile. In cassazione il ricorrente deduceva: 1) violazione dell'art. 72 l. fall., degli artt. 1372 e 2932 c.c. e dell'art. 118 disp. att. c.p.c., sostenendo che, avendo egli già integralmente eseguito la propria prestazione, la domanda ex art. 2932 c.c. fosse comunque proponibile e che fosse irrilevante la trascrizione anteriore alla sentenza di fallimento; 2) violazione degli artt. 42, 45, 52 e 72 l. fall. e degli artt. 2652, 2915 e 1372 c.c., assumendo che il fallimento dovesse rispondere del mancato trasferimento degli immobili e che il credito, anche in prededuzione, potesse essere fatto valere in sede ordinaria.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché l'opponibilità al fallimento della domanda di esecuzione in forma specifica del preliminare presuppone la trascrizione della domanda prima della dichiarazione di fallimento; nel caso concreto, essendo il giudizio originario estinto e non essendo stata trascritta tempestivamente la domanda nei confronti del fallimento, gli effetti prenotativi erano venuti meno. Ha inoltre chiarito che l'avvenuta esecuzione della prestazione da parte del promissario impedisce al curatore di sciogliersi unilateralmente dal contratto ai sensi dell'art. 72 l. fall., ma non consente di far rivivere effetti prenotativi ormai perduti. È stato ritenuto inammissibile anche il secondo motivo, poiché le domande di accertamento del credito devono essere introdotte nel procedimento di verifica dello stato passivo e non possono essere proposte in sede ordinaria; se già pendenti, devono essere dichiarate improcedibili o inammissibili. Il ricorrente è stato condannato alle spese, al pagamento di somme ex art. 96 c.p.c., oltre all'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Norme richiamate
l'azione di esecuzione in forma specifica del preliminare verso il fallimento è opponibile solo se la relativa domanda è stata trascritta prima della dichiarazione di fallimento
il curatore non può sciogliersi dal contratto quando il preliminare risulti già compiutamente eseguito dalla parte promissaria, ma tale limite non fa recuperare effetti prenotativi perduti
richiamato in tema di vincolatività del contratto e dei suoi effetti nei confronti della procedura fallimentare
richiamato nel motivo di ricorso, senza specifica autonoma statuizione decisiva nel testo
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
indicata come norma di deduzione dei motivi per violazione di legge
richiamato dal ricorrente in relazione agli effetti del fallimento sui rapporti patrimoniali
richiamato dal ricorrente in relazione all'opponibilità degli atti alla procedura
richiamato dal ricorrente per sostenere il regime di accertamento concorsuale dei crediti
richiamato in relazione alla trascrizione delle domande giudiziali e agli effetti prenotativi
richiamato in relazione all'opponibilità degli atti ai creditori e alla procedura
la mancata riassunzione del giudizio nei confronti del curatore dopo il fallimento ha determinato l'interruzione e la perdita degli effetti della domanda trascritta
la condanna segue la conferma della proposta di definizione accelerata ed è liquidata equitativamente
consente la liquidazione equitativa di un'ulteriore somma in favore della Cassa delle Ammende, come disposto nel provvedimento
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
previsto l'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso
art. 1, comma 17, l. 24 dicembre 2012, n. 228
norma richiamata quale fonte dell'inserimento del comma 1-quater all'art. 13 d.P.R. n. 115/2002
Massime di principio
- L'opponibilità al fallimento di una domanda di esecuzione in forma specifica ex art. 2932 c.c. presuppone la trascrizione della domanda prima della dichiarazione di fallimento; in difetto, non possono essere fatti valere effetti prenotativi nei confronti della procedura.
- La mancata riassunzione del giudizio interrotto per fallimento comporta la perdita degli effetti processuali e prenotativi della domanda originariamente proposta.
- L'avvenuto adempimento della prestazione da parte del promissario può impedire al curatore di esercitare il potere di scioglimento ex art. 72 l. fall., ma non consente di superare l'assenza di trascrizione tempestiva della domanda giudiziale.
- Le domande di accertamento di un credito nei confronti della massa fallimentare devono essere proposte nel procedimento di verifica dello stato passivo; la loro proposizione in sede ordinaria è inammissibile, e se già pendenti al momento dell'apertura della procedura diventano improcedibili o comunque non possono essere coltivate fuori dal concorso.
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