Cassazione Civile, Ordinanza n. 10809/2023 del 21/04/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (concessionario riscossione)
La controversia
Una società contribuente aveva impugnato una cartella di pagamento emessa per omesso versamento IVA relativa all'anno d'imposta 2004, nella parte in cui includeva l'aggio e i compensi dell'agente della riscossione. In primo grado la pretesa dell'agente era stata ridotta; in appello la società concessionaria aveva sostenuto che, ai sensi dell'art. 17 del d.lgs. n. 112 del 1999, l'aggio dovesse essere calcolato in percentuale sulle somme iscritte a ruolo, senza necessità di dimostrare la concreta attività svolta o i costi sostenuti. La CTR aveva invece confermato la riduzione dei compensi ritenendo necessaria una prova dell'attività effettivamente prestata e dei relativi costi. Con il ricorso per cassazione l'agente della riscossione ha denunciato violazione e falsa applicazione dell'art. 17 citato, censurando l'interpretazione della CTR che subordinava il compenso alla prova dell'attività svolta.
La decisione
La Corte ha accolto l'unico motivo di ricorso, ritenendo errata la decisione della CTR che aveva imposto all'agente della riscossione di provare l'attività concretamente svolta e i costi sostenuti per ottenere l'aggio. Richiamando la propria giurisprudenza e la successiva conferma della Corte costituzionale, ha affermato che l'aggio ha natura retributiva e non tributaria, è corrispettivo del servizio di riscossione nel suo complesso e va determinato secondo la disciplina vigente ratione temporis, senza che sia necessaria la prova delle singole attività svolte in ciascun procedimento. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla CTR in diversa composizione, affinché ridetermini la somma dovuta all'agente della riscossione in base alla normativa applicabile e al valore della pretesa tributaria, regolando anche le spese.
Norme richiamate
art. 17 d.lgs. n. 112 del 1999
l'aggio di riscossione costituisce un compenso retributivo per il servizio esattoriale, determinato in percentuale dalla legge vigente al tempo dell'attività di riscossione, senza che la sua debenza dipenda dalla prova dell'attività concreta svolta nel singolo caso.
è il parametro processuale invocato per denunciare la violazione o falsa applicazione di legge.
art. 10, comma 12-quater, d.l. n. 201 del 2011
la sostituzione del termine "aggio" con "rimborso" non è stata letta come conferma di una remunerazione limitata ai soli costi effettivi, poiché il sistema conservava una quota posta a carico del debitore.
art. 5, comma 1, d.l. n. 95 del 2012
la disciplina è richiamata per mostrare l'evoluzione normativa verso una riduzione dell'aggio e il rimborso dei costi fissi di gestione, senza però smentire la natura retributiva del prelievo nel regime previgente.
art. 1, comma 15, l. n. 234 del 2021
ha tendenzialmente fiscalizzato gli oneri di funzionamento del servizio nazionale della riscossione, eliminando per il futuro gli oneri di riscossione a carico del debitore nel regime previgente.
art. 3 Cost.
è richiamato nel percorso argomentativo sulla legittimità costituzionale del sistema di remunerazione della riscossione.
art. 53 Cost.
viene escluso che la disciplina dell'aggio ricada nel parametro della capacità contributiva, proprio perché l'aggio non ha natura tributaria.
artt. 23, 24, 76 e 97 Cost.
sono menzionati nel richiamo alla pronuncia della Corte costituzionale che ha dichiarato inammissibili le questioni di legittimità costituzionale sulla disciplina dell'aggio.
Massime di principio
- L'aggio di riscossione ha natura retributiva e non tributaria: remunera il servizio esattoriale nel suo complesso e non le singole attività svolte in ciascun procedimento.
- Nel regime previgente, la quantificazione dell'aggio era rimessa alla disciplina legale vigente al tempo della riscossione; non è consentito trasformarlo, in via interpretativa, in un compenso modulato sulla prova dell'attività concretamente espletata.
- La natura retributiva dell'aggio esclude l'applicazione del parametro della capacità contributiva; la valutazione sulla misura del compenso rientra nella discrezionalità del legislatore, purché non arbitraria.
- La successiva evoluzione normativa verso la fiscalizzazione dei costi della riscossione opera solo per il futuro, salvo diversa previsione legislativa, e non incide retroattivamente sui rapporti anteriori.
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