Sentenza del 24/04/2018 n. 3949 - Comm. Trib. Reg. per la Campania
N. 35 /2018 CATASTO - CLASSAMENTO - motivazione - necessità.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
I contribuenti hanno impugnato l'avviso di liquidazione e rettifica notificato il 3 luglio 2015, con il quale l'Ufficio aveva aumentato il valore dichiarato dell'immobile da 28.355 euro a 172.000 euro, applicando un valore di 2.000 euro al metro quadrato e considerando erroneamente una superficie di 86 mq anziché 55 mq. Contestavano, tra l'altro, l'insufficiente motivazione della rettifica, l'errata consistenza dell'immobile e l'inadeguatezza dei criteri estimativi utilizzati dall'Ufficio. La Commissione ha inoltre esaminato la necessità che la stima dell'Ufficio indichi concretamente i presupposti di fatto, i criteri e le ragioni giuridiche che giustificano il maggior valore attribuito, non essendo sufficiente la mera indicazione di una valutazione diversa da quella dichiarata.
La decisione
La Commissione Tributaria Provinciale aveva accolto parzialmente il ricorso, rideterminando il valore dell'immobile in 110.000 euro. In appello, la Commissione ha respinto la censura relativa alla violazione del preventivo contraddittorio endoprocedimentale, ritenendo che tale contraddittorio non fosse necessario nel caso concreto. Ha però accolto parzialmente gli altri motivi di appello, ritenendo non adeguatamente motivata la decisione di primo grado e non sufficientemente dimostrata la stima dell'Ufficio. Ha attribuito rilievo alla perizia di parte e alla documentazione prodotta dai contribuenti, giudicando non validamente applicato il parametro dell'estimo comparativo. L'appello è stato quindi parzialmente accolto e il valore stabilito in primo grado è stato ulteriormente ridotto del 30%. Le spese sono state compensate per reciproca soccombenza.
Norme richiamate
Art. 52, comma 2-bis, DPR n. 131/1986 (Testo Unico dell'imposta di registro)
La valutazione dell'effettivo valore dell'immobile trasferito deve trovare da parte dell'Ufficio i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che lo hanno determinato.
L'avviso di rettifica del valore deve indicare concretamente i criteri estimativi, gli elementi fattuali e le ragioni giuridiche posti a fondamento della maggiore valutazione. La semplice indicazione di un valore superiore a quello dichiarato costituisce il dispositivo dell'atto, non una motivazione sufficiente.
Art. 3, comma 1, legge n. 241/1990
Obbligo di motivazione dei provvedimenti amministrativi.
La motivazione serve a garantire trasparenza, conoscibilità e possibilità di difesa del destinatario del provvedimento, consentendogli di comprendere le ragioni dell'azione amministrativa e di contestarle efficacemente.
Art. 7, comma 1, legge n. 212/2000 (Statuto dei diritti del contribuente)
L'obbligo di motivazione e di trasparenza si applica anche agli atti dell'amministrazione finanziaria, che devono rendere comprensibili i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche della pretesa tributaria.
L'onere della prova grava sulla parte che intende far valere un diritto o una pretesa. Nel contenzioso tributario l'Ufficio deve quindi fornire elementi idonei a sostenere la correttezza della maggiore valutazione, mentre il contribuente può contrastarla con documentazione e perizie.
Art. 3, comma 58, legge n. 662/1996 e art. 1, comma 335, legge n. 311/2004
In materia di revisione delle rendite catastali, in assenza di variazioni edilizie, la revisione può essere effettuata senza previa visita sopralluogo e senza contraddittorio endoprocedimentale, purché l'atto delimiti adeguatamente le ragioni della revisione e consenta il successivo controllo giudiziale.
Artt. 97, 113 e 24 della Costituzione
I principi di buon andamento, imparzialità, tutela giurisdizionale e diritto di difesa impongono che l'attività amministrativa, compresa quella tributaria, sia motivata e controllabile.
Massime di principio
- Un avviso di rettifica del valore immobiliare non è adeguatamente motivato se si limita a indicare un valore superiore a quello dichiarato: deve spiegare i criteri di stima, i dati comparativi, la superficie considerata e le ragioni per cui vengono disattese le indicazioni del contribuente.
- Errori oggettivi nella consistenza dell'immobile, nella superficie o nella categoria catastale possono incidere sulla validità o sulla fondatezza della pretesa e devono essere puntualmente verificati dal giudice.
- La stima dell'Ufficio non costituisce una prova privilegiata o incontestabile, ma una valutazione di parte che deve resistere alle contestazioni del contribuente e alla documentazione da questi prodotta.
- Una perizia di parte può assumere rilevanza decisiva quando è analitica, coerente con i parametri estimativi applicabili e supportata da dati catastali, valori di mercato o elementi comparativi attendibili.
- Il giudice deve esaminare criticamente sia la stima dell'Amministrazione sia le contestazioni e le prove del contribuente, motivando in modo comprensibile le ragioni della decisione.
- L'assenza di un contraddittorio preventivo non determina automaticamente l'illegittimità dell'atto in ogni controversia catastale o estimativa; occorre verificare se la normativa applicabile lo preveda e se l'atto sia comunque adeguatamente motivato.
- Anche quando l'atto dell'Ufficio è astrattamente motivato, il contribuente può ottenere una riduzione del valore se dimostra, tramite documenti o perizia, che i parametri applicati non sono pertinenti o sono stati applicati in modo errato.
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