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Sentenza

Sentenza del 24/04/2018 n. 145 - Comm. Trib. Prov. Varese

Violazione dell'art. 20 d.P.R. 131/1986 - Violazione autonomia negoziale - Non sussiste.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Si contestava la violazione dell'art. 20 del d.P.R. 131/1986 e dell'autonomia negoziale, sostenendo che l'Amministrazione avesse riqualificato gli atti registrati considerando unitariamente più negozi formalmente distinti. La questione riguardava se, ai fini dell'imposta di registro, dovesse prevalere la forma e il titolo degli atti oppure la loro natura intrinseca e gli effetti giuridici complessivi.

La decisione

La violazione dell'art. 20 del d.P.R. 131/1986 è stata ritenuta insussistente. La norma impone di privilegiare la natura intrinseca degli atti e i loro effetti giuridici rispetto al titolo e alla forma apparente, anche quando l'operazione risulti articolata in più atti. L'imposizione può quindi essere riferita al risultato giuridico sostanziale di un comportamento unitario, anziché ai singoli effetti parziali e strumentali dei negozi formalmente separati. Tale interpretazione è coerente con precedenti della Corte di cassazione, tra cui le sentenze n. 10216/2016, n. 1955/2015, n. 14150/2013 e n. 6835/2013.

Norme richiamate

  • Art. 20 d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 (Testo unico dell'imposta di registro)

    La norma richiede di considerare la "natura intrinseca" degli atti e i loro "effetti giuridici".

    Ai fini dell'imposta di registro, l'atto deve essere interpretato secondo la sua sostanza giuridica e gli effetti prodotti, senza fermarsi al titolo o alla forma apparente. È quindi possibile considerare unitariamente più atti collegati quando realizzano, nella sostanza, un unico risultato giuridico.

  • Cassazione, sentenza n. 10216/2016

    Richiamata come precedente conforme al principio della prevalenza della sostanza giuridica sulla forma nell'interpretazione degli atti soggetti a imposta di registro.

  • Cassazione, sentenza n. 1955/2015

    Richiamata come precedente conforme alla possibilità di valutare unitariamente una pluralità di atti formalmente distinti in base al loro risultato giuridico sostanziale.

  • Cassazione, sentenza n. 14150/2013

    Richiamata a sostegno dell'interpretazione secondo cui la tassazione deve riferirsi agli effetti giuridici intrinseci dell'operazione.

  • Cassazione, sentenza n. 6835/2013

    Richiamata come ulteriore conferma del criterio sostanzialistico nell'applicazione dell'art. 20 del d.P.R. 131/1986.

Massime di principio

  • Nell'imposta di registro, il nomen iuris e la forma esteriore del contratto non sono necessariamente determinanti: occorre verificare la natura intrinseca dell'atto e gli effetti giuridici concretamente prodotti.
  • Più atti formalmente separati possono essere valutati unitariamente quando risultano funzionalmente collegati e diretti a realizzare un unico risultato giuridico sostanziale.
  • La riqualificazione dell'operazione non costituisce, di per sé, una violazione dell'autonomia negoziale: l'Amministrazione può individuare il corretto trattamento fiscale degli effetti giuridici realmente prodotti.
  • La valutazione deve concentrarsi sugli effetti giuridici oggettivi degli atti, non soltanto sulle intenzioni economiche delle parti o sulla convenienza fiscale dell'operazione.
  • In situazioni analoghe, è necessario esaminare il collegamento tra gli atti, la loro funzione complessiva e il risultato giuridico finale, distinguendo tale analisi dalla mera somma degli effetti dei singoli negozi.

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