Sentenza del 24/04/2018 n. 204 - Comm. Trib. Prov. Bergamo
CATASTO - Rideterminazione rendita catastale - Immobile - Ente non commerciale - Attività socio sanitaria - Categoria B1.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa tesi dell'ente è stata accolta: per immobili destinati ad attività socio-assistenziale svolta da enti non commerciali con finalità solidaristiche e senza scopo di lucro, è applicabile la categoria catastale B1. Non è stata ritenuta appropriata la categoria D4, la cui applicazione presuppone strutture assimilabili a case di cura o ospedali con finalità lucrativa.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguardava la corretta classificazione catastale di un immobile di proprietà di un ente non commerciale, utilizzato per lo svolgimento di attività socio-assistenziale. L'ente operava senza finalità di lucro, non conseguiva profitti e lo statuto escludeva lo svolgimento di attività lucrative. Per tale ragione, sosteneva che l'immobile dovesse essere accatastato in categoria B1, relativa a ricoveri e ospizi, anziché in categoria D4, riferita a case di cura e ospedali con fine di lucro.
Norme richiamate
Categoria catastale B/1
Collegi e convitti, educandati; ricoveri; orfanotrofi; ospizi; conventi; seminari; caserme
La categoria B1 è coerente con immobili destinati a ricovero e assistenza, quando l'attività svolta presenta natura socio-assistenziale e solidaristica, senza finalità di lucro.
Categoria catastale D/4
Case di cura ed ospedali con fine di lucro
La categoria D4 è riferita a strutture sanitarie organizzate con finalità lucrative; non deve essere applicata automaticamente a ogni immobile destinato ad attività sanitaria o assistenziale.
Massime di principio
- La categoria catastale deve essere individuata in base alla destinazione concretamente svolta nell'immobile e alle sue caratteristiche, non soltanto in base alla tipologia astratta di servizio prestato.
- Per gli enti non commerciali, l'assenza di lucro e la finalità solidaristica possono essere decisive per distinguere una struttura assistenziale B1 da una struttura sanitaria lucrativa D4.
- La qualificazione dell'immobile richiede la verifica dello statuto dell'ente, delle modalità effettive di gestione, dell'eventuale distribuzione di utili e della destinazione funzionale dei locali.
- La presenza di attività socio-sanitarie non comporta automaticamente l'attribuzione della categoria D4: occorre accertare se l'attività sia svolta con finalità di lucro oppure nell'ambito di un servizio assistenziale non commerciale.
- In casi analoghi, è opportuno documentare l'assenza di scopo di lucro, la destinazione assistenziale dell'immobile e la coerenza tra attività effettiva e categoria catastale richiesta.
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