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Sentenza

Sentenza del 24/04/2018 n. 1798 - Comm. Trib. Reg. per la Sicilia

Omesso deposito dell'avviso di ricevimento dell'atto di appello spedito a mezzo posta. Mancata costituzione dell'appellato. Inammissibilità dell'appello in assenza di richiesta di rimessione in termini per la produzione del suddetto avviso.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

L'appello è stato dichiarato inammissibile perché l'appellante non ha depositato l'avviso di ricevimento e non ha formulato una richiesta di rimessione in termini, né dimostrato di essersi diligentemente attivato presso l'amministrazione postale per ottenere l'avviso o un suo duplicato. La mancata costituzione dell'appellato rendeva particolarmente necessario fornire tale prova per verificare la regolare instaurazione del contraddittorio.

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

L'appellante non aveva depositato l'avviso di ricevimento della raccomandata con cui era stato notificato l'atto di appello. Tale documento era necessario per dimostrare l'effettiva ricezione dell'atto da parte dell'appellato e, quindi, la regolare instaurazione del contraddittorio. Sebbene la prova della ricezione possa essere prodotta fino all'udienza di trattazione, l'appellante avrebbe dovuto chiedere la rimessione in termini qualora fosse stato incolpevolmente impossibilitato a depositare tempestivamente l'avviso, dimostrando anche di averne richiesto il duplicato all'amministrazione postale.

Norme richiamate

  • Art. 20, comma 2, D.Lgs. n. 546/1992

    La prova della notificazione e della ricezione dell'atto introduttivo del giudizio tributario è necessaria per verificare la regolare costituzione del contraddittorio. Nel caso di notifica a mezzo posta, tale prova può essere fornita fino all'udienza di trattazione.

  • Legge n. 890 del 20 novembre 1982

    Disciplina le notificazioni a mezzo del servizio postale e rileva per la documentazione dell'avvenuta consegna degli atti, anche attraverso l'avviso di ricevimento o il relativo duplicato.

  • Cass., Sezioni Unite, n. 627/2008

    Afferma la rilevanza dell'avviso di ricevimento quale prova del perfezionamento della notificazione effettuata a mezzo posta e della possibilità di produrre tale prova entro l'udienza di trattazione.

  • Cass. n. 2780/2009

    Conferma che, in caso di impossibilità incolpevole di produrre l'avviso di ricevimento, la parte deve chiedere la rimessione in termini e dimostrare di essersi attivata per ottenere dall'amministrazione postale l'avviso o un duplicato.

Massime di principio

  • Quando un atto processuale viene notificato a mezzo posta, non è sufficiente dimostrare la spedizione: occorre provare anche la ricezione da parte del destinatario mediante l'avviso di ricevimento o altra documentazione equivalente.
  • L'avviso di ricevimento può essere prodotto fino all'udienza di trattazione, ma deve essere depositato entro tale termine per evitare conseguenze processuali.
  • Se la parte non riesce incolpevolmente a ottenere l'avviso di ricevimento, deve chiedere espressamente la rimessione in termini e dimostrare di aver richiesto tempestivamente il duplicato all'amministrazione postale.
  • La mancata costituzione del destinatario non esonera il notificante dall'onere di provare la ricezione dell'atto; in assenza di tale prova, il giudizio può non considerarsi validamente instaurato.
  • L'omissione dell'avviso e della richiesta di rimessione in termini può comportare l'inammissibilità dell'appello, anche se la notifica era stata effettivamente spedita.

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