Sentenza del 24/04/2018 n. 1799 - Comm. Trib. Reg. per la Sicilia
Notifica dell'avviso di rettifica e liquidazione ad una persona giuridica, mediante consegna a mani di un familiare convivente con la persona fisica che la rappresenta. Presunzione di conoscenza dell'atto da parte del destinatario. Regolarità della notifica. Riferimento nella cartella di pagamento all'avviso di rettifica e liquidazione che ne costituisce il presupposto. Motivazione sufficiente. Validità del ruolo e della cartella esattoriale.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La contestazione riguardava, da un lato, la validità della notificazione dell'avviso di rettifica e liquidazione, consegnato a mani di un familiare convivente con la persona fisica rappresentante della società, e, dall'altro, la sufficienza della motivazione e dei riferimenti contenuti nella cartella di pagamento. Il ricorrente metteva in dubbio che la consegna al familiare potesse produrre una presunzione di conoscenza dell'atto da parte della persona giuridica e sosteneva che la cartella dovesse indicare in modo più dettagliato gli estremi e la data di notifica dell'avviso presupposto.
La decisione
La contestazione è stata respinta. La notifica è stata ritenuta regolare perché, quando l'atto destinato a una persona giuridica viene consegnato al familiare convivente con la persona fisica che la rappresenta, si presume che il rappresentante abbia avuto conoscenza dell'atto. Non è necessario verificare ulteriormente se il luogo della consegna rientri tra quelli previsti dall'art. 139 c.p.c., salvo che il destinatario dimostri l'assenza di convivenza. È stata inoltre ritenuta sufficiente la cartella che indichi elementi univoci per individuare l'atto presupposto, senza necessità di riportare gli estremi identificativi o la data di notifica dell'accertamento. Di conseguenza, sono stati ritenuti validi il ruolo e la cartella di pagamento.
Norme richiamate
Art. 145, comma 1, c.p.c.
Disciplina le notificazioni alle persone giuridiche. La consegna al familiare convivente con il rappresentante della società consente di presumere la conoscenza dell'atto da parte del destinatario.
Artt. 138, 139 e 141 c.p.c.
Regolano le modalità di consegna degli atti e i luoghi della notificazione. Nel caso esaminato, la dichiarazione di convivenza assorbe la necessità di ulteriori verifiche sul luogo di consegna, salvo prova contraria.
Art. 2700 c.c.
Attribuisce efficacia probatoria privilegiata agli atti pubblici e alle attestazioni del pubblico ufficiale, inclusi gli elementi della relata di notifica, fino a querela di falso.
Art. 25, D.P.R. n. 602/1973
Richiede che la cartella di pagamento consenta di individuare la pretesa tributaria e l'atto presupposto. Non impone necessariamente l'indicazione degli estremi identificativi o della data di notifica dell'accertamento, se l'individuazione è comunque possibile.
Art. 1, comma 2, D.M. Finanze n. 321/1999
Concorre a disciplinare il contenuto del ruolo e della cartella, richiedendo l'indicazione degli elementi necessari a identificare la pretesa iscritta a ruolo.
Art. 6, comma 1, D.M. Finanze n. 321/1999
Riguarda gli elementi informativi della cartella di pagamento, che deve permettere al contribuente di comprendere l'origine e l'ammontare della pretesa.
Art. 7, comma 3, L. n. 212/2000
Impone che gli atti dell'amministrazione finanziaria siano motivati e che siano indicati gli elementi essenziali della pretesa, senza imporre formule sacramentali quando la motivazione consente una difesa effettiva.
Art. 8, comma 1, lett. a), D.Lgs. n. 32/2001
Contribuisce a definire gli obblighi informativi relativi agli atti della riscossione e alla rappresentazione della pretesa tributaria.
Massime di principio
- Per le notifiche a una persona giuridica, la consegna dell'atto a un familiare convivente con la persona fisica che la rappresenta può far presumere la conoscenza dell'atto da parte della società.
- La presunzione derivante dalla dichiarazione di convivenza può essere superata dal destinatario, ma occorre fornire una prova concreta dell'assenza di convivenza; la semplice contestazione non è sufficiente.
- La cartella di pagamento non deve necessariamente riprodurre tutti gli estremi dell'atto presupposto: è sufficiente che contenga indicazioni univoche che consentano di identificarlo e di comprendere la pretesa.
- La motivazione dell'atto tributario è sufficiente quando permette al contribuente di individuare la ragione e l'ammontare della pretesa e di predisporre una difesa, anche mediante indicazioni sintetiche.
- Le eccezioni sulla notifica devono essere valutate insieme al contenuto della relata e alle attestazioni del notificatore, che fanno fede fino a querela di falso per i fatti direttamente attestati.
- In situazioni analoghe, la validità della cartella può essere riconosciuta anche se mancano la data di notifica o gli estremi completi dell'accertamento, purché il collegamento con l'atto presupposto sia comunque obiettivamente ricostruibile.
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