Sentenza del 24/04/2018 n. 203 - Comm. Trib. Prov. Bergamo
IMU - Immobile - Ente non commerciale - Attività socio sanitaria - Esenzione.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeÈ stata riconosciuta l'esenzione dall'IMU per l'immobile utilizzato dall'ente non commerciale nello svolgimento dell'attività socio-sanitaria. La gestione mediante convenzioni con enti pubblici e l'assenza di finalità lucrative hanno consentito di qualificare l'attività come non commerciale.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguarda l'esenzione dall'IMU per un immobile di proprietà di un ente non commerciale, utilizzato per lo svolgimento di attività socio-sanitaria senza scopo di lucro. Il punto centrale è stabilire se l'attività debba essere considerata commerciale. La gestione esclusivamente in regime di convenzione con enti pubblici è stata ritenuta elemento idoneo a qualificare l'attività come non commerciale, purché siano rispettati gli ulteriori requisiti previsti dalla normativa e l'attività lucrativa non sia consentita dallo statuto.
Norme richiamate
Decreto-legge n. 1/2012, articolo 91
Prevede il quadro normativo dell'esenzione IMU per gli immobili utilizzati da enti non commerciali nello svolgimento di attività meritevoli, secondo i requisiti stabiliti dalla legge e dal regolamento attuativo.
Legge n. 27/2012, articoli 3 e 4
Ha convertito il decreto-legge n. 1/2012 e disciplinato i presupposti dell'esenzione, collegandoli all'utilizzo dell'immobile per attività non commerciali.
Decreto ministeriale n. 200/2012
Stabilisce i requisiti generali per qualificare come non commerciale l'attività svolta dagli enti non commerciali. Nel caso esaminato, rilevano l'assenza di scopo di lucro, la previsione statutaria e la gestione esclusivamente mediante convenzioni con enti pubblici.
Massime di principio
- Un immobile di proprietà di un ente non commerciale può beneficiare dell'esenzione IMU se è concretamente utilizzato per un'attività socio-sanitaria non commerciale e senza scopo di lucro.
- La gestione esclusivamente in regime di convenzione con enti pubblici costituisce un importante indice della natura non commerciale dell'attività, ma deve essere valutata insieme agli altri requisiti normativi.
- La mera qualifica formale dell'ente come ente non commerciale non è sufficiente: occorre verificare sia l'effettivo utilizzo dell'immobile sia le modalità concrete di svolgimento dell'attività.
- L'assenza statutaria della possibilità di perseguire finalità lucrative rafforza la qualificazione non commerciale, purché anche la gestione effettiva rispetti tale vincolo.
- In situazioni analoghe è necessario documentare la proprietà dell'immobile, l'uso diretto per l'attività socio-sanitaria, le convenzioni pubbliche, l'assenza di distribuzione di utili e il rispetto dei requisiti regolamentari.
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