Sentenza del 12/06/2020 n. 11309 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
R.N. ha impugnato un preavviso di fermo amministrativo, notificato il 18 marzo 2011 per il mancato pagamento di 19 cartelle, per complessivi € 49.126,81, delle quali soltanto otto relative a crediti tributari. Ha sostenuto, con quattro motivi, che il preavviso fosse illegittimo perché il motociclo era stato venduto l’8 febbraio 2010, prima della sua notifica; che le cartelle e il preavviso non fossero stati notificati correttamente, in particolare per l’invio postale diretto senza l’intervento di un soggetto abilitato e per asserite irregolarità nelle notifiche ex art. 140 c.p.c.; e che, prima del fermo, fosse necessario notificare l’intimazione ad adempiere prevista dall’art. 50, comma 2, del d.P.R. n. 602/1973. La Commissione tributaria provinciale di Roma aveva accolto il ricorso e annullato il preavviso; la Commissione tributaria regionale del Lazio, con sentenza n. 1050/9/14, aveva accolto l’appello di Equitalia, ritenendo regolari le notifiche e non necessaria l’intimazione preventiva.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha dichiarato infondato il primo motivo: la vendita del veicolo prima del preavviso non invalida quest’ultimo, che informa il debitore della pretesa e non limita l’uso o la disponibilità del bene finché il fermo non è iscritto; l’alienazione può eventualmente rilevare per l’opponibilità del credito. Ha rigettato il secondo motivo: il preavviso può essere notificato dall’agente della riscossione direttamente con raccomandata con avviso di ricevimento, senza relata separata, secondo la disciplina dell’art. 26 del d.P.R. n. 602/1973. Ha rigettato il terzo motivo: non occorre l’intimazione prevista dall’art. 50, comma 2, perché il preavviso e il fermo non fanno parte della sequenza dell’espropriazione forzata. Ha dichiarato inammissibile il quarto motivo, perché le contestazioni sulle singole notifiche non trascrivevano le relate e non erano sufficientemente specifiche; ha inoltre osservato che le raccomandate informative risultavano inviate e tornate per compiuta giacenza, senza prova di un’impossibilità incolpevole di prenderne conoscenza. R.N. è stata condannata alle spese di legittimità, liquidate in € 7.000, oltre spese forfetarie e accessori di legge, ed è stato dato atto dei presupposti per l’eventuale ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.
Norme richiamate
Art. 86, comma 1, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602
La comunicazione preventiva di fermo, ossia il preavviso, non arreca alcuna menomazione al patrimonio, poiché il presunto debitore, fino a quando il fermo non sia stato iscritto nei pubblici registri, può pienamente utilizzare il bene e disporne, in quanto è un atto non previsto dalla sequenza procedimentale dell'esecuzione esattoriale.
Il preavviso è un atto informativo e non produce di per sé il vincolo sul bene. La precedente alienazione del veicolo non ne determina quindi l’invalidità, pur potendo assumere rilievo rispetto all’opponibilità del credito.
Art. 26, comma 1, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602
Il preavviso di fermo amministrativo può essere notificato, da parte del concessionario, mediante invio diretto di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, in applicazione, stante l'identità di "ratio", della disciplina stabilita dall'art. 26, comma 1, del d.p.r. n. 602 del 1973, per la notifica della cartella di pagamento.
L’agente della riscossione può notificare direttamente per posta il preavviso di fermo. La ricezione risultante dall’avviso di ricevimento perfeziona la notifica senza necessità di un’apposita relata.
Art. 26, penultimo comma, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602
Il concessionario è obbligato a conservare per cinque anni la matrice o la copia della cartella con la relazione dell'avvenuta notificazione o con l'avviso di ricevimento, in ragione della forma di notificazione prescelta, al fine di esibirla su richiesta del contribuente o dell'Amministrazione.
La norma contempla, quale documentazione della notifica, alternativamente la relata oppure l’avviso di ricevimento, coerentemente con la modalità concretamente utilizzata.
Art. 50, comma 2, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602
Il preavviso di fermo amministrativo, così come il fermo stesso di beni mobili registrati è atto funzionale a portare a conoscenza del debitore la pretesa dall'Amministrazione finanziaria, ma non è inserito nella sequenza procedimentale dell'espropriazione forzata; pertanto, il concessionario non deve provvedere alla preventiva notifica dell'avviso contenente l'intimazione ad adempiere l'obbligazione risultante dal ruolo ex art. 50, comma secondo, del d.p.r. 29 settembre 1973, n. 602, disposizione questa applicabile solo nel circoscritto ambito dell'esecuzione forzata.
L’intimazione ad adempiere prevista da questa disposizione è richiesta nell’ambito dell’esecuzione forzata, non prima del preavviso o dell’iscrizione del fermo, che non sono atti della sequenza espropriativa.
Nella specie, l'adempimento di tale onere processuale sarebbe stato, infatti, funzionale a comprendere sotto quale profilo il procedimento notificatorio, eseguito ai sensi dell'art. 140 c.p.c. , dovrebbe ritenersi non correttamente eseguito, tenuto conto della genericità delle censure a fronte dell'accertamento in fatto del giudice del merito (adeguatamente motivato e privo di vizi logici), secondo cui, ad eccezione della cartella n. xxxxxxxxxxx notificata in data 16.2.2008, a mezzo posta, personalmente a mani della ricorrente, e della cartella n. xxxxxxxxxxxx, notificata il 24.6.2008, a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento tornata al mittente per compiuta giacenza, tutte le altre cartelle relative a crediti di natura tributaria erano state notificate ritualmente a mezzo di messo notificatore, ai sensi dell'art. 140 c.p.c. , mediante deposito del plico alla Casa comunale.
Le contestazioni sulla notifica eseguita secondo l’art. 140 c.p.c. devono indicare in modo specifico quale adempimento sia stato omesso o irregolare. Nel caso deciso, le censure generiche non hanno superato l’accertamento di merito sulla ritualità delle notifiche.
Qualora oggetto del motivo di ricorso per cassazione sia una relata di notifica, il principio di autosufficienza del ricorso esige la trascrizione integrale della relata stessa.
Quando si censura in Cassazione una relata di notifica, occorre trascriverla integralmente e precisare il vizio contestato, così da consentire alla Corte di comprendere e valutare il motivo.
La presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335 c.c. può ritenersi superata soltanto se il destinatario provi di essersi trovato, senza sua colpa, nell'impossibilità di prendere cognizione del piego.
La comunicazione si presume conosciuta quando giunta all’indirizzo del destinatario; la compiuta giacenza non basta a escludere tale conoscenza. Il destinatario deve dimostrare un’impossibilità incolpevole di ritirare o conoscere il plico.
Art. 13, commi 1-bis e 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater del d.p.r. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Il rigetto del ricorso comporta, quando ne ricorrono i presupposti di legge, l’obbligo di versare un ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.
Massime di principio
- Il preavviso di fermo ha funzione informativa: la sua notificazione non iscrive ancora il vincolo e non impedisce al destinatario di usare o alienare il bene. La vendita anteriore al preavviso, da sola, non lo rende invalido; la sua rilevanza va valutata eventualmente rispetto all’opponibilità del credito.
- Per il preavviso di fermo è ammessa la notifica diretta tramite raccomandata con avviso di ricevimento da parte dell’agente della riscossione, senza una separata relata, secondo la disciplina applicabile alla cartella.
- L’intimazione ad adempiere prevista dall’art. 50, comma 2, del d.P.R. n. 602/1973 riguarda l’esecuzione forzata e non è un presupposto del preavviso o del fermo amministrativo.
- In Cassazione, chi contesta una notifica deve formulare censure specifiche e, se il motivo riguarda una relata, trascriverla integralmente; contestazioni generiche possono essere dichiarate inammissibili.
- La raccomandata informativa inviata nell’ambito della procedura ex art. 140 c.p.c. può concorrere a sanare l’omissione di un adempimento quando la comunicazione abbia comunque raggiunto il destinatario. La compiuta giacenza non esclude la conoscenza presunta, salvo prova dell’impossibilità incolpevole di prendere cognizione del plico.
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