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Cassazione Civile, Ordinanza n. 26371/2025 del 29/09/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce dall'impugnazione, da parte di un contribuente e del figlio (poi rimasto intimato), di 13 iscrizioni a ruolo relative ad altrettante cartelle di pagamento e del conseguente provvedimento di fermo amministrativo su un'autovettura, già di proprietà del padre e poi trasferita al figlio. I contribuenti deducevano la nullità del fermo per mancata notifica del preavviso e la nullità delle cartelle presupposte per omessa notifica. La CTP aveva dichiarato inammissibile il ricorso per tardività; la CTR, invece, aveva ritenuto ammissibile il ricorso, dichiarando nullo il fermo amministrativo e prescritti alcuni ruoli. In Cassazione il contribuente principale proponeva due motivi, entrambi fondati sulla violazione delle regole di notifica degli atti impositivi e del preavviso di fermo: da un lato contestava la regolarità dell'intero procedimento notificatorio ai sensi dell'art. 60 d.P.R. 600/1973 e degli artt. 139 e 140 c.p.c.; dall'altro contestava la consegna a un familiare asseritamente non convivente e la mancanza degli adempimenti dell'art. 140 c.p.c. L'agente della riscossione resisteva e proponeva ricorso incidentale, censurando la decisione della CTR per avere ritenuto ammissibile il ricorso originario e per aver applicato al preavviso di fermo la disciplina della L. 890/1982 anziché quella della notifica diretta a mezzo posta disciplinata dal regolamento postale, nonché per avere reputato nullo il preavviso in mancanza di preventiva intimazione a adempiere ex art. 86 d.P.R. 602/1973.

La decisione

La Corte ha accolto il primo motivo del ricorso incidentale dell'agente della riscossione, ritenendo corretta la disciplina della notificazione diretta a mezzo posta degli atti impositivi in caso di temporanea assenza del destinatario e erronea l'applicazione dell'art. 8 L. 890/1982 da parte della CTR. Ha quindi dichiarato assorbito il secondo motivo del ricorso incidentale e, per assorbimento, anche il ricorso principale del contribuente. La sentenza impugnata è stata cassata in relazione al motivo accolto e la causa è stata rinviata alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, sezione staccata di Messina, in diversa composizione, per nuovo esame e per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 330, comma 3, c.p.c.

    La notificazione del ricorso per cassazione alla parte rimasta contumace in appello, se eseguita presso il procuratore domiciliatario del primo grado, è nulla ma non inesistente perché effettuata in luogo diverso da quello prescritto, dunque sanabile con la costituzione della parte o con rinnovazione.

  • art. 291 c.p.c.

    In caso di nullità della notificazione e mancata costituzione del destinatario, deve disporsi la rinnovazione della notifica.

  • art. 60 d.P.R. 600/1973

    È richiamato dai motivi del ricorso principale come norma asseritamente violata nella procedura notificatoria degli atti impositivi.

  • art. 139 c.p.c.

    È invocato dal ricorrente principale per contestare la regolarità della consegna dell'atto a un familiare.

  • art. 140 c.p.c.

    È invocato dal ricorrente principale per sostenere la necessità degli adempimenti previsti in caso di irreperibilità o mancata consegna personale; la Corte, però, ritiene applicabile la disciplina postale speciale e non questa.

  • art. 21 d.lgs. 546/1992

    È richiamato nel ricorso incidentale per censurare la statuizione sulla tempestività/ammissibilità del ricorso originario.

  • art. 26 d.P.R. 602/1973

    Per la notifica diretta degli atti impositivi a mezzo posta, in caso di temporanea assenza del destinatario, la notifica si perfeziona decorsi dieci giorni dal rilascio dell'avviso di giacenza e deposito presso l'ufficio postale.

  • d.P.R. 655/1972

    È richiamato nel ricorso incidentale quale fonte normativa del sistema notificatorio postale.

  • art. 8 L. 890/1982

    La CTR aveva applicato questa disciplina; la Cassazione la reputa erroneamente applicata al caso di notificazione diretta a mezzo posta degli atti impositivi.

  • art. 86 d.P.R. 602/1973

    È richiamato nel secondo motivo del ricorso incidentale per sostenere che il fermo amministrativo non richiedeva la preventiva intimazione a adempiere ritenuta necessaria dalla CTR.

  • art. 153 c.p.c.

    È menzionato quale rimedio che consente al contribuente di chiedere rimessione in termini se dimostra di non avere avuto conoscenza effettiva dell'atto per causa a lui non imputabile.

Massime di principio

  • Nella notificazione diretta a mezzo posta degli atti impositivi, in caso di temporanea assenza del destinatario, la notificazione si perfeziona secondo la disciplina del servizio postale ordinario: decorrono dieci giorni dal deposito e dall'avviso di giacenza, senza che operi la disciplina speciale della L. 890/1982 quando la norma applicabile è quella del d.P.R. 602/1973.
  • L'erronea applicazione della disciplina della notifica degli atti giudiziari non invalida il procedimento se la legge speciale prevede un diverso meccanismo di perfezionamento della notificazione degli atti fiscali a mezzo posta.
  • La nullità della notificazione del ricorso per cassazione effettuata alla parte contumace in appello presso il domiciliatario del primo grado è una nullità sanabile e non un'inesistenza, soprattutto se la parte intimata si costituisce.
  • In tema di fermo amministrativo e impugnazione degli atti della riscossione, la soluzione delle questioni sulla regolarità della notificazione degli atti presupposti è centrale e può determinare l'assorbimento delle ulteriori censure.
  • Il contribuente che deduca di non avere avuto effettiva conoscenza dell'atto può far valere i rimedi processuali idonei, ma la disciplina del perfezionamento della notifica resta quella specificamente prevista per la riscossione a mezzo posta.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioRiscossioneNotificazioniImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

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