Cassazione Civile, Ordinanza n. 26371/2025 del 29/09/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce dall'impugnazione, da parte di un contribuente e del figlio (poi rimasto intimato), di 13 iscrizioni a ruolo relative ad altrettante cartelle di pagamento e del conseguente provvedimento di fermo amministrativo su un'autovettura, già di proprietà del padre e poi trasferita al figlio. I contribuenti deducevano la nullità del fermo per mancata notifica del preavviso e la nullità delle cartelle presupposte per omessa notifica. La CTP aveva dichiarato inammissibile il ricorso per tardività; la CTR, invece, aveva ritenuto ammissibile il ricorso, dichiarando nullo il fermo amministrativo e prescritti alcuni ruoli. In Cassazione il contribuente principale proponeva due motivi, entrambi fondati sulla violazione delle regole di notifica degli atti impositivi e del preavviso di fermo: da un lato contestava la regolarità dell'intero procedimento notificatorio ai sensi dell'art. 60 d.P.R. 600/1973 e degli artt. 139 e 140 c.p.c.; dall'altro contestava la consegna a un familiare asseritamente non convivente e la mancanza degli adempimenti dell'art. 140 c.p.c. L'agente della riscossione resisteva e proponeva ricorso incidentale, censurando la decisione della CTR per avere ritenuto ammissibile il ricorso originario e per aver applicato al preavviso di fermo la disciplina della L. 890/1982 anziché quella della notifica diretta a mezzo posta disciplinata dal regolamento postale, nonché per avere reputato nullo il preavviso in mancanza di preventiva intimazione a adempiere ex art. 86 d.P.R. 602/1973.
La decisione
La Corte ha accolto il primo motivo del ricorso incidentale dell'agente della riscossione, ritenendo corretta la disciplina della notificazione diretta a mezzo posta degli atti impositivi in caso di temporanea assenza del destinatario e erronea l'applicazione dell'art. 8 L. 890/1982 da parte della CTR. Ha quindi dichiarato assorbito il secondo motivo del ricorso incidentale e, per assorbimento, anche il ricorso principale del contribuente. La sentenza impugnata è stata cassata in relazione al motivo accolto e la causa è stata rinviata alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, sezione staccata di Messina, in diversa composizione, per nuovo esame e per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
La notificazione del ricorso per cassazione alla parte rimasta contumace in appello, se eseguita presso il procuratore domiciliatario del primo grado, è nulla ma non inesistente perché effettuata in luogo diverso da quello prescritto, dunque sanabile con la costituzione della parte o con rinnovazione.
In caso di nullità della notificazione e mancata costituzione del destinatario, deve disporsi la rinnovazione della notifica.
È richiamato dai motivi del ricorso principale come norma asseritamente violata nella procedura notificatoria degli atti impositivi.
È invocato dal ricorrente principale per contestare la regolarità della consegna dell'atto a un familiare.
È invocato dal ricorrente principale per sostenere la necessità degli adempimenti previsti in caso di irreperibilità o mancata consegna personale; la Corte, però, ritiene applicabile la disciplina postale speciale e non questa.
È richiamato nel ricorso incidentale per censurare la statuizione sulla tempestività/ammissibilità del ricorso originario.
Per la notifica diretta degli atti impositivi a mezzo posta, in caso di temporanea assenza del destinatario, la notifica si perfeziona decorsi dieci giorni dal rilascio dell'avviso di giacenza e deposito presso l'ufficio postale.
È richiamato nel ricorso incidentale quale fonte normativa del sistema notificatorio postale.
La CTR aveva applicato questa disciplina; la Cassazione la reputa erroneamente applicata al caso di notificazione diretta a mezzo posta degli atti impositivi.
È richiamato nel secondo motivo del ricorso incidentale per sostenere che il fermo amministrativo non richiedeva la preventiva intimazione a adempiere ritenuta necessaria dalla CTR.
È menzionato quale rimedio che consente al contribuente di chiedere rimessione in termini se dimostra di non avere avuto conoscenza effettiva dell'atto per causa a lui non imputabile.
Massime di principio
- Nella notificazione diretta a mezzo posta degli atti impositivi, in caso di temporanea assenza del destinatario, la notificazione si perfeziona secondo la disciplina del servizio postale ordinario: decorrono dieci giorni dal deposito e dall'avviso di giacenza, senza che operi la disciplina speciale della L. 890/1982 quando la norma applicabile è quella del d.P.R. 602/1973.
- L'erronea applicazione della disciplina della notifica degli atti giudiziari non invalida il procedimento se la legge speciale prevede un diverso meccanismo di perfezionamento della notificazione degli atti fiscali a mezzo posta.
- La nullità della notificazione del ricorso per cassazione effettuata alla parte contumace in appello presso il domiciliatario del primo grado è una nullità sanabile e non un'inesistenza, soprattutto se la parte intimata si costituisce.
- In tema di fermo amministrativo e impugnazione degli atti della riscossione, la soluzione delle questioni sulla regolarità della notificazione degli atti presupposti è centrale e può determinare l'assorbimento delle ulteriori censure.
- Il contribuente che deduca di non avere avuto effettiva conoscenza dell'atto può far valere i rimedi processuali idonei, ma la disciplina del perfezionamento della notifica resta quella specificamente prevista per la riscossione a mezzo posta.
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