Cassazione Civile, Ordinanza n. 18454/2024 del 05/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (cessionario)
La controversia
La controversia nasce da un rapporto di apertura di credito in conto corrente e di concessione di fido con garanzia ipotecaria stipulato con una banca, poi oggetto di cartolarizzazione dei crediti. I debitori ceduti avevano agito per ottenere la condanna della banca al pagamento di somme asseritamente dovute, contestando gli addebiti in conto, la validità delle clausole sugli interessi e sulla capitalizzazione, nonché il mancato riconoscimento di un preteso debito risultante da una missiva bancaria. La banca aveva resistito proponendo domanda riconvenzionale per scoperto di conto e per cambiali insolute. La Corte d’appello aveva accolto l’appello principale dei debitori e, in riforma della decisione di primo grado, aveva condannato la banca cedente e anche la società veicolo cessionaria del credito, ritenendo nulle le clausole sui tassi e confermando la nullità della capitalizzazione trimestrale. In cassazione la società veicolo ha dedotto, con il primo motivo, violazione delle norme sulla cessione e sulla cartolarizzazione, sostenendo che la condanna non poteva essere estesa alla SPV, poiché nella cartolarizzazione i crediti fanno parte di un patrimonio separato destinato esclusivamente ai titolari dei titoli e ai costi dell’operazione, sicché le passività derivanti da eccezioni o domande del debitore ceduto restano in capo al cedente; con il secondo motivo ha dedotto violazione delle norme sulla validità e determinabilità delle clausole contrattuali e dell’art. 118 TUB, sostenendo la legittimità delle condizioni pattuite e della loro modificazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo, assorbendo il secondo. Ha affermato che, nelle operazioni di cartolarizzazione disciplinate dalla legge n. 130 del 1999, i crediti ceduti costituiscono un patrimonio separato della società veicolo, destinato esclusivamente al soddisfacimento degli investitori e al pagamento dei costi dell’operazione; ne consegue che non possono esservi riversate passività derivanti dall’accertamento giudiziale di controcrediti o di domande proposte dal debitore ceduto. Per questo la condanna non poteva essere pronunciata anche nei confronti della società veicolo, ma avrebbe dovuto essere riferita alla sola banca cedente. La sentenza d’appello è stata quindi cassata con rinvio alla Corte d’appello di Potenza in diversa composizione, che dovrà uniformarsi al principio di diritto enunciato sulla segregazione del patrimonio nella cartolarizzazione e sull’impossibilità di far gravare sulla SPV le passività del rapporto ceduto.
Norme richiamate
Richiamato nel motivo di ricorso per contestare la legittimazione passiva della società veicolo alla condanna al pagamento.
Richiamati quale disciplina generale della cessione del credito, evocata dalla ricorrente per sostenere che la posizione passiva non si trasferisce alla SPV nelle operazioni di cartolarizzazione.
La legge disciplina la cartolarizzazione dei crediti mediante società veicolo, prevedendo un patrimonio separato e vincolato esclusivamente al soddisfacimento dei titoli emessi e ai costi dell'operazione; le passività del rapporto ceduto non gravano sulla società veicolo.
Richiamato nel motivo di ricorso in combinazione con la disciplina della cessione del credito.
Evocato nella sentenza d'appello per ritenere nulle clausole di determinazione del tasso riferite agli usi di piazza perché indeterminate.
art. 118 d.lgs. 1 settembre 1993, n. 385
Richiamato nel secondo motivo di ricorso come parametro sulla modificabilità delle condizioni contrattuali bancarie.
Richiamato nel ragionamento sul rapporto tra disciplina generale dell'azienda/cessione e disciplina speciale della cartolarizzazione.
La Corte legge la legge sulla cartolarizzazione come specificazione del principio della responsabilità patrimoniale generica, mediante patrimonio separato vincolato.
Usato in via analogica per descrivere il finanziamento di destinazione e la logica del vincolo sui proventi dell'operazione.
art. 67 r.d. 16 marzo 1942, n. 267
Richiamato per evidenziare che i pagamenti ai debitori ceduti non erano soggetti a revocatoria fallimentare nella disciplina allora vigente.
art. 75 d.P.R. n. 917 del 1986
Richiamato in tema di certezza e determinabilità dei componenti reddituali maturati nella gestione del patrimonio separato.
Regolamento UE 2017/2402 del 12 dicembre 2017
Richiamato come criterio interpretativo conforme della disciplina della cartolarizzazione, confermando la logica di segregazione del patrimonio e di trasferimento del rischio ai portatori dei titoli.
Massime di principio
- Nelle operazioni di cartolarizzazione disciplinate dalla L. n. 130 del 1999, i crediti ceduti confluiscono in un patrimonio separato della società veicolo, destinato in via esclusiva al soddisfacimento dei diritti incorporati nei titoli emessi e al pagamento dei costi dell'operazione; la società veicolo non risponde con il proprio patrimonio delle passività del rapporto ceduto.
- Le eventuali domande riconvenzionali o eccezioni del debitore ceduto, quando incidano su passività da accertare giudizialmente, non possono essere fatte gravare sul patrimonio segregato della SPV, perché ciò altererebbe la funzione economico-giuridica della cartolarizzazione e trasferirebbe indebitamente il rischio sugli investitori.
- La disciplina speciale della cartolarizzazione prevale sulla disciplina generale della cessione del credito e non consente di ricostruire in capo al cessionario una successione nelle passività del rapporto ceduto.
- La segregazione del patrimonio nella cartolarizzazione tutela la finalità di finanziamento dell'originator e la protezione del risparmio investito nei titoli, sicché i flussi generati dai crediti ceduti devono essere impiegati solo per i pagamenti previsti dall'operazione, salvo eventuale eccedenza finale.
- Quando un motivo di ricorso investe una questione pregiudiziale dirimente, l'accoglimento di tale motivo comporta l'assorbimento degli ulteriori motivi non esaminati nel merito.
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