Cassazione Civile, Ordinanza n. 30214/2025 del 16/11/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da un giudizio di ottemperanza promosso da una società per ottenere l’esecuzione di una precedente sentenza tributaria che aveva condannato l’Amministrazione al pagamento di spese processuali e contributo unificato. Nel corso dell’ottemperanza la CTR aveva prima rilevato che l’Amministrazione aveva effettuato un pagamento in favore dell’agente della riscossione nell’ambito di una procedura di pignoramento presso terzi ex art. 72-bis d.P.R. 602/1973, ma lo aveva considerato tardivo e quindi inopponibile alla contribuente; poi, constatato il perdurante inadempimento, aveva nominato un commissario ad acta e condannato l’Agenzia alle spese. L’Agenzia ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo articolato in due profili: da un lato ha sostenuto che il pagamento effettuato nell’ambito della procedura esecutiva aveva estinto il debito e che, quindi, il giudizio di ottemperanza non avrebbe potuto avere esito favorevole alla contribuente; dall’altro ha dedotto che la CTR non aveva correttamente applicato la disciplina emergenziale del d.l. 18/2020, in particolare gli artt. 67, 68 e 83, ritenendo che tali norme avessero sospeso il termine per eseguire il pagamento al terzo pignorato. La resistente ha eccepito l’inammissibilità del ricorso per difetto di interesse e, comunque, la sua infondatezza.
La decisione
La Corte ha respinto l’eccezione preliminare di inammissibilità, ritenendo sussistente l’interesse ad impugnare la sentenza di ottemperanza e chiarendo che solo la sentenza emessa ai sensi dell’art. 70, comma 7, d.lgs. 546/1992 è ricorribile per cassazione, mentre le ordinanze interlocutorie precedenti non lo sono; ha inoltre precisato che il pagamento eseguito in sede di ottemperanza non integra acquiescenza e non fa venir meno l’interesse all’impugnazione. Nel merito, ha ritenuto infondato il ricorso. Ha affermato che la sospensione dei termini ex art. 67 d.l. 18/2020 può riguardare l’attività di riscossione in senso lato, ma non l’art. 68 d.l. 18/2020, che va riferito ai versamenti dovuti dai debitori dell’Amministrazione e non al terzo pignorato. Ha quindi concluso che il pagamento eseguito il 7 agosto 2020 non era tempestivo rispetto al termine di 60 giorni previsto dall’art. 72-bis d.P.R. 602/1973. Inoltre ha stabilito che, decorso inutilmente tale termine, il vincolo del pignoramento perde efficacia automaticamente, senza necessità di opposizione del debitore o di un provvedimento del giudice dell’esecuzione, e che il procedimento ex art. 72-bis costituisce una fase preliminare/prodromica destinata, in caso di inottemperanza, a confluire nell’espropriazione ordinaria presso terzi. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna dell’Agenzia alle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 69, comma 5, d.lgs. 546/1992
Richiamato come base processuale del giudizio di ottemperanza promosso dalla contribuente per ottenere l’esecuzione della sentenza tributaria.
La sentenza emessa all’esito del giudizio di ottemperanza è l’unico provvedimento impugnabile per cassazione; l’ordinanza che chiude il procedimento ha, di regola, natura ordinatoria e non è impugnabile, salvo che assuma contenuto decisorio autonomo e definitivo.
Il procedimento di pignoramento presso terzi in forma speciale prevede un ordine di pagamento entro sessanta giorni; l’inottemperanza fa venir meno l’efficacia del vincolo e impone il ricorso alle forme ordinarie dell’espropriazione presso terzi.
Richiamato per affermare che, in caso di mancato pagamento nel termine nella procedura speciale, l’agente della riscossione deve procedere con pignoramento nelle forme ordinarie del codice di procedura civile.
Menionato solo come antecedente della vicenda esecutiva; il testo non sviluppa una specifica regula iuris su tale norma.
art. 67 d.l. 17 marzo 2020 n. 18 conv. in l. 24 aprile 2020 n. 27
La sospensione dei termini riguarda l’attività di riscossione in senso lato, e quindi può applicarsi anche alla procedura ex art. 72-bis.
art. 68 d.l. 17 marzo 2020 n. 18 conv. in l. 24 aprile 2020 n. 27
La sospensione dei versamenti si riferisce ai pagamenti dovuti dai contribuenti/debitori dell’Amministrazione, non al terzo pignorato nella procedura esecutiva; non si applica al pagamento eseguito dall’agente della riscossione in qualità di terzo.
art. 83 d.l. 17 marzo 2020 n. 18 conv. in l. 24 aprile 2020 n. 27
Richiamato dalla ricorrente tra le norme emergenziali invocate, senza che la Corte ricavi da essa una regola decisiva autonoma nel caso concreto.
art. 12 d.lgs. 24 settembre 2015 n. 159
Il rinvio contenuto nell’art. 68 è valorizzato come indice del fatto che la sospensione riguarda i versamenti dei tributi e gli adempimenti connessi, non il pagamento del terzo pignorato.
Richiamato dalla controricorrente nell’eccezione di inammissibilità per difetto di interesse ad agire; la Corte la respinge.
La ricorrente ha denunciato violazione di legge sostanziale e processuale; la Corte ritiene il motivo ammissibile perché le censure sono distinguibili e separabili.
Richiamato per i depositi di memoria nella fase camerale.
art. 111 Cost.
È indicato come base del ricorso straordinario avverso provvedimenti decisori e definitivi che, pur formalmente ordinanze, eccedano la mera funzione ordinatoria.
Usato come termine di raffronto per l’espropriazione presso terzi nelle forme ordinarie, cui il procedimento speciale può dover transitare in caso di mancato pagamento.
Richiamato per analogia con l’inefficacia del pignoramento nell’esecuzione ordinaria quando manca l’istanza di vendita o assegnazione.
Menionato per escludere che, nel procedimento speciale ex art. 72-bis, sia necessaria una dichiarazione giudiziale di estinzione per far venir meno il vincolo.
Richiamato per evidenziare che nel procedimento speciale il giudice dell’esecuzione non dirige normalmente la fase e non dispone del fascicolo dell’esecuzione.
Citato insieme all’art. 484 c.p.c. per sottolineare l’assenza del G.E. nella procedura speciale.
tabella 13, come modificato dal d.m. 147/2022
Usato per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza tributaria, la sentenza resa ai sensi dell’art. 70, comma 7, d.lgs. 546/1992 è il solo provvedimento impugnabile per cassazione; le ordinanze interlocutorie anteriori restano assorbibili nell’impugnazione della sentenza, mentre quelle successive, di regola meramente ordinatorie, non sono impugnabili salvo che abbiano contenuto decisorio autonomo.
- L’adempimento dell’Amministrazione eseguito in sede di ottemperanza non integra di per sé acquiescenza e non fa venir meno l’interesse a impugnare la decisione che ha statuito sull’inadempimento, specie quando il pagamento sia stato effettuato in esecuzione di un ordine giudiziale e non spontaneamente.
- La sospensione emergenziale dei termini di riscossione può operare per l’attività di riscossione in senso lato, ma la sospensione dei "versamenti" deve essere interpretata restrittivamente come riferita ai pagamenti dovuti dai debitori dell’Amministrazione, non al pagamento del terzo pignorato in una procedura esecutiva.
- Nel pignoramento speciale presso terzi ex art. 72-bis d.P.R. 602/1973, il mancato pagamento nel termine assegnato determina la perdita di efficacia del vincolo senza necessità di opposizione del debitore e senza bisogno di una formale declaratoria del giudice dell’esecuzione; la procedura si chiude come fase prodromica destinata, se del caso, a proseguire nelle forme ordinarie dell’espropriazione presso terzi.
- Un ricorso per cassazione è ammissibile anche se contiene censure miste riconducibili a più numeri dell’art. 360 c.p.c., purché sia possibile distinguere con chiarezza i diversi profili di doglianza.
- In sede di ottemperanza, il giudice deve verificare l’inosservanza del giudicato e può adottare i provvedimenti indispensabili all’attuazione del decisum; resta tuttavia fermo che l’impugnabilità dei provvedimenti segue la loro natura decisoria o meramente ordinatoria.
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