Cassazione Civile, Ordinanza n. 26560/2021 del 30/09/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce da un verbale di accertamento per violazioni del codice della strada: inizialmente il Giudice di pace aveva annullato solo la contestazione relativa alla violazione dell'art. 141 cod. strada e rigettato l'opposizione quanto alla contestata circolazione contromano ex art. 143, comma 12, cod. strada. In appello, la destinataria del verbale aveva ottenuto l'annullamento integrale del verbale, sul presupposto che la descrizione della condotta fosse troppo generica e che il verbale fosse nullo per difetto di motivazione, con asserito vulnus difensivo. Il Ministero ha proposto ricorso per cassazione con due motivi strettamente connessi, denunciando la violazione degli artt. 2696 e 2700 c.c., 200, 201 e 143 cod. strada, nonché dell'art. 383 del regolamento di esecuzione, sostenendo che: 1) il verbale fa fede fino a querela di falso anche quanto alle circostanze inerenti l'accertamento e alla descrizione del fatto; 2) in caso di contestazione immediata non è richiesta la dettagliata esposizione prevista invece per l'ipotesi di contestazione differita; 3) il verbale in concreto era sufficiente, perché indicava il luogo della manovra e vi era stata contestazione immediata con raccolta delle dichiarazioni della conducente. La controricorrente ha resistito e proposto ricorso incidentale sulle spese, lamentando la compensazione integrale nonostante la soccombenza della controparte.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso principale del Ministero, ha dichiarato assorbito il ricorso incidentale sulla regolazione delle spese, ha cassato la sentenza del Tribunale di Catania e ha rinviato la causa al giudice di merito, demandando a quest'ultimo anche la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità. La Corte ha ritenuto fondato il ricorso perché il verbale di contestazione, in presenza di contestazione immediata, è assistito da fede privilegiata ex art. 2700 c.c. fino a querela di falso e deve contenere soltanto la sommaria descrizione del fatto, mentre la richiesta di "estremi precisi e dettagliati" riguarda solo l'ipotesi di contestazione non immediata ex art. 201 cod. strada. Nel caso concreto la conducente era stata contestata nell'immediatezza e aveva anche reso dichiarazioni a verbale; pertanto non sussisteva né il dedotto difetto di prova né il lamentato pregiudizio difensivo.
Norme richiamate
Richiamato dal ricorrente tra le norme asseritamente violate, ma non oggetto di specifica interpretazione autonoma nella motivazione della Corte.
Il verbale redatto da pubblico ufficiale fa fede fino a querela di falso non solo sui fatti direttamente percepiti, ma anche sulle circostanze inerenti l'accertamento e sulle ragioni della percezione del fatto.
La prescrizione degli 'estremi precisi e dettagliati della violazione' opera nell'ipotesi di contestazione non immediata, non quando la contestazione sia stata effettuata subito sul posto.
In caso di contestazione immediata il verbale deve contenere la sommaria descrizione del fatto accertato, gli elementi essenziali per l'identificazione del trasgressore e la targa del veicolo.
Norma sostanziale violata nel caso concreto, relativa alla circolazione contromano; la Corte non ne approfondisce il contenuto sostanziale, ma ne assume la contestazione come valida in base al verbale.
Ribadisce che, per la contestazione immediata, il verbale deve riportare solo una sommaria descrizione del fatto e non un'esposizione analitica.
Il regolamento richiede, nel verbale di contestazione immediata, l'indicazione di giorno, ora, luogo, generalità, targa e sommaria esposizione del fatto, non già i dettagli richiesti per la contestazione differita.
Richiamato nel motivo incidentale sulle spese; la relativa censura è stata assorbita dall'accoglimento del ricorso principale.
Richiamato nel motivo incidentale sulle spese; la relativa censura è stata assorbita dall'accoglimento del ricorso principale.
Richiamato nel motivo incidentale sulle spese; la relativa censura è stata assorbita dall'accoglimento del ricorso principale.
È il parametro processuale dei motivi di ricorso per cassazione dedotti sia nel ricorso principale sia in quello incidentale.
Massime di principio
- Nel giudizio di opposizione a verbale per violazioni del codice della strada, il verbale redatto da pubblico ufficiale fa fede fino a querela di falso anche quanto alle circostanze dell'accertamento e alla descrizione del fatto, sicché le contestazioni sulla sufficienza o completezza della verbalizzazione non possono essere fatte valere come semplice censura di merito.
- Quando la violazione è contestata immediatamente al trasgressore, il verbale deve contenere una sommaria descrizione del fatto accertato; l'indicazione degli estremi precisi e dettagliati della violazione è invece richiesta solo nelle ipotesi di contestazione differita.
- Non sussiste vulnus difensivo se il conducente è posto subito a conoscenza dell'addebito, lo comprende e può rendere dichiarazioni a verbale: in tal caso l'eventuale sintesi descrittiva del verbale non comporta nullità dell'accertamento.
- Il giudice non può pretendere dal verbalizzante un livello di analiticità incompatibile con il regime della contestazione immediata, poiché, fino a querela di falso, il fatto verbalizzato deve essere assunto come quello contestato e va poi verificata soltanto la sua conformità a diritto.
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