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Cassazione Civile, Ordinanza n. 18701/2019 del 11/07/2019

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (datore di lavoro)

La controversia

Un lavoratore, operaio manutentore alle dipendenze della società elettrica dal 1970 al 1999, contrasse patologie epatica e midollare e, successivamente, una neoplasia della lingua, che lo condussero alla morte. Le eredi chiesero alla datrice di lavoro il risarcimento dei danni, addebitando le malattie all’esposizione lavorativa a campi elettromagnetici e a oli contenenti PCB. Il Tribunale respinse le domande e la Corte d’appello di Reggio Calabria, con sentenza n. 484/2013 pubblicata l’8 gennaio 2014, confermò il rigetto sulla base dell’istruttoria e della CTU, escludendo che l’esposizione avesse intensità e frequenza idonee a svolgere un ruolo causale o concausale. Le eredi proposero sei motivi: (1) violazione degli artt. 40 e 41 c.p. in relazione all’art. 2087 c.c., sostenendo che anche una concausa lavorativa indiretta o remota comporta responsabilità; (2) omesso esame di fatti decisivi, prospettando il nesso tra contatto con PCB, patologie e morte; (3) omesso esame e devianza dai canoni della scienza medica, contestando la valutazione della CTU e l’omessa considerazione dei PCB come cancerogeni; (4) violazione delle norme indicate in materia di malattie professionali tabellate e onere della prova, sostenendo che la tabellazione incidesse sulla prova del nesso causale; (5) violazione degli artt. 2087 c.c. e 41 c.p., affermando che la fornitura di protezioni e informazioni non esonerava il datore dall’uso di un prodotto vietato e nocivo e che non era stata provata l’idoneità delle protezioni; (6) violazione degli artt. 2087, 1218 e 1223 c.c., chiedendo il risarcimento come conseguenza dell’accoglimento dei precedenti motivi.

La decisione

La Cassazione ha rigettato il ricorso. Il primo motivo è stato respinto perché la Corte d’appello aveva escluso, con accertamento di fatto basato sull’istruttoria, anche una concausalità lavorativa, mentre le ricorrenti si erano limitate a contrapporre una diversa opinione. Il secondo e il terzo motivo sono stati dichiarati inammissibili: denunciavano vizi motivazionali non deducibili secondo il novellato art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c. e non individuavano un fatto storico decisivo omesso, mirando invece a ottenere una rivalutazione del merito. Le contestazioni alla CTU erano inoltre inammissibili perché il ricorso non ne riportava i contenuti rilevanti, non indicava le fonti scientifiche asseritamente disattese né gli atti di merito in cui le contestazioni erano state tempestivamente formulate. Il quarto motivo è stato dichiarato inammissibile quanto alla violazione di legge, per mancata specifica illustrazione del contrasto tra le affermazioni della sentenza e le norme invocate; nel merito, la Corte ha ribadito che, per una malattia tumorale multifattoriale, non bastano presunzioni fondate su ipotesi tecniche astrattamente possibili: occorre una probabilità qualificata, e nel caso concreto era stata esclusa un’esposizione dotata di sufficiente forza eziopatogenetica. Il quinto motivo è stato ritenuto inconferente perché la responsabilità datoriale era stata esclusa a monte per assenza del nesso eziologico, senza necessità di esaminare la colpa o le misure protettive. Il sesto motivo è stato dichiarato inammissibile perché subordinato all’accoglimento degli altri motivi e non diretto contro uno specifico capo con una censura consentita dall’art. 360 c.p.c. Le ricorrenti sono state condannate, per ciascun controricorso, a pagare 3.500 euro, oltre 200 euro per esborsi, accessori di legge e spese generali al 15%; è stato inoltre dichiarato dovuto l’ulteriore contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso.

Norme richiamate

  • art. 2087 c.c.

    la Corte di Appello ha esplicitamente negato che l’attività lavorativa svolta dal M. abbia esercitato anche un ruolo concausale nel determinismo eziologico delle patologie contratte dal de cuius

    La responsabilità datoriale ex art. 2087 c.c. presuppone, nel caso dedotto, che sia dimostrato il nesso eziologico tra attività lavorativa e patologia; escluso anche il ruolo concausale del lavoro, le questioni sulla colpa datoriale e sulle misure di protezione non incidono sull’esito.

  • artt. 40 e 41 c.p.

    la sentenza esclude chiaramente che l’esposizione ai fattori che si assumono nocivi sia avvenuta con una frequenza ed una intensità tali da assumere un ruolo non solo causale ma anche concausale nell’insorgenza delle malattie e tale accertamento è corredato da un esame del materiale istruttorio la cui valutazione si sottrae al sindacato di legittimità

    Il principio di equivalenza causale non comporta responsabilità quando il giudice di merito, sulla base delle prove, esclude che l’esposizione lavorativa abbia avuto anche una concreta efficacia concausale.

  • art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

    il motivo è palesemente inammissibile perchè denuncia difetti di motivazione non più sindacabili nel vigore del novellato n. 5 dell’art. 360 c.p.c., riecheggiando invece la formulazione precedente e omettendo di prospettare la doglianza secondo le prescrizioni imposte dalle Sezioni unite di questa Corte con le sentenze nn. 8053 e 8054 del 2014

    La censura per omesso esame deve rispettare il perimetro del testo novellato: non può limitarsi a denunciare insufficienza, illogicità o contraddittorietà della motivazione secondo la formulazione previgente.

  • art. 2697 c.c.

    in caso di malattia, come quella tumorale, ad eziologia multifattoriale, la prova del nesso causale non può consistere in semplici presunzioni desunte da ipotesi tecniche teoricamente possibili, ma deve consistere nella concreta e specifica dimostrazione, quanto meno in via di probabilità, della idoneità della esposizione al rischio a causare l’evento morboso

    Per le malattie multifattoriali, la prova del nesso causale richiede una dimostrazione concreta e specifica, almeno in termini di probabilità qualificata, dell’idoneità dell’esposizione lavorativa a causare la patologia; il mero richiamo alla tabellazione o a ipotesi scientifiche astratte non è sufficiente.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    il vizio va dedotto, a pena di inammissibilità, non solo con l’indicazione delle norme di diritto asseritamente violate ma anche mediante la specifica indicazione delle affermazioni in diritto contenute nella sentenza impugnata che motivatamente si assumano in contrasto con le norme regolatrici della fattispecie e con l’interpretazione delle stesse fornita dalla giurisprudenza di legittimità o dalla prevalente dottrina

    Il motivo di violazione o falsa applicazione di legge deve indicare specificamente le affermazioni giuridiche della sentenza impugnata e spiegare il loro contrasto con le norme invocate; il mero elenco delle disposizioni non soddisfa l’onere di specificità.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002

    Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte delle ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.

    In conseguenza del rigetto del ricorso, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato, pari a quello dovuto per l’impugnazione.

  • art. 13, comma 1-bis, D.P.R. 115/2002

    Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte delle ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.

    La disposizione è richiamata quale parametro per determinare l’importo del contributo unificato dovuto per il ricorso, al quale è pari l’ulteriore importo previsto in caso di rigetto.

  • art. 360 c.p.c.

    anche questo mezzo è inammissibile perchè lungi dall’investire un capo della sentenza impugnata con una delle critiche vincolate di cui all’art. 360 c.p.c. auspica una pronuncia di merito condizionata dall’accoglimento dei motivi di ricorso che invece, per quanto sopra, vanno disattesi

    Il ricorso per cassazione deve formulare una critica riconducibile a uno dei motivi tassativi previsti dall’art. 360 c.p.c.; non è ammissibile una richiesta di decisione di merito meramente condizionata all’accoglimento delle altre censure.

Massime di principio

  • In materia di responsabilità del datore di lavoro per malattia, la prova che l’attività abbia avuto efficacia causale o concausale è necessaria; se il giudice di merito la esclude sulla base del materiale istruttorio, la mera contrapposizione di una diversa lettura delle prove non consente il riesame in cassazione.
  • Per le patologie tumorali a eziologia multifattoriale, il nesso causale non può essere affermato sulla base di ipotesi tecniche astrattamente possibili o di presunzioni generiche: occorre una dimostrazione concreta e specifica, almeno in termini di probabilità qualificata, dell’idoneità dell’esposizione al rischio a causare la malattia.
  • Il motivo di ricorso per cassazione fondato sulla consulenza tecnica d’ufficio deve riportarne, nelle parti rilevanti, il contenuto e indicare dove essa sia reperibile e prodotta; le contestazioni scientifiche devono inoltre indicare le fonti invocate e gli atti in cui furono tempestivamente sottoposte al giudice di merito.
  • L’adesione del giudice di merito alle conclusioni del consulente tecnico d’ufficio non richiede una motivazione diffusamente autonoma quando non siano state formulate specifiche argomentazioni contrarie. La censura è ammissibile in sede di legittimità solo in presenza di palese deviazione dalle nozioni correnti della scienza medica, da dimostrare, o di omissione di accertamenti strumentali indispensabili secondo tali nozioni.
  • Il vizio di omesso esame ex art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c. richiede l’individuazione di uno specifico fatto storico, discusso tra le parti e decisivo; non consente di riproporre critiche alla motivazione né di ottenere una nuova valutazione del materiale probatorio.
  • La denuncia di violazione o falsa applicazione di legge deve illustrare puntualmente quali affermazioni giuridiche della sentenza siano in contrasto con le norme invocate e quale sia il contrasto; la sola elencazione di disposizioni non rende ammissibile il motivo.

Come è indicizzato

MaterieInfortuni e malattie professionaliImpugnazioni
RamiLavoroResponsabilità civileProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiNesso di causalitàOnere della prova

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