Cassazione Civile, Ordinanza n. 18194/2019 del 05/07/2019
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (datore di lavoro)
La controversia
Il medico, dirigente di primo livello in cardiochirurgia, aveva lamentato di essere stato demansionato e lasciato sostanzialmente inattivo dal settembre 1998 all’aprile 2008. Aveva chiesto il reintegro nelle precedenti mansioni e il risarcimento di 707.118 euro. Il Tribunale di Roma, con pronuncia dell’8 maggio 2008, aveva riconosciuto il demansionamento e i danni; la Corte d’appello di Roma, con sentenza n. 10747/2012 depositata il 18 settembre 2013, aveva parzialmente riformato la decisione, liquidando complessivamente 231.593,49 euro: 213.925 euro per demansionamento, 9.673,10 euro per danno biologico e 7.995 euro per inabilità temporanea assoluta. La Corte d’appello aveva ravvisato una totale inattività nel periodo 1° giugno 1999-18 ottobre 2004, durante l’assegnazione al laboratorio protesi valvolari; aveva però considerato contrario alla leale collaborazione il rifiuto dell’incarico di consulenza cardiochirurgica presso il DEA, assegnato dal 18 ottobre 2004, e ridotto del 50% il risarcimento per concorso colposo del danneggiato. Aveva riconosciuto il danno da demansionamento nella misura del 70% della retribuzione e il danno biologico accertato dal CTU, respingendo le domande per perdita di chance, duplicazione di ulteriori voci non patrimoniali e mancati turni di guardia. Con tredici motivi il medico ha contestato: (1-2) il criterio di equivalenza formale delle mansioni e l’equiparazione dell’incarico presso il DEA alle precedenti mansioni chirurgiche; (3-7) la valutazione del suo rifiuto dell’incarico e dei comportamenti reciproci, l’applicazione dell’art. 1227 c.c., l’ammissibilità della riduzione del risarcimento e l’omessa valutazione di documenti e fatti; (8-11) la liquidazione del danno da demansionamento al 70%, anziché al 100% della retribuzione, e i profili di domanda e prova; (12-13) il mancato ristoro dei turni di guardia non svolti e la valutazione della sua assegnazione al laboratorio. L’azienda ospedaliera ha resistito con controricorso.
La decisione
La Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha confermato che, nel pubblico impiego contrattualizzato, l’equivalenza delle mansioni va valutata secondo il criterio formale previsto dal CCNL; ha inoltre ritenuto non sindacabile in cassazione l’accertamento di merito secondo cui l’incarico di consulenza presso il DEA non comportava la sottrazione integrale delle funzioni e non esulava dalle conoscenze specialistiche del dirigente. I motivi relativi al comportamento successivo all’assegnazione del 18 ottobre 2004 sono stati respinti perché diretti, in sostanza, a ottenere una nuova valutazione delle prove; la Corte d’appello aveva correttamente ricondotto la riduzione del risarcimento al concorso colposo di cui all’art. 1227, primo comma, c.c., rilevabile d’ufficio quando siano allegati i fatti rilevanti. Sono stati respinti anche i motivi sulla misura del danno: la domanda di liquidazione al 100% era stata ritenuta ammissibile ma priva di adeguato supporto fattuale, mentre la percentuale del 70% era stata valutata nel merito; le censure chiedevano una rivalutazione non consentita in sede di legittimità. I motivi sul mancato riconoscimento dei compensi per i turni di guardia sono stati dichiarati inammissibili perché sollecitavano un riesame dei fatti e confondevano l’asserita erronea valutazione delle prove con la violazione delle regole sull’onere probatorio e sulla valutazione delle prove. Il medico è stato condannato alle spese del giudizio di cassazione, liquidate in 6.000 euro per compensi, oltre 15% per spese forfettarie, 200 euro per esborsi e accessori di legge, con distrazione in favore del difensore dell’azienda; è stato inoltre dichiarato dovuto l’ulteriore contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso.
Norme richiamate
art. 27 CCNL 8 giugno 2000 dell’area della dirigenza medica e veterinaria del SSN
Sotto un primo profilo, deve evidenziarsi che la Corte territoriale ha correttamente affermato che il giudizio di equivalenza delle mansioni dovesse essere svolto esclusivamente alla stregua delle previsioni del CCNL di categoria, essendo tale orientamento conforme ai principi statuiti in sede di legittimità (Cass. 16.7.2018 n. 18817; Cass. 26.3.2014 n. 7106; Cass. 11.5.2010 n. 11405) ove si precisa, appunto che, non potendosi avere riguardo alla norma generale di cui all’art. 2103 c.c., debba essere assegnato rilievo al solo criterio dell’equivalenza formale delle mansioni indipendentemente dalla professionalità in concreto acquisita.
Nel pubblico impiego contrattualizzato, l’equivalenza delle mansioni del dirigente va accertata in base alle previsioni del CCNL e al criterio dell’equivalenza formale, senza assumere come parametro la professionalità concretamente acquisita.
Sotto un primo profilo, deve evidenziarsi che la Corte territoriale ha correttamente affermato che il giudizio di equivalenza delle mansioni dovesse essere svolto esclusivamente alla stregua delle previsioni del CCNL di categoria, essendo tale orientamento conforme ai principi statuiti in sede di legittimità (Cass. 16.7.2018 n. 18817; Cass. 26.3.2014 n. 7106; Cass. 11.5.2010 n. 11405) ove si precisa, appunto che, non potendosi avere riguardo alla norma generale di cui all’art. 2103 c.c., debba essere assegnato rilievo al solo criterio dell’equivalenza formale delle mansioni indipendentemente dalla professionalità in concreto acquisita.
La disciplina del pubblico impiego contrattualizzato richiede di valutare l’equivalenza delle mansioni secondo le classificazioni e le previsioni del contratto collettivo, applicando il criterio formale.
Sotto un primo profilo, deve evidenziarsi che la Corte territoriale ha correttamente affermato che il giudizio di equivalenza delle mansioni dovesse essere svolto esclusivamente alla stregua delle previsioni del CCNL di categoria, essendo tale orientamento conforme ai principi statuiti in sede di legittimità (Cass. 16.7.2018 n. 18817; Cass. 26.3.2014 n. 7106; Cass. 11.5.2010 n. 11405) ove si precisa, appunto che, non potendosi avere riguardo alla norma generale di cui all’art. 2103 c.c., debba essere assegnato rilievo al solo criterio dell’equivalenza formale delle mansioni indipendentemente dalla professionalità in concreto acquisita.
La norma generale dell’art. 2103 c.c. non costituisce il parametro per giudicare l’equivalenza delle mansioni nel pubblico impiego contrattualizzato; rileva il criterio formale previsto dalla disciplina collettiva.
Nel caso in esame, la Corte di merito, sia pure sinteticamente, ma con argomentazioni da cui è chiaro evincere l’iter logico-giuridico seguito, ha preso in esame i reciproci inadempimenti ritenendo il comportamento dell’ A., all’esito dell’assegnazione del 18.10.2004, contrario all’obbligo di leale collaborazione imposto nell’esecuzione del contratto dall’art. 1375 c.c.
L’obbligo di buona fede nell’esecuzione del contratto impone al lavoratore un comportamento di leale collaborazione; la violazione può rilevare nella valutazione delle condotte reciproche e del danno.
Al riguardo va sottolineato che la pronuncia è conforme ai principi di diritto statuiti in sede di legittimità secondo cui, in tema di risarcimento del danno, l’ipotesi del fatto colposo del creditore che abbia concorso al verificarsi dell’evento dannoso (di cui all’art. 1227 c.c., comma 1) va distinta da quella disciplinata dal comma 2 medesima norma) riferibile ad un contegno dello stesso danneggiato che abbia prodotto il solo aggravamento del danno senza contribuire alla sua causazione, giacchè – mentre nel primo caso il giudice deve procedere di ufficio all’indagine in ordine al concorso di colpa del danneggiato, sempre che risultino prospettati gli elementi di fatto dai quali sia ricavabile la colpa concorrente, sul piano causale, dello stesso – la seconda di tali situazioni forma oggetto di un’eccezione in senso stretto, in quanto il dedotto comportamento del creditore costituisce un autonomo dovere giuridico, posto a suo carico dalla legge quale espressione dell’obbligo di comportarsi secondo buona fede.
Il concorso colposo del danneggiato nella causazione dell’evento, ai sensi del primo comma, è rilevabile d’ufficio se sono prospettati i fatti dai quali risulta la colpa causalmente concorrente; non va confuso con il comportamento che abbia soltanto aggravato il danno, disciplinato dal secondo comma.
Al riguardo va sottolineato che la pronuncia è conforme ai principi di diritto statuiti in sede di legittimità secondo cui, in tema di risarcimento del danno, l’ipotesi del fatto colposo del creditore che abbia concorso al verificarsi dell’evento dannoso (di cui all’art. 1227 c.c., comma 1) va distinta da quella disciplinata dal comma 2 medesima norma) riferibile ad un contegno dello stesso danneggiato che abbia prodotto il solo aggravamento del danno senza contribuire alla sua causazione, giacchè – mentre nel primo caso il giudice deve procedere di ufficio all’indagine in ordine al concorso di colpa del danneggiato, sempre che risultino prospettati gli elementi di fatto dai quali sia ricavabile la colpa concorrente, sul piano causale, dello stesso – la seconda di tali situazioni forma oggetto di un’eccezione in senso stretto, in quanto il dedotto comportamento del creditore costituisce un autonomo dovere giuridico, posto a suo carico dalla legge quale espressione dell’obbligo di comportarsi secondo buona fede.
La condotta del danneggiato che non causa l’evento ma si limita ad aggravare il danno ricade nel secondo comma e deve essere dedotta con un’eccezione in senso stretto, in quanto espressione di un autonomo dovere di comportarsi secondo buona fede.
In primo luogo, perchè essi tendono ad un diverso riesame dei fatti operato dalla Corte territoriale; in secondo luogo, perchè la violazione dell’art. 2697 c.c. si configura soltanto nell’ipotesi che il giudice abbia attribuito l’onere della prova ad una parte diversa da quella che ne è gravata secondo le regole dettate da quella norma, non anche quando, a seguito di una incongrua valutazione delle acquisizioni istruttorie, il giudice abbia errato nel ritenere che la parte abbia assolto tale onere, poichè in questo caso vi è soltanto un erroneo apprezzamento sull’esito della prova, sindacabile in sede di legittimità solo per il vizio di cui all’art. 360 c.p.c., n. 5 (Cass. n. 19064 del 2006; Cass. n. 2935 del 2006), mentre quella dell’art. 116 c.p.c. (norma che sancisce il principio della libera valutazione delle prove, salva diversa previsione legale) è idonea ad integrare il vizio di cui all’art. 360 c.p.c., n. 4 solo quando il giudice di merito disattenda tale principio in assenza di una deroga normativamente prevista ovvero, all’opposto, valuti secondo prudente apprezzamento una prova o risultanza probatoria soggetta ad un diverso regime (Cass. 10.6.2016 n. 11892): tali ipotesi non sono ravvisabili nel caso concreto.
La violazione dell’onere della prova ricorre quando il giudice ne attribuisce il carico alla parte sbagliata, non quando valuta in modo asseritamente errato le prove acquisite. Quest’ultimo errore riguarda l’apprezzamento probatorio e non integra, di per sé, violazione dell’art. 2697 c.c.
In primo luogo, perchè essi tendono ad un diverso riesame dei fatti operato dalla Corte territoriale; in secondo luogo, perchè la violazione dell’art. 2697 c.c. si configura soltanto nell’ipotesi che il giudice abbia attribuito l’onere della prova ad una parte diversa da quella che ne è gravata secondo le regole dettate da quella norma, non anche quando, a seguito di una incongrua valutazione delle acquisizioni istruttorie, il giudice abbia errato nel ritenere che la parte abbia assolto tale onere, poichè in questo caso vi è soltanto un erroneo apprezzamento sull’esito della prova, sindacabile in sede di legittimità solo per il vizio di cui all’art. 360 c.p.c., n. 5 (Cass. n. 19064 del 2006; Cass. n. 2935 del 2006), mentre quella dell’art. 116 c.p.c. (norma che sancisce il principio della libera valutazione delle prove, salva diversa previsione legale) è idonea ad integrare il vizio di cui all’art. 360 c.p.c., n. 4 solo quando il giudice di merito disattenda tale principio in assenza di una deroga normativamente prevista ovvero, all’opposto, valuti secondo prudente apprezzamento una prova o risultanza probatoria soggetta ad un diverso regime (Cass. 10.6.2016 n. 11892): tali ipotesi non sono ravvisabili nel caso concreto.
La violazione dell’art. 116 c.p.c. è configurabile in cassazione quando il giudice disattenda la libera valutazione delle prove senza una deroga normativa oppure applichi il prudente apprezzamento a prove soggette a un diverso regime; non basta contestare l’esito della valutazione probatoria.
Osserva al riguardo il Collegio che i giudici di seconde cure, pur avendo ritenuto ammissibile la domanda di quantificazione del danno da demansionamento in misura pari al 100% della retribuzione, hanno specificato che la stessa non era supportata da alcun elemento di fatto idoneo a giustificarla (pag. 9 della pronuncia di secondo grado): il profilo della percentuale chiesta nella memoria del 70% è stato, pertanto, esaminato in punto di fatto e non sotto il profilo della tardività della domanda: ciò rende ininfluenti le prospettazioni circa un’erronea interpretazione della domanda ritenuta, invece, ammissibile ma non provata.
La liquidazione richiesta, anche in misura percentuale della retribuzione, deve trovare supporto negli elementi di fatto; la censura sulla quantificazione non consente di ottenere in cassazione una nuova valutazione del merito.
art. 13, commi 1-bis e 1-quater, D.P.R. n. 115/2002
Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, nel testo risultante dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
In caso di rigetto del ricorso, sussistendone i presupposti, è dovuto l’ulteriore contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso.
Massime di principio
- Nel pubblico impiego contrattualizzato, l’equivalenza delle mansioni si valuta secondo le previsioni del contratto collettivo e il criterio dell’equivalenza formale, senza che rilevi in via esclusiva la professionalità concretamente acquisita dal dipendente.
- Al dirigente medico non spetta un diritto soggettivo a svolgere interventi equivalenti per qualità e quantità a quelli affidati ad altri dirigenti o svolti in passato; il datore di lavoro pubblico non può tuttavia attribuirgli funzioni del tutto estranee alle conoscenze specialistiche possedute, nel rispetto delle superiori esigenze di tutela della salute.
- Il concorso colposo del danneggiato nella causazione dell’evento, ai sensi dell’art. 1227, primo comma, c.c., è rilevabile d’ufficio quando siano stati prospettati gli elementi fattuali da cui emerga la colpa concorrente sul piano causale. Il comportamento che abbia causato soltanto l’aggravamento del danno ricade invece nel secondo comma ed è oggetto di eccezione in senso stretto.
- La violazione dell’art. 2697 c.c. si configura quando il giudice ripartisce l’onere probatorio in modo difforme dalla legge; non è integrata dalla contestazione del modo in cui il giudice ha valutato le prove o ritenuto assolto l’onere.
- La censura relativa alla valutazione delle prove non integra violazione dell’art. 116 c.p.c. se mira soltanto a una diversa lettura delle risultanze; il vizio è configurabile quando il giudice disapplica il principio di libera valutazione fuori dai casi di deroga o applica il prudente apprezzamento a prove soggette a regime diverso.
- L’omesso esame di singoli elementi istruttori non configura di per sé omesso esame di un fatto decisivo quando il fatto storico rilevante sia stato comunque considerato dal giudice di merito.
- La determinazione del danno da demansionamento in una percentuale della retribuzione deve essere sorretta da elementi fattuali idonei; la Cassazione non può sostituire una propria valutazione di merito a quella adeguatamente motivata del giudice di merito.
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