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Cassazione Civile, Ordinanza n. 32886/2018 del 19/12/2018

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (enti previdenziali)

La controversia

Un verbale ispettivo aveva accertato l’esistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra i ricorrenti e un lavoratore. I ricorrenti avevano proposto azione di accertamento negativo contro il verbale: il Tribunale di Ancona l’aveva dichiarata inammissibile nei confronti del Ministero del Lavoro e della Direzione Provinciale del Lavoro e l’aveva respinta nei confronti di INPS e INAIL; la Corte d’Appello di Ancona, con sentenza n. 238/2013 depositata il 5 aprile 2013, aveva respinto il gravame. Con il primo motivo di ricorso per cassazione i ricorrenti hanno denunciato la violazione dell’art. 22 della L. n. 689/1981, chiedendo anche, in subordine, la rimessione alla Corte costituzionale della questione di legittimità della norma nella parte in cui non consentirebbe l’impugnazione giudiziale del verbale prima dell’ordinanza-ingiunzione. Con il secondo motivo hanno denunciato la violazione dell’art. 2094 c.c., sostenendo che non erano stati accertati i presupposti della subordinazione, indicati nell’orario, nella subordinazione e nella retribuzione. Con il terzo motivo hanno lamentato l’omesso esame della richiesta di audizione testimoniale del lavoratore. Con il quarto hanno denunciato la nullità della sentenza per ultrapetizione, sostenendo che la Corte territoriale avesse fondato l’accertamento su un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa a progetto mai dedotto dalle parti. Con il quinto hanno denunciato l’omesso esame della dichiarazione che il lavoratore avrebbe reso presso l’ambasciata italiana in Ucraina, assumendone la natura confessoria.

La decisione

La Cassazione ha rigettato tutti i motivi. Il primo è stato disatteso perché il verbale ispettivo, nel regime generale della L. n. 689/1981, è un atto procedimentale che non incide autonomamente sulla posizione del datore di lavoro: l’interesse a ricorrere sorge con l’ordinanza-ingiunzione, che determina e irroga la sanzione e costituisce titolo esecutivo. La Corte ha escluso i prospettati dubbi di legittimità costituzionale, rilevando che prima dell’ordinanza sono possibili difese nella fase amministrativa e che contro l’ordinanza sono disponibili tutele cautelari e di merito. I motivi secondo, terzo, quarto e quinto, esaminati congiuntamente, sono stati respinti: la Corte d’Appello aveva qualificato il rapporto sulla base dei fatti accertati, senza far discendere la subordinazione dall’illegittimità di un rapporto a progetto; aveva considerato la paga settimanale, l’orario fisso di circa otto ore al giorno, la presenza assidua, le mansioni di pulizia e nutrizione dei cani e la loro essenzialità nell’organizzazione della struttura. La decisione non era fondata sul mancato assolvimento dell’onere probatorio, sicché la mancata audizione del lavoratore non integrava l’omesso esame di un fatto decisivo; l’esclusione di un mezzo istruttorio può inoltre risultare implicitamente dalla decisione di merito. La dichiarazione resa all’ambasciata, non essendo il lavoratore parte del giudizio, non aveva portata confessoria ed era stata comunque valutata come elemento istruttorio atipico, con motivata conclusione di non attendibilità. I ricorrenti sono stati condannati a rifondere all’INAIL le spese di cassazione, liquidate in euro 3.500 per compensi ed euro 200 per esborsi, oltre spese generali del 15% e accessori di legge; è stato inoltre dato atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

Norme richiamate

  • art. 22 L. n. 689/1981

    in tema di opposizione a sanzioni amministrative, il verbale di accertamento ispettivo (…) non è suscettibile di autonoma impugnabilità in sede giurisdizionale, trattandosi di atto procedimentale inidoneo a produrre alcun effetto sulla situazione soggettiva del datore di lavoro, la quale viene invece incisa soltanto quando l’amministrazione, sentite eventualmente le contrarie ragioni dell’interessato, determina l’entità della sanzione e, a conclusione del procedimento amministrativo, la infligge con l’ordinanza ingiunzione, dovendosi ritenere che solo da tale momento sorga l’interesse del privato a rivolgersi all’autorità giudiziaria

    Nel regime generale delle sanzioni amministrative, il verbale ispettivo non è autonomamente impugnabile, poiché non produce di per sé effetti sulla situazione del destinatario; l’interesse all’impugnazione giudiziale sorge con l’ordinanza-ingiunzione.

  • artt. 3, 24 e 111 Cost.

    nè può dirsi che la normativa, così impostata solleciti in alcun modo dubbi di legittimità costituzionale, sotto il profilo della ragionevolezza (art. 3) o dei diritti di difesa (art. 24) ed al giusto processo (art. 111 Cost.), in quanto semmai le garanzie per l’interessato ricevono una ancora maggior tutela, data dal fatto che in esito (o contestualmente) al verbale, deve procedersi alla contestazione delle infrazioni, la quale apre una fase di possibili difese e valutazioni in sede amministrativa, da cui potrebbe anche derivare la rinuncia della P.A. rispetto alla pretesa sanzionatoria

    La mancata impugnabilità immediata del verbale non contrasta, secondo la Corte, con ragionevolezza, diritto di difesa e giusto processo, poiché il destinatario può svolgere difese in sede amministrativa e impugnare l’ordinanza-ingiunzione.

  • art. 2094 c.c.

    non è neppure vero che siano state trascurati i profili attinenti alla retribuzione (definita “paga” e riconosciuta come settimanale nella sentenza), dell’orario (ritenuto fisso, per circa otto ore al giorno) oltre a varie circostanze inequivocabilmente tipiche della subordinazione (l’adibizione delle semplici mansioni “di pulizia” degli ambienti e “nutrizione” dei cani, riconosciute altresì come “essenziali nell’organizzazione e funzionamento della struttura” per come impostata dai titolari)

    La natura subordinata del rapporto può essere accertata considerando congiuntamente le concrete modalità di svolgimento della prestazione, inclusi orario fisso, retribuzione periodica, mansioni assegnate e inserimento funzionale nell’organizzazione datoriale.

  • art. 112 c.p.c.

    la Corte d’Appello, la cui sentenza è l’unica a dover essere valutata in questa sede, non ha per nulla fatto discendere la qualificazione dalla previa identificazione di un rapporto di lavoro a progetto illegittimo, avendo invece argomentato sull’assetto fattuale del medesimo

    Non ricorre ultrapetizione quando il giudice qualifica il rapporto sulla base dell’assetto fattuale accertato, senza fondare la decisione su una diversa fattispecie non dedotta dalle parti.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    la completa analisi fattuale compiuta dal giudice di secondo grado (giunto al rigetto del gravame attraverso il richiamo a plurime circostante attinenti la presenza assidua in cantiere, l’orario di lavoro, la paga percepita e il lavoro svolto) esclude intanto che la mancata assunzione della testimonianza rilevi sotto il profilo dell’omesso esame di una circostanza decisiva (art. 360 c.p.c., n. 5)

    La mancata assunzione di una testimonianza non integra omesso esame di un fatto decisivo quando il giudice abbia già svolto una completa valutazione degli elementi fattuali rilevanti e abbia fondato su di essi l’accertamento.

  • art. 2697 c.c.

    ma già si è detto che nel caso di specie la Corte d’Appello non ha deciso sulla base della regola di giudizio di cui all’art. 2697 c.c., ma ha positivamente accertato, sulla base di altri riscontri istruttori, la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato

    La regola sull’onere della prova non viene in rilievo quando il giudice accerta positivamente i fatti sulla base delle prove acquisite, anziché decidere per mancato assolvimento dell’onere probatorio.

  • art. 13, commi 1-bis e 1-quater, D.P.R. n. 115/2002

    Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

    In caso di rigetto del ricorso, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione.

Massime di principio

  • Nel sistema generale della L. n. 689/1981, il verbale ispettivo è un atto endoprocedimentale e non è autonomamente impugnabile davanti al giudice; l’interesse del destinatario a proporre opposizione sorge quando l’amministrazione conclude il procedimento con l’ordinanza-ingiunzione.
  • La disciplina che differisce la tutela giudiziale all’adozione dell’ordinanza-ingiunzione non viola, di per sé, i diritti di difesa o il principio del giusto processo quando nella fase amministrativa sono consentite difese e valutazioni e l’ordinanza è poi contestabile nel merito e in via cautelare.
  • La subordinazione va valutata in base alle concrete modalità di svolgimento del rapporto e agli elementi complessivi emersi, tra cui orario, retribuzione, mansioni e inserimento nell’organizzazione datoriale.
  • La mancata ammissione di un mezzo istruttorio non richiede sempre una motivazione espressa e può risultare implicitamente dalla decisione di merito; non può tuttavia il giudice omettere una prova e poi rigettare la domanda imputando alla parte il mancato assolvimento dell’onere probatorio.
  • Una dichiarazione resa fuori dal processo da un soggetto che non è parte del giudizio non ha, in quel giudizio, efficacia confessoria; può essere valutata come elemento istruttorio atipico, con apprezzamento motivato della sua attendibilità.

Come è indicizzato

MaterieAppalto e somministrazioneContributi previdenzialiImpugnazioniProve
RamiLavoroPrevidenzaProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

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