Cassazione Civile, Ordinanza n. 523/2019 del 11/01/2019
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (lavoratore)
La controversia
Il lavoratore aveva chiesto in primo grado, ai sensi dell’art. 29, comma 3-bis, D.Lgs. n. 276/2003, la costituzione di un rapporto di lavoro alle dipendenze della società utilizzatrice, deducendo l’illiceità dell’appalto affidato dapprima a un’impresa e poi a una seconda impresa. In occasione del cambio di appalto, il lavoratore era passato alle dipendenze della società subentrante in applicazione della clausola sociale dell’art. 4 del CCNL Multiservizi. La Corte d’appello di Torino, con sentenza n. 309/2015 del 5 maggio 2015, accogliendo l’appello della committente, aveva dichiarato inammissibile per decadenza la domanda: aveva ritenuto che il rapporto con la prima appaltatrice fosse cessato il 30 settembre 2012 necessariamente per effetto di un licenziamento, imputabile all’utilizzatrice, e che il primo atto stragiudiziale del lavoratore, del 12 febbraio 2013, fosse tardivo. In Cassazione il lavoratore ha proposto cinque motivi: con il primo ha contestato l’applicabilità della decadenza prevista dagli artt. 6 L. n. 604/1966 e 32, comma 4, lett. d), L. n. 183/2010 a una domanda di costituzione o accertamento del rapporto diversa dall’impugnazione del licenziamento; con il secondo ha denunciato l’omesso esame della lettera del 12 febbraio 2013, che, a suo dire, non menzionava né il licenziamento né la volontà di impugnarlo; con il terzo ha dedotto violazione dell’art. 2697 c.c. e vizio motivazionale, sostenendo che il licenziamento non era stato provato e che la società aveva persino negato che fosse avvenuto; con il quarto ha denunciato la carenza di motivazione sulla conclusione che il rapporto fosse cessato necessariamente per licenziamento; con il quinto ha censurato l’equiparazione tra cessazione del rapporto per cambio di appalto e licenziamento. La Corte ha esaminato e accolto il terzo motivo, ritenendo assorbiti gli altri.
La decisione
La Cassazione ha accolto il terzo motivo. Ha precisato che l’eccezione di decadenza ex art. 6 L. n. 604/1966 deve fondarsi sui fatti allegati e provati dalla parte che la solleva; il fatto costitutivo rilevante è il licenziamento quale atto scritto di recesso recettizio, non la mera cessazione di fatto del rapporto né un licenziamento desunto presuntivamente dal passaggio del lavoratore alle dipendenze dell’impresa subentrante. Poiché la Corte d’appello aveva ritenuto provato il licenziamento sulla base della clausola sociale del CCNL, senza un atto scritto di recesso idoneo a far decorrere il termine decadenziale, aveva erroneamente considerato assolto l’onere probatorio della società. Gli altri quattro motivi sono stati dichiarati assorbiti. La sentenza è stata cassata in relazione al motivo accolto e la causa rinviata alla Corte d’appello di Torino, in diversa composizione, per un nuovo esame secondo i principi indicati e per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
gli elementi costitutivi della decadenza eccepita dalla società in relazione alla L. n. 604 del 1966, art. 6 cit., devono essere individuati nel licenziamento quale atto negoziale recettizio avente forma scritta, essendo pacifico, alla luce della giurisprudenza sopra richiamata, che, ad esempio, un licenziamento intimato in forma verbale non sia idoneo a far decorrere il termine di decadenza di cui si discute e quindi non possa essere posto a fondamento dell’eccezione accolta nella sentenza impugnata;
La decadenza per l’impugnazione del licenziamento presuppone un licenziamento scritto, recettizio e provato; il licenziamento verbale non fa decorrere il termine decadenziale.
art. 32, comma 4, lett. d), L. n. 183/2010
la Corte di merito ha errato nella individuazione dei fatti costitutivi dell’eccezione di decadenza, sollevata ai sensi della L. n. 604 del 1966, art. 6, come modificato dalla L. n. 183 del 2010, art. 32, e quindi nel ritenere assolto il relativo onere di prova gravante sulla società;
La decadenza introdotta o modificata dalla disciplina richiamata non può essere ritenuta maturata sulla base della sola cessazione di fatto del rapporto: occorre provare il licenziamento scritto che costituisce il presupposto della decorrenza del termine.
l’eccezione di decadenza, in quanto eccezione in senso stretto, deve fondarsi sui fatti allegati e provati dalla parte, quand’anche suscettibili di diversa qualificazione ad opera del giudice
La parte che eccepisce la decadenza deve allegare e provare i fatti che ne costituiscono il fondamento; il giudice può qualificarli diversamente, ma non sostituire con una presunzione la prova del fatto costitutivo necessario.
costituisce orientamento consolidato quello secondo cui, a norma dell’art. 2969 cod. civ., la decadenza prevista dalla L. 15 luglio 1966, n. 604, art. 6 – che impone al lavoratore l’onere dell’impugnativa del licenziamento entro il termine di sessanta giorni – non può essere rilevata d’ufficio, attenendo ad un diritto disponibile, ma necessita di un’eccezione (in senso stretto), che, nel rito del lavoro, deve essere proposta, dalla parte convenuta nella memoria di costituzione
La decadenza prevista per l’impugnazione del licenziamento riguarda un diritto disponibile, non è rilevabile d’ufficio e deve essere eccepita dalla parte convenuta nella memoria di costituzione nel rito del lavoro.
Massime di principio
- L’eccezione di decadenza relativa all’impugnazione del licenziamento è un’eccezione in senso stretto: non è rilevabile d’ufficio e deve essere proposta tempestivamente dalla parte convenuta secondo le forme del rito del lavoro.
- La parte che eccepisce la decadenza deve allegare e provare i fatti costitutivi della stessa, che, per il termine di impugnazione del licenziamento, comprendono un atto di recesso scritto e recettizio.
- La cessazione di fatto del rapporto, anche quando conseguente al cambio di appalto e all’assunzione del lavoratore da parte dell’impresa subentrante in applicazione di una clausola sociale, non prova di per sé un licenziamento scritto e non consente, senza tale prova, di far decorrere il termine di decadenza.
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