Cassazione Civile, Ordinanza n. 32699/2019 del 12/12/2019
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (datore di lavoro)
La controversia
Il lavoratore aveva agito per ottenere il riconoscimento della qualifica superiore, il compenso per lavoro straordinario e l’impugnazione del licenziamento. Il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto aveva respinto le domande di superiore inquadramento, straordinario e illegittimità del licenziamento, ritenendo tardiva l’impugnazione del recesso, ma aveva condannato il datore al pagamento di euro 6.826,05 per differenze retributive relative al maggior orario rispetto a quello indicato in busta paga, tredicesima e quattordicesima mensilità, ferie non godute e TFR. La Corte d’appello di Messina, con sentenza n. 521/2015 depositata il 9 aprile 2015, aveva parzialmente riformato la decisione e condannato il datore al pagamento di euro 24.652,08 lordi, riconoscendo al lavoratore il secondo livello contrattuale e la qualifica di capo ricevimento. Aveva valorizzato le deposizioni testimoniali e una dichiarazione di credenziali rilasciata dal datore, pur ritenendo corretto l’orario accertato in primo grado e confermando il rigetto della domanda relativa al licenziamento per mancata impugnazione nel termine previsto dall’art. 6 della L. 604/1966. Il datore ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, denunciando violazione e falsa applicazione degli artt. 2095, 2103, 1362 e seguenti, 2070, 2077 e 2375 c.c. e degli artt. 45, 178 e 49 del CCNL Turismo-Alberghi del 22 gennaio 1999, oltre a motivazione erronea, illogica o apparente. Ha censurato l’assenza di un confronto tra le mansioni effettivamente svolte e le declaratorie contrattuali, l’omessa individuazione della norma collettiva applicata e la mancata valutazione della prevalenza delle mansioni, rilevando che quelle di addetto al ricevimento erano svolte solo quando necessario. Ha inoltre contestato il valore della dichiarazione di credenziali, riferita alla qualifica di capo ricevimento e rilasciata, secondo la sua prospettazione, per favorire il ricollocamento del lavoratore, nonché l’idoneità delle testimonianze a dimostrare autonomia decisionale e mansioni di livello superiore.
La decisione
La Cassazione ha accolto il ricorso, cassato la sentenza della Corte d’appello di Messina e rinviato alla Corte d’appello di Catania, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità. Ha ritenuto fondata la censura perché il giudice di appello aveva riconosciuto la qualifica di capo ricevimento senza confrontare le mansioni accertate con le declaratorie contrattuali e senza applicare il criterio della prevalenza, benché la stessa sentenza avesse riferito che l’attività di ricevimento era svolta quando necessario. Nel nuovo esame il giudice dovrà valutare le mansioni concrete secondo i criteri indicati dalla Corte. Restano ferme, non essendo oggetto dell’accoglimento, le statuizioni relative alla domanda di compenso per straordinario e al licenziamento, per il quale era stata rilevata la tardività dell’impugnazione.
Norme richiamate
art. 2103 c.c.
al fine di stabilire il diritto del lavoratore ad ottenere la attribuzione della qualifica superiore ex art. 2103 c.c., qualora lo stesso, oltre a mansioni proprie della categoria di appartenenza svolga anche altre mansioni definite dalla contrattazione collettiva come proprie della categoria superiore rivendicata, il giudice del merito deve attenersi al criterio della prevalenza e quindi deve aver riguardo al contenuto della mansione primaria e caratterizzante la posizione di lavoro;
Quando il lavoratore svolge mansioni appartenenti sia alla categoria di inquadramento sia a quella superiore rivendicata, il riconoscimento della qualifica superiore richiede l’applicazione del criterio della prevalenza, con riguardo al contenuto della mansione primaria e caratterizzante.
artt. 45 e 178 CCNL Turismo-Alberghi del 22 gennaio 1999
Quando la disciplina collettiva, in caso di svolgimento da parte del lavoratore di mansioni di diverse categorie, prevede l’attribuzione della categoria corrispondente alla mansione superiore, semprechè essa abbia carattere di prevalenza o almeno di equivalenza di tempo, il giudice deve compiere una rigorosa e penetrante indagine quanto alla continuità, alla rilevanza e all’impegno temporale giornaliero delle mansioni, delle diverse categorie, espletate dal lavoratore.
Se la disciplina collettiva attribuisce la categoria superiore quando le relative mansioni sono prevalenti o almeno equivalenti per tempo, il giudice deve indagare rigorosamente la continuità, la rilevanza e l’impegno temporale giornaliero delle diverse mansioni.
art. 6 L. 604/1966
la doglianza relativa al mancato riconoscimento della illegittimità del licenziamento era respinta in ragione della mancata impugnativa del recesso nel termine di cui alla L. 604 del 1966, art. 6;
La Corte dà atto che la domanda concernente l’illegittimità del licenziamento era stata respinta per mancata impugnazione del recesso entro il termine previsto dall’art. 6; tale questione non è stata oggetto dell’accoglimento del ricorso per cassazione.
Massime di principio
- Per accertare il diritto alla qualifica superiore quando sono svolte mansioni riconducibili a categorie diverse, il giudice deve confrontare le attività concretamente accertate con le declaratorie contrattuali applicabili e applicare i criteri stabiliti dalla disciplina collettiva.
- Quando il contratto collettivo subordina l’attribuzione della categoria superiore alla prevalenza o almeno all’equivalenza temporale delle relative mansioni, occorre un’indagine rigorosa sulla continuità, sulla rilevanza e sull’impegno temporale giornaliero delle mansioni appartenenti alle diverse categorie.
- Se non è possibile comparare le mansioni secondo il criterio previsto dal contratto collettivo, si ricorre ai criteri indicati dalla Corte: rileva l’integrale svolgimento della mansione attributiva della categoria superiore; in mancanza, assumono rilievo, ove possibile, la quantità di energie lavorative richieste, la specializzazione e l’impegno, la frequenza delle funzioni e, infine, la comparazione qualitativa e quantitativa oraria, con prevalenza di quest’ultima se i criteri concorrono.
- La valutazione di merito sull’inquadramento è censurabile in sede di legittimità per vizi di motivazione o per violazione dei principi e delle norme che regolano i criteri generali e astratti di corrispondenza tra mansioni svolte e qualifica.
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