Cassazione Civile, Ordinanza n. 1498/2019 del 21/01/2019
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (ente previdenziale)
La controversia
Il pensionato aveva ottenuto dal Tribunale di Torino l’accertamento della misura corretta della pensione di invalidità, decorrente dal 1° luglio 2002, e della successiva pensione di vecchiaia, decorrente dal 1° agosto 2005. La Cassa aveva liquidato la prima secondo criteri introdotti con deliberazione del 22 giugno 2002 e la seconda secondo il Regolamento di esecuzione del 2004, che aveva recepito le deliberazioni del 7 giugno e del 20 dicembre 2003. Il pensionato aveva contestato tali criteri, chiedendo il ricalcolo della quota retributiva (quota A) mediante sottoquote riferite alle diverse discipline succedutesi dal Regolamento del 1° gennaio 1995. Il Tribunale aveva accolto la domanda, ripartendo i periodi secondo i criteri del Regolamento del 1995, della deliberazione del 28 giugno 1997 e del Regolamento del 2004. La Corte d’Appello di Torino, con ordinanza del 9 giugno 2016, aveva dichiarato inammissibile l’appello della Cassa ai sensi degli artt. 348-bis e 348-ter c.p.c. La Cassa ha proposto ricorso per cassazione, notificato il 28 luglio 2016, denunciando, ai sensi dell’art. 360, n. 3, c.p.c., violazione dell’art. 3, comma 12, della legge n. 335 del 1995. Ha contestato, da un lato, la suddivisione della quota A in tante sottoquote per i diversi periodi e sostenuto che dovesse applicarsi un unico criterio, individuato in quello della deliberazione del 28 giugno 1997; dall’altro, ha sostenuto che i redditi da considerare dovessero essere individuati a ritroso dalla cessazione del calcolo retributivo, avvenuta con il Regolamento del 2004, anziché dalla data di maturazione del diritto a ciascuna pensione. Il pensionato si è opposto. La Cassazione ha inoltre esaminato preliminarmente l’ammissibilità della censura, rilevando che la diversa formulazione del criterio di calcolo in cassazione non impediva l’esame della contestazione giuridica sulla quantificazione, già devoluta in appello.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso. Ha ritenuto ammissibile la censura della Cassa, poiché la contestazione dei criteri giuridici di quantificazione era stata devoluta al giudice d’appello e la proposta in cassazione di un diverso criterio giuridico non mutava la sostanza della questione. Nel merito ha escluso che la quota A debba essere frazionata applicando, periodo per periodo, tutti i criteri succedutisi dal 1995: per ciascuna pensione va utilizzato un unico criterio, individuato in quello conseguente alla deliberazione del 28 giugno 1997, vigente al momento della rispettiva decorrenza. Ha invece respinto la tesi della Cassa sulla scelta degli anni reddituali: i redditi di riferimento sono quelli anteriori alla maturazione del diritto alla singola pensione, non quelli anteriori alla cessazione del calcolo retributivo. Per la pensione di invalidità, con decorrenza 1° luglio 2002, il calcolo dovrà basarsi sulla media degli ultimi quattordici migliori redditi fra gli ultimi diciannove anteriori alla maturazione del diritto; per la pensione di vecchiaia, con decorrenza 1° agosto 2005, sulla media degli ultimi quindici migliori redditi fra gli ultimi venti. La Corte ha cassato la sentenza del Tribunale di Torino; per effetto della cassazione è caducata anche l’ordinanza d’inammissibilità dell’appello. Ha rinviato alla Corte d’Appello di Torino, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità. Il ricalcolo non potrà comportare una reformatio in peius per la Cassa rispetto alla decisione di primo grado, poiché l’appello era stato proposto dalla sola Cassa e il pensionato non aveva presentato appello incidentale.
Norme richiamate
ciò comporta, così rispondendosi a quanto esplicitamente argomentato nel controricorso sui rapporti tra criteri vigenti tra il 1995 ed il 1997 e criteri introdotti dalla Delib. del 1997, l’applicazione, cui si atterrà il giudice del rinvio, dei criteri conseguenti alla Delib. del 1997, in quanto validi ed in vigore al momento dell’accesso del ricorrente alla pensione di invalidità e poi a quella di vecchiaia ed il cui limitato e graduale scostamento dai criteri in vigore dal 1995, non accompagnandosi ancora all’introduzione del metodo contributivo (mentre già la Delib. 22 giugno 2002, oltre a contenere parametri grandemente pregiudizievoli rispetto ai precedenti, era funzionale alla successiva introduzione del sistema contributivo), deve ritenersi non in contrasto con il quadro complessivo dell’originario testo, cui qui deve darsi applicazione, della L. n. 335 del 1995, art. 3, comma 12;
Per le pensioni liquidate prima del 1° gennaio 2007, il principio del pro rata, nella disciplina applicabile al caso, non impone di frazionare la quota retributiva secondo ogni criterio succedutosi nel tempo: va applicato, per ciascuna pensione, il criterio conseguente alla deliberazione del 28 giugno 1997 vigente alla data di maturazione del relativo diritto. Le modifiche graduali di tale deliberazione rispetto ai criteri del 1995, non essendo ancora accompagnate dall’introduzione del metodo contributivo, non contrastano con il testo originario della norma.
art. 49 del Regolamento della Cassa
la questione in merito all’individuazione degli anni rilevanti per il calcolo della quota retributiva, va invece risolta in senso contrario a quanto propugnato dalla Cassa, in quanto le norme regolamentari sono chiare nel fare riferimento, pur nel variare dei criteri, ad un certo numero di redditi (o alla media di un certo numero di redditi) “anteriori a quello dì maturazione del diritto a pensione”, che è dizione inequivocabile nel proprio riferirsi al momento di sorgere del diritto a pensione e non al momento di cessazione del calcolo della pensione (anche) con metodo retributivo;
Il riferimento ai redditi anteriori alla maturazione del diritto a pensione va ancorato alla data in cui sorge il diritto a ciascun trattamento, non alla data in cui cessa il calcolo della pensione anche con metodo retributivo. Nel caso deciso, il criterio dell’art. 49 conseguente alla deliberazione del 1997 determina la media degli ultimi quattordici migliori redditi sugli ultimi diciannove per la pensione di invalidità e degli ultimi quindici migliori sugli ultimi venti per quella di vecchiaia.
art. 52, comma 3, del Regolamento della Cassa
in particolare, per ciascuna pensione, in base a quello dei criteri di cui all’art. 49 del Regolamento della Cassa quale conseguente alla Delib. 28 giugno 1997 (riguardante sia le pensioni di vecchiaia, sia, per il rinvio dell’art. 52, comma 3 del Regolamento, quelle di invalidità) applicabile in ragione del momento (rispettivamente 1.7.2002 per la pensione di invalidità e 1.8.2005 per la pensione di vecchiaia) della decorrenza della relativa pensione
Il rinvio regolamentare estende alle pensioni di invalidità i criteri dell’art. 49 previsti per le pensioni di vecchiaia; il criterio applicabile è quello conseguente alla deliberazione del 1997 vigente alla decorrenza della singola pensione.
come si desume dall’art. 348-ter c.p.c., comma 3, oggetto dell’impugnazione è il provvedimento di primo grado reso dal Tribunale, pur se il termine per l’impugnazione, sulla base della medesima norma, decorre poi dalla comunicazione (o notificazione, se anteriore) dell’ordinanza della Corte d’Appello che abbia dichiarato l’inammissibilità del gravame;
Quando l’appello è dichiarato inammissibile ai sensi dell’art. 348-ter c.p.c., comma 3, il ricorso per cassazione ha a oggetto il provvedimento di primo grado; il termine per proporlo decorre dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notificazione dell’ordinanza d’inammissibilità.
mentre, una volta devoluta la questione sui criteri giuridici di quantificazione davanti al giudice di appello, qualora non si addivenga all’applicazione del corretto criterio di calcolo, si determina violazione di legge (sostanziale), anche se il criterio conforme a diritto sia diverso da quello ipotizzato con il motivo di gravame;
La decisione che, sulla questione devoluta in appello, applica un criterio giuridico errato di quantificazione incorre in violazione di legge sostanziale, anche se il criterio corretto è diverso da quello specificamente prospettato nel motivo d’appello.
in definitiva, il ricorso va accolto, nei termini di cui sopra, con cassazione della sentenza del Tribunale, cui segue di diritto la caducazione ex art. 336 c.p.c., comma 2, dell’ordinanza della Corte d’Appello di Torino e con rinvio alla stessa Corte d’Appello di Torino, in diversa composizione rispetto a quella che pronunciò la predetta ordinanza, in forza della regola espressa di cui all’art. 383 c.p.c., comma 4;
La cassazione della sentenza di primo grado impugnata, in un giudizio in cui l’appello era stato dichiarato inammissibile ai sensi dell’art. 348-ter c.p.c., comporta il rinvio alla Corte d’Appello competente in diversa composizione.
in definitiva, il ricorso va accolto, nei termini di cui sopra, con cassazione della sentenza del Tribunale, cui segue di diritto la caducazione ex art. 336 c.p.c., comma 2, dell’ordinanza della Corte d’Appello di Torino e con rinvio alla stessa Corte d’Appello di Torino, in diversa composizione rispetto a quella che pronunciò la predetta ordinanza, in forza della regola espressa di cui all’art. 383 c.p.c., comma 4;
La cassazione della sentenza di primo grado determina, ai sensi dell’art. 336, comma 2, c.p.c., la caducazione dell’ordinanza d’inammissibilità dell’appello che l’aveva confermata.
Massime di principio
- Per le pensioni liquidate anteriormente al 1° gennaio 2007 nel regime esaminato, la quota retributiva va calcolata, per ciascun trattamento, applicando un unico criterio: quello vigente alla data di maturazione del relativo diritto, e non mediante la scomposizione in sottoquote corrispondenti a ogni modifica regolamentare succedutasi nel tempo.
- Il principio del pro rata previsto dall’art. 3, comma 12, della legge n. 335 del 1995 si applica anche alle modifiche peggiorative dei criteri di calcolo della quota retributiva; tuttavia, nel quadro normativo originario esaminato, il graduale mutamento dei criteri introdotto nel 1997, non accompagnato dall’introduzione del metodo contributivo, non imponeva il frazionamento temporale della quota.
- Quando la disciplina regolamentare individua i redditi di riferimento come anteriori alla maturazione del diritto a pensione, il periodo di riferimento va calcolato a ritroso dalla data in cui sorge il diritto al singolo trattamento, non dalla data di cessazione del calcolo retributivo.
- La censura in cassazione sul criterio giuridico di quantificazione può essere ammissibile anche se la parte propone un criterio diverso da quello specificamente formulato in appello, quando la questione giuridica relativa alla quantificazione era stata devoluta al giudice di secondo grado e il ricorso indica con precisione il criterio ritenuto corretto.
- Se l’appello è dichiarato inammissibile ai sensi dell’art. 348-bis c.p.c., il ricorso per cassazione investe la decisione di primo grado e il termine decorre dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notificazione dell’ordinanza d’inammissibilità.
- In assenza di appello incidentale della parte vittoriosa in primo grado, il rinvio disposto a seguito dell’impugnazione della sola controparte non può condurre a una reformatio in peius per l’appellante rispetto alla decisione di primo grado.
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