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Cassazione Civile, Ordinanza n. 7320/2019 del 14/03/2019

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (datore di lavoro)

La controversia

La docente, assunta a tempo indeterminato con contratto part-time, aveva chiesto al Tribunale di accertare il diritto a svolgere le attività funzionali all’insegnamento soltanto nei giorni indicati nel contratto individuale per l’attività didattica, con divieto per la dirigente dell’istituto di convocarla negli altri giorni. Aveva inoltre domandato che la condotta della dirigente fosse dichiarata vessatoria, ritorsiva e mobbizzante e che le fosse ordinato di cessarla. Il Tribunale aveva respinto il ricorso; la Corte d’appello di Perugia, con sentenza n. 288/2013, depositata l’11 febbraio 2014, aveva respinto l’appello, ritenendo che il docente part-time fosse tenuto a partecipare alle attività collegiali funzionali all’insegnamento anche nei giorni non coincidenti con quelli di docenza, fatta eccezione per la riduzione proporzionale prevista per i consigli di classe. Aveva inoltre escluso che richiami e iniziative disciplinari della dirigente integrassero una condotta vessatoria, in quanto riconducibili all’esercizio dei poteri organizzativi. In cassazione la docente ha proposto tre motivi, esaminati congiuntamente: 1) violazione delle disposizioni dei CCNL Scuola 2003 e 2007, sostenendo che la clausola di compatibilità e la ridotta durata del part-time richiedessero la predeterminazione dei giorni di ogni prestazione funzionale e impedissero convocazioni nei giorni liberi; 2) violazione dei canoni di interpretazione contrattuale degli artt. 1362 e 1363 c.c., per avere la Corte d’appello interpretato il rinvio alla disciplina del tempo pieno senza adeguata considerazione della compatibilità e della ridotta durata della prestazione, nonché per avere attribuito all’ordinanza ministeriale del 1997 una portata non prevista dal rinvio contrattuale; 3) nullità della sentenza per violazione dell’art. 132 c.p.c. e dell’art. 111, sesto comma, Cost., deducendo motivazione apparente o contraddittoria in ordine alla funzione dell’art. 39, comma 8, del CCNL 2007. In memoria la ricorrente ha anche sostenuto che mancasse nel contratto individuale una clausola di flessibilità.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso, ritenendo infondati congiuntamente i tre motivi. Ha stabilito che, in base alla disciplina dei CCNL Scuola e all’O.M. 23 luglio 1997, il docente part-time deve svolgere le attività funzionali all’insegnamento di carattere collegiale previste per il collegio dei docenti con le stesse modalità dei docenti a tempo pieno, anche se la convocazione cade in giorni non coincidenti con quelli stabiliti per l’insegnamento; la riduzione proporzionale riguarda invece la partecipazione ai consigli di classe. La predeterminazione dei giorni nel contratto individuale si riferisce dunque all’attività di insegnamento e non si estende alle attività funzionali collegiali indicate. La disciplina collettiva, integrata dall’ordinanza ministeriale, tiene conto della specificità della funzione docente e delle esigenze del servizio scolastico; la compatibilità è stata valutata dalle parti collettive e non comporta una diversa modulazione affidata al singolo dirigente. È stata esclusa la nullità della sentenza, poiché la decisione d’appello si fondava su una ricostruzione normativa e contrattuale corretta. La questione della mancanza di una clausola individuale di flessibilità, introdotta soltanto nella memoria e non prospettata nel ricorso né accompagnata dalla riproduzione delle pattuizioni, è stata dichiarata inammissibile; la Corte ha inoltre osservato che nel pubblico impiego contrattualizzato il datore pubblico è vincolato alla disciplina collettiva e non può riconoscere un trattamento individuale difforme. La ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità: a favore della dirigente, euro 200 per esborsi ed euro 3.500 per compensi, oltre spese generali del 15% e accessori; a favore degli altri controricorrenti, euro 3.500 complessivi per compensi, oltre spese prenotate a debito. È stato dato atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

Norme richiamate

  • CCNL Comparto Scuola 4 agosto 1995, artt. 40, 42 e 46

    il docente a tempo parziale è tenuto ad assicurare le attività funzionali all’insegnamento e che, quanto alle attività collegiali, solo quella prevista dall’art. 42, comma 3, lett. b), ossia la partecipazione ai consigli di classe, è soggetta a riduzione proporzionale commisurata all’orario di insegnamento stabilito

    Gli obblighi funzionali del docente part-time permangono; la riduzione proporzionale prevista per le attività collegiali riguarda la partecipazione ai consigli di classe, non quella al collegio dei docenti.

  • CCNL Comparto Scuola 24 luglio 2003, artt. 27 e 36

    Il personale docente del comparto della scuola assunto con contratto a tempo parziale, sulla base delle disposizioni dettate dai CCNL 4.8.1995, art. 46, 24.7.2003, art. 36, e 29.11.2007, art. 39, nonchè dall’O.M. 23.7.1997, art. 7, ha l’obbligo di svolgere le attività funzionali all’insegnamento di carattere collegiale, di cui all’art. 42, comma 3, lett. a) CCNL 1995, art. 27, comma 3, lett. a) CCNL 2003, art. 29, comma 3, lett. a) CCNL 2007, con le stesse modalità previste per i docenti a tempo pieno e, in caso di part time verticale o misto, è tenuto a partecipare all’attività collegiale anche se la convocazione è disposta in giorni della settimana non coincidenti con quelli stabiliti per l’insegnamento

    La partecipazione al collegio dei docenti è dovuta anche nei giorni non coincidenti con quelli di insegnamento, secondo le modalità previste per il personale a tempo pieno.

  • CCNL Comparto Scuola 29 novembre 2007, artt. 29 e 39

    Il personale docente del comparto della scuola assunto con contratto a tempo parziale, sulla base delle disposizioni dettate dai CCNL 4.8.1995, art. 46, 24.7.2003, art. 36, e 29.11.2007, art. 39, nonchè dall’O.M. 23.7.1997, art. 7, ha l’obbligo di svolgere le attività funzionali all’insegnamento di carattere collegiale, di cui all’art. 42, comma 3, lett. a) CCNL 1995, art. 27, comma 3, lett. a) CCNL 2003, art. 29, comma 3, lett. a) CCNL 2007, con le stesse modalità previste per i docenti a tempo pieno e, in caso di part time verticale o misto, è tenuto a partecipare all’attività collegiale anche se la convocazione è disposta in giorni della settimana non coincidenti con quelli stabiliti per l’insegnamento

    La disciplina del part-time scolastico impone la partecipazione alle attività collegiali del collegio dei docenti anche fuori dai giorni di insegnamento; il richiamo agli istituti del tempo pieno opera secondo il regolamento collettivo e ministeriale.

  • O.M. 23 luglio 1997, art. 7

    il docente a tempo parziale è tenuto ad assicurare le attività funzionali all’insegnamento e che, quanto alle attività collegiali, solo quella prevista dall’art. 42, comma 3, lett. b), ossia la partecipazione ai consigli di classe, è soggetta a riduzione proporzionale commisurata all’orario di insegnamento stabilito

    L’ordinanza integra la disciplina contrattuale: impone le attività funzionali e limita la riduzione proporzionale, per le attività collegiali, alla partecipazione ai consigli di classe.

  • D.Lgs. 25 febbraio 2000, n. 61, artt. 1 e 2, comma 2

    non si ravvisa il denunciato contrasto della disposizione contrattuale, così interpretata, con la disciplina dettata dal D.Lgs. n. 61 del 2000, sia perchè l’art. 1, prevede espressamente che i contratti collettivi possano determinare condizioni e modalità della prestazione lavorativa, anche tenendo conto della specificità di “figure o livelli professionali”, sia perchè si può configurare una variazione della collocazione temporale della prestazione solo qualora si verifichi una divergenza con le previsioni contrattuali, non ravvisabile nella fattispecie

    La disciplina legale del part-time non esclude che la contrattazione collettiva stabilisca modalità della prestazione adeguate alla specificità professionale; non vi è variazione della collocazione temporale in violazione della legge quando l’obbligo è già previsto dal regolamento collettivo integrato dall’ordinanza ministeriale.

  • artt. 1362 e 1363 c.c.

    le parti collettive, dopo avere escluso la compatibilità del part time con le sole attività aggiuntive di carattere continuativo, attraverso il richiamo agli istituti normativi e contrattuali previsti per i docenti a tempo pieno, operato pur apprezzando le peculiarità del rapporto e la ridotta durata della prestazione, hanno voluto esprimere un giudizio di compatibilità da esse stesse effettuato

    Le clausole collettive vanno lette nel loro complesso: la compatibilità delle attività funzionali con il part-time è stata stabilita dalle parti collettive, e non rimessa a una diversa valutazione del singolo dirigente.

  • D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, artt. 40 e 63, comma 5

    nelle controversie di lavoro concernenti i dipendenti delle pubbliche amministrazioni, ove sia proposto ricorso per cassazione per violazione e falsa applicazione dei contratti e degli accordi collettivi nazionali di cui al D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 40, ai sensi del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 63, comma 5, la Corte di Cassazione può procedere alla diretta interpretazione delle clausole contrattuali

    Nelle controversie di pubblico impiego contrattualizzato la Cassazione può interpretare direttamente i contratti collettivi nazionali dedotti come violati.

  • art. 132 c.p.c.

    la sentenza impugnata, lungi dall’essere affetta dalla nullità denunciata con il terzo motivo, ha fondato il rigetto dell’appello su una corretta interpretazione delle disposizioni normative e contrattuali che disciplinano il rapporto a tempo parziale del personale docente della scuola

    La censura di nullità della sentenza è infondata quando la decisione è sorretta da una ricostruzione normativa e contrattuale corretta, senza il denunciato vizio motivazionale.

  • art. 111, sesto comma, Cost.

    la sentenza impugnata, lungi dall’essere affetta dalla nullità denunciata con il terzo motivo, ha fondato il rigetto dell’appello su una corretta interpretazione delle disposizioni normative e contrattuali che disciplinano il rapporto a tempo parziale del personale docente della scuola

    Nel caso esaminato la motivazione della sentenza, fondata sull’interpretazione delle disposizioni applicabili, non è apparente né intrinsecamente contraddittoria.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    il rilievo, oltre che inammissibile perchè prospetta una questione non affrontata nel ricorso, nel quale, tra l’altro, non è riportato il contenuto delle pattuizioni contrattuali

    La memoria non può introdurre una questione nuova rispetto ai motivi di ricorso; nel caso concreto la censura sulla clausola di flessibilità è stata dichiarata inammissibile.

  • D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, commi 1-bis e 1-quater

    Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del cit. art. 13, comma 1 bis.

    In seguito al rigetto del ricorso sussistono i presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione.

Massime di principio

  • Nel pubblico impiego scolastico, il docente part-time è tenuto a partecipare alle attività funzionali collegiali del collegio dei docenti anche quando siano convocate in giorni non coincidenti con quelli previsti per l’insegnamento; la riduzione proporzionale delle attività collegiali riguarda la partecipazione ai consigli di classe nei limiti previsti dalla disciplina applicabile.
  • La predeterminazione dell’orario del docente part-time rispetto ai giorni di lavoro per l’attività di insegnamento non si estende automaticamente alle attività funzionali collegiali, quando la disciplina collettiva e l’ordinanza ministeriale integrativa prevedono che queste siano svolte secondo le modalità del rapporto a tempo pieno.
  • La clausola collettiva che richiama, in quanto compatibili, gli istituti previsti per il rapporto a tempo pieno esprime la valutazione di compatibilità operata dalle parti collettive; non attribuisce al singolo dirigente il potere di rimodulare gli obblighi secondo un autonomo criterio di compatibilità.
  • La contrattazione collettiva può disciplinare condizioni e modalità della prestazione part-time tenendo conto della specificità della figura professionale; non sussiste una variazione illegittima della collocazione temporale quando l’obbligo contestato è già stabilito dalla disciplina collettiva integrata dalla fonte ministeriale richiamata.
  • Nel pubblico impiego contrattualizzato, il datore di lavoro pubblico è vincolato al trattamento previsto dalla contrattazione collettiva e non può riconoscere al singolo dipendente un trattamento individuale difforme, anche se più favorevole.

Come è indicizzato

MaterieOrario di lavoro e ferieImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiBuona fede e correttezza

Testo integrale

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