Cassazione Civile, Ordinanza n. 19680/2022 del 17/06/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (autorità di vigilanza)
La controversia
La controversia origina da una sanzione amministrativa di euro 29.000 irrogata dalla Banca d'Italia a un componente del consiglio di amministrazione di una società di intermediazione mobiliare per carenze nell'organizzazione e nei controlli interni. Dopo il rigetto dell'opposizione in sede di merito e il rigetto del ricorso per cassazione, il sanzionato ha proposto revocazione ex art. 391-bis c.p.c. avverso la precedente sentenza di legittimità, deducendo otto asseriti errori di fatto ex art. 395, n. 4, c.p.c. In sintesi, ha sostenuto che la Corte di cassazione: avrebbe omesso di considerare o avrebbe erroneamente percepito le sue difese su questioni di legittimità costituzionale della disciplina sanzionatoria, sul mancato rispetto del contraddittorio e del diritto di difesa, sulla genericità e novità degli addebiti rispetto alla contestazione, sulla competenza di CONSOB su parte dei fatti, sull’assenza di prova dell’illecito e dell’elemento soggettivo, e sulla rilevanza dei fatti ulteriori ai fini dell’an e del quantum della sanzione; in più, lamentava il mancato rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia UE in relazione alla disciplina applicata.
La decisione
La Corte ha ritenuto che tutte le censure veicolate come errori revocatori riguardassero in realtà valutazioni giuridiche, interpretazione dei motivi o apprezzamenti della motivazione della precedente sentenza, e non un errore di percezione di un fatto decisivo e incontestabile. Ha quindi escluso la configurabilità dell’errore di fatto revocatorio, richiamando il principio per cui la revocazione ex artt. 391-bis e 395, n. 4, c.p.c. è ammessa solo per sviste materiali o errori percettivi, non per errori di giudizio. Di conseguenza, ha dichiarato inammissibile il ricorso per revocazione e ha condannato il ricorrente alle spese, oltre al versamento dell’ulteriore contributo unificato se dovuto.
Norme richiamate
La revocazione delle sentenze della Corte di cassazione è ammessa solo nei ristretti casi di errore di fatto previsti dall'art. 395, n. 4, c.p.c.
L'errore revocatorio consiste in una svista materiale o errore di percezione su un fatto decisivo, risultante incontrovertibilmente dagli atti e non controverso tra le parti.
È richiamato nel procedimento camerale di valutazione della proposta del relatore.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
È posto a fondamento dell'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto o inammissibilità.
art. 76 Cost.
È richiamato tra i parametri di costituzionalità prospettati dal ricorrente con riferimento alla disciplina sanzionatoria.
art. 3 Cost.
È richiamato tra i parametri di costituzionalità prospettati dal ricorrente.
art. 111 Cost.
È richiamato tra i parametri di costituzionalità prospettati dal ricorrente.
art. 117 Cost.
È richiamato tra i parametri di costituzionalità prospettati dal ricorrente.
È richiamato quale disposizione censurata dal ricorrente sotto il profilo della legittimità costituzionale.
È richiamato quale disposizione censurata dal ricorrente sotto il profilo della legittimità costituzionale e del procedimento sanzionatorio.
È richiamato nella motivazione della sentenza impugnata come oggetto della questione di legittimità costituzionale affrontata dalla Corte.
È richiamato come base della delega regolamentare relativa agli obblighi organizzativi dell'intermediario.
art. 6 CEDU
È menzionato dal ricorrente in relazione alla dedotta lesione del contraddittorio e del diritto di difesa, ma la Corte rileva che le censure si muovevano nel solo orizzonte del diritto interno.
È citato in riferimento alla questione della possibile sovrapposizione con un procedimento sanzionatorio CONSOB, ma la Corte afferma di aver comunque esaminato la questione nel merito.
Massime di principio
- La revocazione della sentenza della Corte di cassazione è ammissibile soltanto quando il giudice di legittimità sia incorso in un errore di percezione su un fatto decisivo, oggettivamente e incontestabilmente risultante dagli atti; non basta allegare un errore di valutazione, di interpretazione del motivo o di applicazione della norma.
- Non integra errore revocatorio la doglianza che contesti il modo in cui la Corte ha compreso, qualificato o respinto un motivo di ricorso: in tali casi si deduce un error in iudicando o in procedendo, estraneo all'art. 391-bis c.p.c.
- Se la sentenza di legittimità ha comunque esaminato un motivo o una questione, sia pure con motivazione sintetica o non aderente a tutte le argomentazioni difensive, non può parlarsi di omessa pronuncia revocatoriamente rilevante.
- Le censure che presuppongono una diversa lettura della motivazione della decisione impugnata o una rivalutazione degli elementi di fatto sono inammissibili in sede di revocazione, perché chiedono un nuovo giudizio sul merito del ricorso originario.
- La deduzione di violazioni del contraddittorio, della prova, dell'elemento soggettivo o della competenza amministrativa, se trasfusa nella forma dell'errore revocatorio, resta inammissibile quando in realtà investe l'apprezzamento giuridico già compiuto dalla Corte.
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