Sentenza n. 899/2026 - Cagliari, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Graduatoria regionale di merito di un concorso pubblico, nella parte in cui non ha valutato un master universitario dichiarato dalla candidata, nonché il diniego dell’istanza di rettifica e la conferma del diniego di valutazione
Esito
Favorevole al ricorrente (candidata a concorso)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente, collocata al 51° posto con 95 punti, aveva dichiarato nella domanda di partecipazione il possesso di una laurea magistrale e di un master universitario di primo livello conseguito presso un’università telematica non statale legalmente riconosciuta. La commissione aveva valutato la laurea, attribuendo tre punti, ma non il master, apponendo la dicitura "documentazione mancante". L’amministrazione aveva ritenuto che il master, in quanto rilasciato da un’università non statale, non fosse autocertificabile e avesse dovuto essere prodotto in originale o in copia conforme. La ricorrente ha dedotto: violazione e falsa applicazione degli artt. 46 e 47 del d.P.R. 445/2000 e del bando, perché il titolo era stato regolarmente dichiarato e non era prevista la produzione documentale contestuale; violazione dell’avviso dell’USR del 28 aprile 2025 e del principio di immodificabilità della lex specialis, poiché l’avviso non poteva introdurre successivamente un onere documentale ulteriore per titoli autocertificabili; disparità di trattamento e contraddittorietà, poiché era stata valutata, sulla base della sola autocertificazione, la laurea conseguita presso altra università non statale legalmente riconosciuta; difetto di motivazione, carenza istruttoria e mancato soccorso istruttorio, poiché l’amministrazione avrebbe potuto chiedere la regolarizzazione o la documentazione del titolo già dichiarato; lesione dell’interesse alla corretta collocazione in graduatoria e all’eventuale assunzione, anche in ragione dei possibili scorrimenti.
La decisione
Il ricorso è stato accolto nei limiti dell’interesse della ricorrente. Il TAR ha ritenuto che la candidata avesse assolto agli oneri dichiarativi previsti dal bando, avendo indicato istituzione rilasciante, denominazione e data di conseguimento del master. L’art. 46 del d.P.R. 445/2000 consente l’autocertificazione dei titoli di studio, di formazione e di qualificazione professionale senza distinguere tra titoli rilasciati da università statali e titoli rilasciati da università non statali legalmente riconosciute. Le università non statali legalmente riconosciute, quando rilasciano titoli aventi valore legale, esercitano una funzione pubblicistica certificativa e i relativi titoli sono equiparati, quanto agli effetti giuridici, a quelli delle università statali. L’art. 49 del d.P.R. 445/2000 prevede ipotesi tassative di esclusione dal regime dell’autocertificazione, tra le quali non rientrano i titoli universitari rilasciati da atenei non statali legalmente riconosciuti. L’avviso dell’USR doveva essere interpretato in armonia con il bando e riferito soltanto ai titoli effettivamente non autocertificabili; non poteva introdurre, dopo la pubblicazione del bando, un obbligo documentale ulteriore per un titolo regolarmente autocertificato. Il TAR ha inoltre ravvisato una contraddittorietà nell’avere valutato la laurea rilasciata da un’università non statale e omesso il master rilasciato da altra università non statale, senza adeguata giustificazione. Anche qualora l’amministrazione avesse ritenuto necessaria la documentazione, avrebbe dovuto attivare il soccorso istruttorio, trattandosi di regolarizzare o documentare un titolo già dichiarato e non di introdurre un titolo nuovo. Sono state assorbite le questioni relative all’effettiva attinenza del master alle materie concorsuali e all’attribuzione del punteggio aggiuntivo: tali valutazioni dovranno essere svolte dalla commissione in sede di riesame. Gli atti impugnati sono stati annullati nella parte in cui non hanno valutato il master; l’amministrazione è stata ordinata di riesaminare la posizione, attribuendo il punteggio previsto per il possesso del titolo e verificando i presupposti per l’eventuale punteggio aggiuntivo, con conseguente rideterminazione del punteggio e della posizione in graduatoria. Le spese sono state compensate.
Norme richiamate
art. 4, comma 5, lett. q), del bando di concorso
i titoli valutabili devono essere dichiarati indicando, per ciascun titolo culturale, l’Università o l’istituto universitario o l’istituzione formativa che lo ha rilasciato, la denominazione e la data del conseguimento
Il bando richiedeva la dichiarazione degli elementi identificativi del titolo, ma non subordinava la valutazione alla produzione contestuale dell’originale o di una copia conforme e non distingueva tra università statali e università non statali legalmente riconosciute.
art. 8, comma 3, del bando di concorso
la commissione giudicatrice valuta esclusivamente i titoli dichiarati nella domanda di partecipazione al concorso, ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445
La disposizione conferma l’applicazione del regime delle dichiarazioni sostitutive ai titoli dichiarati nella domanda.
titolo di studio; qualifica professionale posseduta, titolo di specializzazione, di abilitazione, di formazione, di aggiornamento e di qualificazione tecnica
I titoli di studio, di formazione e di qualificazione professionale sono autocertificabili senza distinzione, non prevista dalla norma, tra titoli rilasciati da università statali e titoli rilasciati da università non statali legalmente riconosciute.
È richiamato quale fondamento delle dichiarazioni sostitutive rese dalla candidata; la decisione valorizza la sufficienza della dichiarazione del titolo, ferma la possibilità di successive verifiche.
Le esclusioni dal regime delle dichiarazioni sostitutive sono tassative e non comprendono i titoli universitari rilasciati da università non statali legalmente riconosciute.
art. 62-quinquies d.lgs. 82/2005 (Codice dell’amministrazione digitale)
L’Anagrafe nazionale dell’istruzione superiore costituisce uno strumento istituzionale di tracciabilità e verificabilità dei titoli universitari, senza che l’eventuale necessità di verifica successiva incida sulla validità dell’autocertificazione.
È richiamato in relazione al dedotto difetto di motivazione, ritenuto sussistente, unitamente alla contraddittorietà dell’azione amministrativa, nell’omessa valutazione del master già dichiarato.
art. 97 Cost.
È richiamato a fondamento dell’esigenza di buon andamento e della possibilità di ricorrere al soccorso istruttorio per regolarizzare carenze documentali relative a un titolo già tempestivamente dichiarato.
art. 3 Cost.
È richiamato in relazione al principio di parità di trattamento e alla necessità di evitare criteri valutativi differenti per titoli rilasciati da università non statali legalmente riconosciute e aventi valore legale.
È richiamato per l’adozione della precedente misura cautelare, fondata sul fumus della pretesa relativa all’autocertificabilità dei titoli accademici rilasciati da università non statali legalmente riconosciute.
Massime di principio
- I titoli di studio, di formazione e di qualificazione professionale rilasciati da università non statali legalmente riconosciute, compresi gli atenei telematici riconosciuti, sono autocertificabili ai sensi dell’art. 46 del d.P.R. 445/2000 quando hanno valore legale; la norma non consente di escluderli dal regime delle dichiarazioni sostitutive in ragione della natura privata o telematica dell’istituzione rilasciante.
- In una procedura concorsuale disciplinata dal sistema delle dichiarazioni sostitutive, il candidato che abbia indicato gli elementi identificativi essenziali di un titolo valutabile ha assolto agli oneri dichiarativi previsti dal bando, salvo il potere dell’amministrazione di procedere alla successiva verifica della veridicità della dichiarazione.
- Un avviso successivo al bando che richieda la produzione dell’originale o della copia conforme dei titoli non autocertificabili non può essere interpretato come introduzione di un obbligo documentale generalizzato né può modificare in senso restrittivo la lex specialis, imponendo la produzione di un titolo che la legge consente di autocertificare.
- È contraddittoria e irragionevole l’applicazione di criteri differenti a titoli rilasciati da università non statali legalmente riconosciute quando la differenza non riguarda la loro autocertificabilità, ma soltanto la diversa funzione svolta nella procedura concorsuale.
- Quando un titolo sia stato tempestivamente dichiarato e sia identificabile nei suoi elementi essenziali, l’eventuale ritenuta insufficienza della documentazione non giustifica l’omessa valutazione automatica: l’amministrazione deve, ove necessario, consentire la regolarizzazione documentale mediante soccorso istruttorio, senza alterare la par condicio.
- Il candidato collocato tra gli idonei non vincitori conserva un interesse concreto e attuale a contestare la mancata attribuzione di un punteggio che possa migliorare la posizione in graduatoria, anche quando il conseguimento della posizione utile dipenda da successivi scorrimenti.
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