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Sentenza

Sentenza n. 1260/2026 - Torino, Sezione 3

per l’ottemperanza della sentenza n. 1474/2025 del Tribunale di Torino, Sezione Lavoro, con conseguente: - rilascio alla parte ricorrente della carta docente; - accredito nella stessa della complessiva somma di euro 1.000,00, relativa agli anni scolastici 2023/2024 e 2024/2025; - accredito degli interessi legali (decorrenti dalla data di pubblicazione della sentenza al saldo);

Giustizia amministrativa202600261

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Piemonte - Torino, Sez. IIISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: inottemperanza del Ministero alla sentenza del Tribunale di Torino, Sezione Lavoro, che aveva disposto il rilascio della carta docente, l'accredito di 1.000 euro per gli anni scolastici 2023/2024 e 2024/2025 e il pagamento degli interessi legali

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha promosso il giudizio ai sensi dell'art. 114 c.p.a. per ottenere l'esecuzione della sentenza n. 1474/2025 del Tribunale di Torino, Sezione Lavoro. Ha dedotto l'omesso adempimento dell'amministrazione agli obblighi derivanti dal titolo giudiziale, consistenti nel rilascio della carta docente, nell'accredito complessivo di 1.000 euro e nel pagamento degli interessi legali dalla pubblicazione della sentenza fino al saldo. Il titolo è stato prodotto in copia attestata conforme all'originale ai fini dell'art. 475 c.p.c. e notificato via PEC al Ministero presso il domicilio reale. Al momento della proposizione del ricorso era inoltre inutilmente decorso il termine previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996. Il Ministero si è costituito opponendosi formalmente, ma non ha contestato l'omesso adempimento. Il ricorrente ha chiesto anche gli interessi legali; non risulta invece allegata una specifica incidenza della rivalutazione monetaria superiore al tasso legale.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso, ritenendo sussistenti sia i presupposti processuali sia quelli sostanziali dell'ottemperanza. Ha dichiarato l'inottemperanza del Ministero e gli ha ordinato di dare esecuzione alla sentenza del Tribunale di Torino entro sessanta giorni dalla comunicazione amministrativa o, se anteriore, dalla notificazione della decisione. L'amministrazione deve rilasciare la carta docente, accreditare 1.000 euro per gli anni scolastici 2023/2024 e 2024/2025 e corrispondere gli interessi legali dalla data della sentenza ottemperanda fino al saldo. La rivalutazione monetaria è stata esclusa perché il ricorrente non ha allegato né dimostrato che avesse inciso in misura superiore al tasso legale. Per l'eventuale inerzia è stato nominato commissario ad acta il Ragioniere Generale dello Stato, da attivarsi su istanza del creditore dopo la scadenza del termine assegnato, con termine di 120 giorni per l'esecuzione e senza compenso, trattandosi di attività rientrante nei compiti istituzionali. Il Ministero è stato condannato alle spese del giudizio, liquidate in 800 euro oltre rimborso forfettario, IVA e CPA, con distrazione in favore dei difensori antistatari. Il fascicolo è stato trasmesso alla Procura regionale della Corte dei conti per il Lazio per gli accertamenti di competenza, in ragione dei possibili profili di danno erariale.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Disciplina il giudizio di ottemperanza; sulla base di tale disposizione il TAR ha accertato l'inottemperanza e ordinato all'amministrazione di eseguire il giudicato, predisponendo anche la nomina del commissario ad acta.

  • art. 14, comma 1, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669

    Il termine previsto dalla norma per l'adempimento dell'amministrazione era decorso inutilmente prima della proposizione del ricorso, consentendo l'attivazione del giudizio di ottemperanza.

  • art. 475 c.p.c.

    La sentenza azionata è stata prodotta in copia attestata conforme all'originale ai fini indicati dalla disposizione.

  • art. 93 c.p.c.

    Ha consentito la distrazione delle spese in favore dei difensori dichiaratisi antistatari.

  • artt. 26 e 39 c.p.a.

    Richiamati come base processuale per la regolazione delle spese e la relativa distrazione in favore dei difensori antistatari.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza, la produzione del titolo giudiziale in copia attestata conforme, la sua notificazione all'amministrazione soccombente e il decorso infruttuoso del termine previsto per l'adempimento consentono di verificare i presupposti processuali per l'esecuzione coattiva del giudicato.
  • L'assenza di contestazioni specifiche sull'inadempimento non impedisce al giudice dell'ottemperanza di dichiarare l'inottemperanza e di ordinare all'amministrazione l'esecuzione integrale degli obblighi risultanti dal titolo, entro un termine assegnato.
  • Gli interessi legali riconosciuti dal titolo giudiziale sono dovuti dalla data indicata nella sentenza ottemperanda fino al saldo effettivo; la rivalutazione monetaria ulteriore non può essere riconosciuta senza allegazione e dimostrazione di un'incidenza superiore a quella compensata dal tasso legale.
  • In caso di persistente inerzia dell'amministrazione dopo il termine assegnato, il giudice dell'ottemperanza può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, subordinandone l'intervento all'istanza del creditore e fissando il termine per l'esecuzione.
  • Quando l'attività commissariale rientra nei compiti istituzionali del soggetto nominato, non è dovuto uno specifico compenso per l'esecuzione dell'incarico.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

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