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Sentenza

Sentenza n. 223/2026 - Trieste, Sezione 1

per l’accertamento dell’illegittimità del silenzio serbato dal Ministero sull’istanza del ricorrente del 24 aprile 2024, con la quale è stato richiesto l’aggravamento della causa di servizio e la concessione di equo indennizzo, ai sensi del d.P.R. n. 461/2001;

Giustizia amministrativa202500181

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Friuli Venezia Giulia - Trieste, Sez. ISentenzaAzione avverso il silenzio

Atto impugnato: silenzio serbato sull’istanza di aggravamento della causa di servizio e concessione dell’equo indennizzo

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente, al quale era già stata riconosciuta la dipendenza da causa di servizio per diverse patologie, ha presentato il 24 aprile 2024 un’istanza diretta all’accertamento dell’aggravamento delle infermità e alla concessione dell’equo indennizzo ai sensi del d.P.R. n. 461/2001. Ha dedotto la violazione dei termini procedimentali e l’illegittimità del silenzio mantenuto dal Ministero della Difesa, formulando censure di violazione di legge ed eccesso di potere. Nel corso del giudizio il Ministero ha rappresentato di avere definito la pratica medico-legale con determina del 1° luglio 2025, che non ha accolto l’istanza di aggravamento.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, poiché, nelle more del giudizio, l’Amministrazione ha adottato la determina conclusiva sulla domanda e l’accertamento della fondatezza dell’azione avverso il silenzio non avrebbe più arrecato un’utilità concreta al ricorrente. Il giudice ha escluso che la sola adozione della determina, sfavorevole al ricorrente, determinasse automaticamente la cessazione della materia del contendere; tuttavia, la concorde richiesta delle parti di definire il giudizio ha dimostrato la sopravvenuta mancanza di interesse. Ai sensi dell’art. 84, comma 4, c.p.a., tale carenza può essere desunta da fatti, atti o comportamenti univoci successivi alla proposizione del ricorso. Le spese sono state poste a carico del Ministero secondo il principio della soccombenza virtuale, poiché il provvedimento è intervenuto oltre i termini procedimentali: il procedimento avrebbe dovuto concludersi entro il 23 febbraio 2025, mentre la determina è stata adottata il 1° luglio 2025. Le spese sono state liquidate in euro 2.000, oltre accessori e rimborso del contributo unificato, con distrazione in favore del difensore antistatario.

Norme richiamate

  • art. 84, comma 4, c.p.a.

    consente al giudice di desumere la sopravvenuta carenza d’interesse da fatti, atti o comportamenti univoci successivi alla proposizione del ricorso

    La sopravvenuta carenza di interesse può essere dichiarata quando, dopo la proposizione del ricorso, fatti, atti o comportamenti univoci rendano non più utile la decisione; nel caso concreto, la definizione del procedimento e la concorde richiesta delle parti hanno integrato tali presupposti.

  • art. 14, comma 4, d.P.R. n. 461/2001

    È richiamato dal Ministero quale disciplina applicata nella definizione della pratica medico-legale.

  • d.P.R. n. 461/2001

    Disciplina il procedimento relativo al riconoscimento della dipendenza da causa di servizio, all’aggravamento e all’equo indennizzo; il giudice ne considera i termini procedimentali ai fini della soccombenza virtuale.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. n. 196/2003

    Costituisce, insieme alla normativa europea e all’art. 2-septies del medesimo decreto, la base per disporre l’oscuramento delle generalità e dei dati idonei a rivelare lo stato di salute.

  • art. 9, paragrafi 1 e 4, Regolamento (UE) 2016/679

    È richiamato quale fondamento della tutela dei dati relativi alla salute mediante oscuramento del provvedimento.

  • art. 2-septies d.lgs. n. 196/2003

    È richiamato quale ulteriore base normativa per l’oscuramento dei dati sanitari.

Massime di principio

  • Quando, nel corso di un giudizio avverso il silenzio, l’amministrazione adotta il provvedimento conclusivo richiesto, viene meno l’utilità concreta della decisione sull’inerzia e il ricorso può essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
  • La sopravvenuta carenza di interesse può essere desunta, ai sensi dell’art. 84, comma 4, c.p.a., da una valutazione complessiva di fatti, atti e comportamenti univoci successivi alla proposizione del ricorso, inclusa la concorde richiesta delle parti di definire il giudizio.
  • L’adozione nelle more di un provvedimento conclusivo sfavorevole non determina automaticamente la cessazione della materia del contendere: essa può nondimeno fondare l’improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse quando non residui un’utilità concreta della decisione sull’originario silenzio.
  • Anche quando il ricorso è dichiarato improcedibile, le spese possono essere poste a carico dell’amministrazione secondo il criterio della soccombenza virtuale, valutando la legittimità dell’inerzia alla data di instaurazione del giudizio e il ritardo nella conclusione del procedimento.

Come è indicizzato

MaterieTermini del procedimento e silenzioEstinzione, perenzione e improcedibilitàCausa di servizio ed equo indennizzo
RamiProcedimento amministrativoProcesso amministrativoForze armate e forze di polizia
IstitutiSilenzio della pubblica amministrazioneTermini del procedimentoSopravvenuta carenza di interesse

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