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Sentenza

Sentenza n. 1258/2026 - Torino, Sezione 3

per l’ottemperanza Per l’ottemperanza della sentenza n. 1613/2024, emessa nel giudizio R.G. n. 8040/2023 del Tribunale di Torino Sezione Lavoro, pubblicata in data 11.06.2024, notificata il 01.07.2024 e passata in giudicato, con cui il Tribunale del Lavoro condanna il Ministero dell’Istruzione e del Merito alla corresponsione della parte ricorrente, mediante accredito sulla Carta Elettronica del Docente, dell’importo nominale di euro 1.500,00, quale contributo per la formazione del docente.

Giustizia amministrativa202600247

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Piemonte - Torino, Sez. IIISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Torino, Sezione Lavoro, che aveva condannato il Ministero all’accredito di euro 1.500,00 sulla Carta elettronica del docente, oltre interessi legali

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza per ottenere l’esecuzione della sentenza del Tribunale di Torino, Sezione Lavoro, n. 1613/2024, passata in giudicato, relativa al riconoscimento del contributo per la formazione docente per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022. Ha chiesto l’accredito sulla Carta elettronica del docente dell’importo complessivo di euro 1.500,00, oltre agli interessi legali decorrenti dalle singole scadenze fino al saldo. Il Ministero si è costituito opponendosi formalmente al ricorso. Prima della decisione, tuttavia, la ricorrente ha comunicato che l’Amministrazione aveva integralmente adempiuto a quanto stabilito dal giudicato.

La decisione

Il TAR ha dichiarato la cessazione della materia del contendere ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a., poiché l’Amministrazione ha adempiuto alla pronuncia posta in esecuzione. Le spese sono state poste a carico del Ministero secondo il criterio della soccombenza virtuale, in quanto il ricorso era stato reso necessario dalla precedente mancata esecuzione del giudicato. Il Collegio ha liquidato le spese in euro 800,00, oltre accessori di legge, disponendone la distrazione in favore dei difensori dichiaratisi antistatari e confermando la rifusione del contributo unificato alle condizioni di legge. La quantificazione è stata ridotta in considerazione della serialità della controversia e delle difficoltà operative dell’Amministrazione nell’eseguire materialmente gli accrediti. Il TAR ha inoltre disposto la trasmissione del fascicolo alla Procura regionale della Corte dei conti per il Lazio, per gli accertamenti di competenza in relazione a possibili profili di danno erariale.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Costituisce la base normativa del giudizio di ottemperanza promosso per ottenere l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del giudice ordinario.

  • art. 34, comma 5, c.p.a.

    Impone la dichiarazione di cessazione della materia del contendere quando, nel corso del giudizio, l’Amministrazione adempie integralmente alla pretesa fatta valere.

  • art. 93 c.p.c.

    Consente la distrazione delle spese in favore dei difensori che si siano dichiarati antistatari.

  • art. 4, comma 1, D.M. 10 marzo 2014, n. 55

    È richiamato quale base per la dimidiazione dei parametri utilizzati nella liquidazione delle spese professionali.

Massime di principio

  • Quando, nel corso di un giudizio di ottemperanza, l’Amministrazione esegue integralmente il giudicato, il giudice amministrativo deve dichiarare la cessazione della materia del contendere ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a.
  • L’adempimento sopravvenuto dell’Amministrazione non esclude la regolazione delle spese secondo il criterio della soccombenza virtuale, valutando quale parte avrebbe verosimilmente prevalso in assenza dell’adempimento.
  • La serialità delle controversie e le difficoltà operative dell’Amministrazione nell’esecuzione materiale di numerosi titoli giudiziali possono essere considerate dal giudice nella quantificazione delle spese, senza escluderne l’addebito all’Amministrazione che abbia dato luogo al giudizio.
  • La dichiarazione di possibili profili di danno erariale connessi alla mancata o ritardata esecuzione di giudicati può giustificare la trasmissione del fascicolo alla Procura regionale della Corte dei conti per gli accertamenti di competenza.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaEstinzione, perenzione e improcedibilitàSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaSopravvenuta carenza di interesse

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