Sentenza n. 1259/2026 - Torino, Sezione 3
per l’ottemperanza della sentenza n. 592/25 del Tribunale di Torino, Sezione Lavoro, con cui veniva ordinato al Ministero dell’Istruzione e del Merito di dare esatta e integrale esecuzione alla sentenza n. 592/25 del Tribunale di Torino, Sezione Lavoro, nel termine di 60 giorni dalla notificazione o comunicazione della emananda sentenza, mediante l’assegnazione della carta del docente con le modalità e le funzionalità di cui agli artt. 2, 5, 6 e 8 del DPCM 28 novembre 2016 e accreditando sulla Carta l’importo di € 2.500,00, oltre interessi legali dalla maturazione del credito sino al saldo, corrispondente ai contratti a tempo determinato stipulati dal ricorrente negli anni scolastici 2019/20, 2020/21, 2021/22, 2022/23, 2023/24 quale contributo alla sua formazione professionale;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Inottemperanza del Ministero alla sentenza del Tribunale di Torino, Sezione Lavoro, che aveva ordinato l’accredito di euro 2.500,00 sulla Carta del docente, oltre interessi legali
Esito
Favorevole al ricorrente (docente precaria)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza chiedendo l’esecuzione della sentenza del Tribunale di Torino, Sezione Lavoro, con cui era stato ordinato al Ministero dell’Istruzione e del Merito di assegnarle la Carta del docente e di accreditarvi euro 2.500,00, oltre interessi legali, quale contributo alla formazione professionale per contratti a tempo determinato relativi agli anni scolastici dal 2019/2020 al 2023/2024. La sentenza azionata era stata prodotta in copia conforme ai fini dell’art. 475 c.p.c. e notificata via PEC al Ministero presso il domicilio reale. Al momento della proposizione del ricorso era inoltre decorso inutilmente il termine previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. 669/1996. L’amministrazione si è costituita formalmente opponendosi, senza tuttavia contestare l’omessa esecuzione del giudicato. La ricorrente ha chiesto anche il pagamento delle somme liquidate e degli interessi; il giudice ha escluso la rivalutazione monetaria, non essendo stata allegata un’incidenza superiore a quella del tasso legale.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso per ottemperanza, ritenendo sussistenti sia i presupposti processuali sia l’inadempimento dell’amministrazione. Ha dichiarato l’inottemperanza del Ministero e gli ha ordinato di dare esecuzione alla sentenza del Tribunale di Torino entro sessanta giorni dalla comunicazione amministrativa o, se anteriore, dalla notificazione della decisione, mediante l’assegnazione della Carta del docente secondo le modalità previste dal DPCM 28 novembre 2016 e il pagamento delle somme dovute. Gli interessi sono stati riconosciuti nella misura legale, decorrente dalle singole annualità fino all’effettivo saldo; è stata invece negata la rivalutazione monetaria per difetto di allegazione e prova di un’incidenza superiore al tasso legale. Per l’eventuale perdurante inerzia è stato nominato commissario ad acta il Ragioniere Generale dello Stato, da attivare su istanza del creditore dopo la scadenza del termine assegnato all’amministrazione, con termine di centoventi giorni per l’esecuzione. Nessun compenso è stato riconosciuto al commissario, trattandosi di attività rientrante nei suoi compiti istituzionali. Il Ministero è stato condannato alle spese del giudizio, liquidate in euro 800,00 oltre rimborso forfettario, IVA e CPA, con distrazione in favore dei difensori antistatari. Gli atti sono stati trasmessi alla Procura regionale della Corte dei conti per il Lazio per gli accertamenti di competenza.
Norme richiamate
Disciplina il giudizio di ottemperanza, consentendo al giudice amministrativo di dichiarare l’inottemperanza e ordinare all’amministrazione l’esecuzione del giudicato, anche mediante la nomina di un commissario ad acta.
art. 14, comma 1, d.l. 669/1996
Il decorso infruttuoso del termine previsto per l’adempimento delle obbligazioni pecuniarie della pubblica amministrazione costituisce, nel caso concreto, presupposto per la proposizione del giudizio di ottemperanza.
artt. 2, 5, 6 e 8 DPCM 28 novembre 2016
Individuano modalità e funzionalità della Carta del docente, secondo le quali deve essere eseguita la sentenza posta in ottemperanza.
La produzione della sentenza in copia attestata conforme all’originale è stata ritenuta idonea ai fini dell’esecuzione del titolo giudiziale.
Consente la distrazione delle spese in favore dei difensori che si dichiarano antistatari.
Costituiscono il fondamento processuale della regolazione delle spese e del rinvio alle disposizioni del codice di procedura civile, inclusa la distrazione in favore dei difensori antistatari.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza, l’inutile decorso del termine previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. 669/1996, unitamente alla notifica del titolo esecutivo e alla mancata esecuzione dell’obbligo giudizialmente imposto, consente al giudice amministrativo di dichiarare l’inottemperanza e ordinare all’amministrazione l’integrale esecuzione del giudicato.
- Quando il giudicato impone alla pubblica amministrazione il pagamento di somme determinate o determinabili, l’ordine di ottemperanza comprende il pagamento degli interessi legali dalla maturazione del credito, secondo le singole scadenze eventualmente rilevanti, fino al saldo effettivo.
- La rivalutazione monetaria non può essere riconosciuta in assenza di allegazione e dimostrazione che il pregiudizio derivante dalla perdita di valore della moneta abbia inciso in misura superiore a quella compensata dagli interessi legali.
- In caso di persistente inerzia dell’amministrazione dopo il termine assegnato, il giudice dell’ottemperanza può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, stabilendo che questi intervenga su istanza del creditore e fissando il termine per l’esecuzione sostitutiva.
- L’attività svolta dal commissario ad acta non dà luogo a compenso quando rientra nei compiti istituzionali del soggetto nominato.
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