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Sentenza

Sentenza n. 224/2026 - Trieste, Sezione 1

per l'annullamento del decreto n. 333/ISP/I/Sez.3/77122/8.3 del Ministero dell’Interno Dipartimento della Pubblica Sicurezza d.d. 20.08.2025 a firma del Vice Direttore Generale della Pubblica Sicurezza con funzioni vicarie, notificato in data 26.08.2025, unitamente alla delibera del Consiglio Provinciale di Disciplina di Udine d.d. 24.07.2025 e di tutti gli altri atti comunque connessi, presupposti e conseguenti.

Giustizia amministrativa202500524

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Friuli Venezia Giulia - Trieste, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Decreto ministeriale di irrogazione della sospensione dal servizio per sei mesi e deliberazione del Consiglio Provinciale di Disciplina

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (dipendente di polizia)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha impugnato la sanzione disciplinare della sospensione dal servizio per sei mesi, adottata dal Ministero dell'Interno all'esito della rinnovazione di un procedimento disciplinare. Il primo procedimento era stato annullato in autotutela perché il Consiglio Provinciale di Disciplina era stato costituito in violazione dell'art. 16 del d.P.R. n. 737/1981, non comprendendo i due appartenenti ai ruoli della Polizia di Stato designati dai sindacati maggiormente rappresentativi. Nel procedimento rinnovato, tuttavia, erano rimasti gli stessi componenti che avevano partecipato al procedimento precedente e avevano già deliberato la colpevolezza dell'incolpato, con l'aggiunta dei due nuovi membri. Il primo motivo deduceva la violazione dell'art. 24 Cost., dell'art. 16 del d.P.R. n. 737/1981, dell'art. 149 e dell'art. 112, ultimo comma, del d.P.R. n. 3/1957, nonché dei principi di trasparenza, imparzialità e diritto di difesa, per la mancanza di terzietà dell'organo disciplinare nella rinnovazione. Il secondo motivo denunciava la violazione dell'art. 3 della l. n. 241/1990, il difetto di motivazione e di istruttoria e la contraddittorietà della sanzione. Il terzo e il quarto motivo contestavano l'esclusione della sigla sindacale di appartenenza del ricorrente dalla nuova composizione del Consiglio, ritenendola antisindacale e lesiva della partecipazione sindacale e del diritto di difesa.

La decisione

Il TAR ha accolto il primo motivo, ritenendolo pregiudiziale e assorbente, e ha annullato sia il decreto ministeriale sanzionatorio sia la deliberazione del Consiglio Provinciale di Disciplina. Il giudice ha rilevato che, nei procedimenti disciplinari e negli altri procedimenti lato sensu giudiziari o assimilati, chi abbia partecipato a una fase precedente non può prendere parte alla fase successiva decisoria, salvo espresse eccezioni. La preclusione non riguarda soltanto i soggetti nominativamente indicati dall'art. 149 del d.P.R. n. 3/1957, ma tutti i funzionari che abbiano preso parte alle fasi pregresse, poiché la rinnovazione deve essere affidata a un organo terzo e non condizionato dalle conoscenze e dalle convinzioni già maturate. Nel caso concreto, la partecipazione dei medesimi componenti che avevano già deliberato la colpevolezza e la riproposizione della precedente deliberazione, persino con il riferimento alla seduta del primo procedimento, hanno compromesso la terzietà dell'organo. Il TAR ha richiamato anche l'esigenza di un processo equo ai sensi dell'art. 6 CEDU, applicabile ai procedimenti sanzionatori di natura afflittiva, e la giurisprudenza costituzionale e sovranazionale in materia. Gli ulteriori motivi sono stati assorbiti. Le spese di lite sono state compensate per la peculiarità delle questioni.

Norme richiamate

  • art. 16 d.P.R. n. 737/1981

    due appartenenti ai ruoli della Polizia di Stato di qualifica superiore a quella dell’incolpato, designati di volta in volta dai sindacati di polizia più rappresentativi sul piano provinciale

    La disposizione disciplina la composizione del Consiglio Provinciale di Disciplina; la sua violazione aveva determinato l'annullamento in autotutela del primo procedimento, ma la rinnovazione doveva comunque rispettare il requisito di terzietà dell'organo.

  • art. 149 d.P.R. n. 3/1957

    La norma, richiamata dall'art. 16 del d.P.R. n. 737/1981, è stata interpretata nel senso che la preclusione alla partecipazione alla fase decisoria non riguarda soltanto i soggetti espressamente indicati, ma tutti i funzionari che abbiano partecipato alle fasi pregresse del procedimento.

  • art. 112, ultimo comma, d.P.R. n. 3/1957

    La disposizione concorre a imporre la separazione tra le fasi precedenti e quella decisoria del procedimento disciplinare, a tutela della terzietà dell'organo.

  • art. 19 d.P.R. n. 737/1981

    È la base normativa richiamata per l'avvio del procedimento disciplinare nei confronti del dipendente di polizia.

  • artt. 20 e 21 d.P.R. n. 737/1981

    Sono stati richiamati per la deliberazione del Consiglio Provinciale di Disciplina relativa alla proposta di irrogazione della sospensione dal servizio.

  • art. 24 Cost.

    È stato invocato in relazione alla tutela del diritto di difesa, ritenuta lesa dalla partecipazione al procedimento rinnovato di soggetti già pronunciatisi sulla colpevolezza.

  • art. 97 Cost.

    È stato invocato in relazione ai principi di imparzialità e correttezza nella composizione dell'organo disciplinare.

  • art. 3 l. n. 241/1990

    È stato invocato per censurare il difetto di motivazione e di istruttoria della sanzione; il motivo è stato assorbito.

  • art. 6 CEDU

    Il giudice ha richiamato il diritto a un processo equo, applicabile ai procedimenti sanzionatori di natura afflittiva che incidano su diritti civili, quale garanzia della terzietà dell'organo decidente.

Massime di principio

  • Nei procedimenti disciplinari dei dipendenti pubblici, la rinnovazione conseguente all'annullamento del precedente procedimento deve essere affidata a un organo composto da soggetti terzi rispetto alle fasi già svolte; chi abbia partecipato alla precedente istruttoria o decisione sulla colpevolezza non può partecipare alla nuova fase decisoria, salvo una specifica eccezione normativa.
  • La preclusione derivante dalla partecipazione a fasi pregresse del procedimento disciplinare opera nei confronti di tutti i funzionari che abbiano preso parte a tali fasi e non soltanto nei confronti dei soggetti espressamente individuati dalle disposizioni richiamate dall'art. 16 del d.P.R. n. 737/1981.
  • La mera aggiunta di nuovi componenti a un organo disciplinare non sana il vizio di terzietà quando la maggioranza dei componenti già abbia esaminato i fatti e formulato un precedente giudizio di colpevolezza; la rinnovazione deve comportare una nuova valutazione effettiva da parte di un organo non condizionato dalle precedenti determinazioni.
  • Le garanzie di terzietà e di processo equo previste dall'art. 6 CEDU rilevano anche nei procedimenti amministrativi sanzionatori di natura afflittiva, quando la sanzione incida in modo significativo sulla posizione professionale dell'interessato.

Come è indicizzato

MaterieDisciplina militare e di poliziaInvalidità del provvedimento
RamiForze armate e forze di poliziaProcedimento amministrativo
IstitutiDifetto di istruttoriaBuona fede e correttezza della PAProporzionalità e ragionevolezza

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