Cassazione Civile, Ordinanza n. 26519/2022 del 08/09/2022
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (INPS)
La controversia
La controversia riguarda il recupero di contributi dovuti alla Gestione Separata per redditi da attività professionale prodotti nell'anno 2009. La Corte d'appello aveva ritenuto prescritta la pretesa dell'ente previdenziale, considerando che alla data dell'intimazione di pagamento del 30 giugno 2015 il credito, scaduto il 16 giugno 2010, era ormai estinto per prescrizione. L'INPS ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, denunciando violazione e falsa applicazione dell'art. 2935 c.c. in relazione al d.P.C.M. 10 giugno 2010, all'art. 2, comma 26 e ss., della L. n. 335/1995 e all'art. 18, comma 12, del d.l. n. 98/2011, sostenendo che il giudice di merito aveva omesso di considerare il differimento del termine di versamento contributivo introdotto dal d.P.C.M. citato, con conseguente errata individuazione del dies a quo della prescrizione.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso dell'INPS. Ha ritenuto corretto il rilievo secondo cui, in materia di contributi dovuti alla Gestione Separata, la prescrizione decorre dalla scadenza del termine di pagamento e che, quindi, anche il differimento di tale termine disposto dal d.P.C.M. 10 giugno 2010 incide sulla decorrenza della prescrizione per i contributi relativi all'anno 2009. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte d'appello di Perugia, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità. È stato inoltre escluso l'obbligo dell'ulteriore contributo unificato a carico del ricorrente.
Norme richiamate
La decorrenza della prescrizione va collegata al momento in cui il diritto può essere fatto valere; in ambito contributivo, rileva la scadenza del termine di pagamento, comprensiva dell'eventuale differimento normativo.
art. 1, comma 1, d.P.C.M. 10 giugno 2010
Il differimento del termine per il versamento dei contributi dovuti per l'anno 2009 deve essere considerato ai fini della decorrenza della prescrizione.
art. 2, comma 26 e ss., L. 9 agosto 1995, n. 335
Disciplina l'obbligo contributivo alla Gestione Separata richiamato dalla pretesa dell'ente previdenziale.
art. 18, comma 12, d.l. 6 luglio 2011, n. 98, conv. con modif. dalla L. 15 luglio 2011, n. 111
Norma richiamata nel ricorso a supporto della disciplina del recupero dei contributi previdenziali.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
Il ricorso è stato proposto per violazione e falsa applicazione di legge.
È stata formulata proposta in sede camerale, ritualmente comunicata alle parti.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
La Corte ha escluso i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- In materia di contributi previdenziali dovuti alla Gestione Separata, la prescrizione decorre dalla scadenza del termine di pagamento del contributo, non da una data astratta o meramente riferita all'anno di produzione del reddito.
- Quando un provvedimento normativo differisce il termine di versamento dei contributi, tale differimento incide anche sul dies a quo della prescrizione, poiché sposta in avanti il momento in cui il credito può essere fatto valere.
- Nel giudizio di legittimità, la censura che investe la mancata considerazione di una disciplina sopravvenuta o specifica sul termine di pagamento può condurre alla cassazione della decisione di merito se il giudice abbia erroneamente individuato il momento iniziale della prescrizione.
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