Cassazione Civile, Ordinanza n. 16763/2023 del 13/06/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (ente previdenziale)
La controversia
La controversia nasce dalla domanda di alcuni dipendenti dell'INPS volta a ottenere il trattamento economico corrispondente alla posizione C3 del profilo di ispettore di vigilanza, sul presupposto di avere svolto mansioni riconducibili a tale livello superiore. La Corte d'appello aveva confermato l'accoglimento della domanda, valorizzando il giudicato interno sulla domanda principale di inquadramento superiore e ritenendo che le deposizioni testimoniali e il percorso formativo comune dimostrassero l'effettivo svolgimento di attività connotate da piena autonomia, tipiche della posizione C3. L'INPS ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: con il primo ha denunciato omesso esame di un fatto decisivo e violazione dell'art. 2697 c.c., sostenendo che la Corte territoriale non avesse accertato con prova specifica le effettive mansioni prevalenti di ciascun dipendente e che i lavoratori non avessero assolto l'onere probatorio; con il secondo ha dedotto violazione dell'art. 52 del d.lgs. n. 165 del 2001, dell'art. 1362 c.c., dell'art. 15 e delle declaratorie C1 e C3 del CCNL comparto enti pubblici non economici 1999, lamentando che la Corte avesse erroneamente ritenuto sussistente una differenziazione di mansioni tra i livelli, mentre la distinzione sarebbe solo quantitativa/qualitativa in termini di autonomia e esperienza; con il terzo ha denunciato violazione dell'art. 52 del d.lgs. n. 165 del 2001 in relazione all'art. 36 Cost., per mancata verifica della diversità delle mansioni svolte rispetto al profilo di appartenenza sotto il profilo quantitativo, qualitativo e temporale.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il primo motivo, ritenendo che la censura sull'art. 2697 c.c. fosse in realtà diretta contro la valutazione delle prove e non contro la ripartizione dell'onere probatorio; ha invece accolto per quanto di ragione il secondo e il terzo motivo, evidenziando che la Corte d'appello non aveva compiuto il necessario confronto trifasico tra mansioni concrete e declaratorie contrattuali, limitandosi a valorizzare la coincidenza delle attività svolte con quelle di altri dipendenti inquadrati in C3 e a riferirsi al contratto integrativo, senza verificare la riconducibilità delle mansioni ai contenuti del CCNL nazionale. La sentenza impugnata è stata quindi cassata in relazione ai motivi accolti, con riaffermazione del principio secondo cui C1 e C3 sono posizioni con livelli differenziati di responsabilità, conoscenze ed autonomia; il testo fornito si interrompe prima del dispositivo completo, ma dal contenuto emerge un accoglimento parziale del ricorso e la cassazione della decisione impugnata.
Norme richiamate
La violazione dell'onere della prova è censurabile in cassazione solo se il giudice ha invertito l'onere probatorio; non quando si contesta la valutazione delle prove raccolte.
art. 52 d.lgs. n. 165 del 2001
Per l'attribuzione di mansioni o qualifica superiore occorre verificare la corrispondenza qualitativa e quantitativa tra mansioni in concreto svolte e profilo astrattamente previsto.
L'interpretazione delle declaratorie contrattuali va compiuta secondo i criteri ermeneutici contrattuali, confrontando il testo collettivo applicabile.
art. 15 CCNL comparto enti pubblici non economici 1999
La norma collettiva è richiamata ai fini della disciplina delle posizioni dell'Area C e della distinzione tra i livelli C1 e C3.
Richiamato insieme ai criteri interpretativi delle declaratorie contrattuali.
art. 36 Cost.
Invocato a sostegno della pretesa differenza di trattamento economico rispetto a mansioni superiori effettivamente svolte.
art. 40 d.lgs. n. 165 del 2001
Il contratto integrativo deve essere stipulato nel rispetto dei vincoli e dei limiti stabiliti dai contratti collettivi nazionali.
art. 360, primo comma, nn. 3 e 5, c.p.c.
Vengono richiamati i vizi denunciabili in cassazione; nel caso concreto la censura ex n. 5 è stata ritenuta non ammissibile per il precluso riesame del merito e per la doppia conforme.
art. 360, quarto comma, c.p.c.
In presenza di doppia conforme di merito non sono consentite censure sostanzialmente riconducibili al vizio di cui al n. 5.
art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 30 maggio
Non ricorrono i presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato per l'accoglimento, seppure parziale, del ricorso.
L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17
Richiamata quale fonte dell'ulteriore contributo unificato.
Massime di principio
- Nel giudizio sull'attribuzione di mansioni o qualifica superiore, il giudice deve verificare in modo comparativo e concreto le attività effettivamente svolte dal lavoratore e confrontarle con la declaratoria contrattuale del livello rivendicato; non è sufficiente constatare che il lavoratore abbia svolto compiti analoghi a quelli di colleghi già inquadrati in una posizione superiore.
- La violazione dell'art. 2697 c.c. è configurabile solo quando il giudice abbia erroneamente ripartito l'onere della prova; se la censura mira a contestare l'apprezzamento delle risultanze istruttorie, essa è inammissibile in cassazione.
- Ai fini della qualificazione professionale nel pubblico impiego contrattualizzato occorre seguire un percorso logico trifasico: accertamento delle mansioni in fatto, individuazione della declaratoria contrattuale applicabile e raffronto tra fatto e norma collettiva.
- Le declaratorie contrattuali delle posizioni C1 e C3 dell'Area C del comparto enti pubblici non economici descrivono livelli distinti di responsabilità, autonomia, conoscenze ed esperienza: il C3 implica competenze più elevate, maggiore esperienza pratica e capacità di coordinamento di un team, mentre il C1 è caratterizzato da conoscenze di base e attitudine alla cooperazione.
- Il contratto integrativo non può derogare ai vincoli del contratto collettivo nazionale e, nella verifica dell'inquadramento, non può sostituirsi al necessario confronto con la fonte nazionale applicabile.
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