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Cassazione Civile, Ordinanza n. 12639/2024 del 08/05/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce da tre avvisi di accertamento relativi agli anni 2014, 2015 e 2016, con cui l’amministrazione finanziaria contestava l’omessa effettuazione della ritenuta alla fonte sui corrispettivi versati a società estere per l’acquisto del diritto di sfruttamento dell’immagine di alcuni sportivi professionisti. La società contribuente, militante in serie A, aveva acquistato tali diritti da società terze estere che li avevano previamente acquisiti dai giocatori, assunti con regolare contratto di lavoro subordinato. In primo grado il ricorso era stato accolto solo limitatamente alle sanzioni; la commissione regionale aveva poi confermato integralmente la decisione, ritenendo che, quanto alle sanzioni, vi fosse obiettiva incertezza normativa tributaria, perché mancava una previsione espressa e non vi erano precedenti specifici consolidati. Con l’unico motivo di ricorso per cassazione l’Agenzia denunciava violazione e falsa applicazione dell’art. 10, comma 3, L. n. 212/2000, dell’art. 6, comma 2, d.lgs. n. 472/1997 e dell’art. 9 d.lgs. n. 546/1992, sostenendo che non ricorresse alcuna incertezza normativa oggettiva: il compenso per la cessione dei diritti di immagine era riconducibile all’art. 54, comma 1-quater, TUIR; i redditi prodotti da soggetti non residenti erano imponibili se prodotti in Italia; l’intermediazione della società estera non escludeva la debenza della ritenuta.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondato il ricorso. Ha osservato che la CTR aveva riconosciuto l’obiettiva incertezza solo con riferimento alla qualificazione del reddito, mentre la contribuente non aveva dedotto l’esimente con riguardo agli altri profili. Ha richiamato i principi già affermati in tema di incertezza normativa oggettiva, chiarendo che essa ricorre solo quando, all’esito di un procedimento interpretativo metodicamente corretto, sia impossibile individuare con sicurezza la norma applicabile. Nel caso di specie, l’art. 54, comma 1-quater, TUIR, introdotto nel 2006, rendeva chiaro che i corrispettivi percepiti per la cessione di elementi immateriali riferibili all’attività professionale concorrono al reddito di lavoro autonomo; inoltre, una volta qualificato il reddito, non residuava incertezza sull’obbligo di ritenuta alla fonte, né rilevava che il pagamento fosse stato effettuato a una società interposta estera, essendo comunque tassabili nello Stato della fonte i redditi prodotti sul territorio nazionale anche se percepiti da soggetti diversi dallo sportivo. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla corte tributaria regionale in diversa composizione, affinché riesamini la sola questione delle sanzioni attenendosi ai principi indicati e provveda anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    norma processuale utilizzata come parametro del motivo di ricorso per cassazione per violazione e falsa applicazione di norme di diritto

  • art. 10, comma 3, L. 27 luglio 2000, n. 212

    richiamato come fondamento dell’esimente per obiettiva incertezza normativa tributaria

  • art. 6, comma 2, d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472

    richiamato perché disciplina l’assenza di sanzioni in caso di obiettiva incertezza normativa o ignoranza incolpevole

  • art. 9 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    norma processuale richiamata nel motivo di ricorso

  • art. 54, comma 1-quater, TUIR

    ricondotto al reddito di lavoro autonomo i corrispettivi percepiti per la cessione di clientela o di elementi immateriali riferibili all’attività artistica o professionale; nel caso concreto, alla cessione del diritto di sfruttamento dell’immagine

  • art. 67, comma 1, lett. l), TUIR

    richiamato come precedente inquadramento dei proventi derivanti dall’assunzione di obblighi di fare, non fare o permettere come redditi diversi

  • art. 23, comma 1, lett. d), TUIR

    richiamato per affermare l’obbligo di ritenuta alla fonte sui redditi di lavoro autonomo derivanti da attività esercitata nel territorio dello Stato

  • art. 17, par. 2, Modello OCSE

    richiamato quale criterio di soluzione della questione della tassazione nello Stato della fonte anche quando i compensi siano percepiti da soggetti interposti

Massime di principio

  • L’esimente dell’obiettiva incertezza normativa tributaria richiede una reale impossibilità oggettiva, accertata dal giudice, di individuare con sicurezza la norma applicabile all’esito di un’interpretazione metodicamente corretta; non basta la mera difficoltà interpretativa o la soggettiva incertezza del contribuente.
  • L’incertezza normativa oggettiva è distinta dall’ignoranza incolpevole del diritto: opera solo quando il quadro normativo, considerato nella sua evoluzione e nei suoi formanti, non consente univoca sussunzione del caso concreto.
  • La verifica dell’incertezza va compiuta in modo oggettivo e non dipende dalle valutazioni delle parti; il giudice deve valorizzare i fatti-indice solo se conducono davvero a esiti interpretativi incompatibili tra loro.
  • Quando una norma tributaria espressa consente di qualificare il reddito, viene meno l’obiettiva incertezza anche se in precedenza vi fossero dubbi interpretativi o assenza di precedenti specifici.
  • Una volta qualificato il corrispettivo come reddito di lavoro autonomo prodotto nel territorio dello Stato, l’obbligo di ritenuta alla fonte non può essere escluso dalla circostanza che il pagamento sia effettuato a un soggetto interposto o estero, se la tassazione è comunque riferibile al reddito prodotto in Italia.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributario
RamiTributi
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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