Cassazione Civile, Sentenza n. 21166/2024 del 29/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della sentenza della CTR Sicilia che, in parziale riforma della CTP, aveva accolto in parte il ricorso della contribuente avverso avviso di accertamento anno 2006: l'Ufficio aveva imputato alla Porretto il 48% degli utili accertati in capo alla Cutaia s.r.l. (quota di partecipazione), sulla base di indagini bancarie; la CTR aveva ritenuto legittima la ricostruzione dei ricavi ma aveva ridotto l'imponibile riconoscendo una percentuale forfettaria di costi e aveva deciso di non sospendere il giudizio in attesa della definizione del procedimento relativo al reddito societario.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso dell'Agenzia. Ha ritenuto infondati i quattro motivi: (i) la motivazione della CTR è conforme al 'minimo costituzionale' e l'uso delle risultanze dell'accertamento societario come antecedente logico è legittimo; (ii) la sospensione del giudizio in caso di pregiudizialità è discrezionale quando la sentenza sulla società è stata emanata in primo grado e non è passata in giudicato; (iii) e (iv) la CTR ha correttamente riconosciuto la possibilità per il contribuente di opporre prova presuntiva contraria, anche mediante riconoscimento di una percentuale forfettaria di costi, alla presunzione di distribuzione degli utili extracontabili, in linea con l'interpretazione adeguatrice della Corte Costituzionale (sent. n.10/2023) e la giurisprudenza della Corte di Cassazione. Conclusione: ricorso rigettato; nessuna statuizione sulle spese.
Norme richiamate
art. 39 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
art. 39, primo comma, lett. d)
predisposizione di una presunzione legale che consente di imputare pro quota ai soci di società a ristretta base partecipativa gli utili extracontabili; comporta inversione dell'onere della prova a carico del contribuente/socio
art. 32 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
art. 32, comma 1, n. 2 (richiamato dall'interpretazione della Corte Cost.)
secondo l'interpretazione adeguatrice della Corte Costituzionale n. 10/2023, il contribuente può opporre prova presuntiva contraria (es. deduzione di una percentuale forfettaria di costi) all'accertamento basato su indagini bancarie
richiamato in relazione ai profili di motivazione e processo tributario; usato dal ricorrente per contestare omessa o apparente motivazione
richiamato nella censura sulla motivazione; la Corte ricorda i limiti del sindacato di cassazione sulla motivazione
rilevante per i profili di motivazione della sentenza e per i vizî che determinano nullità della motivazione quando si attacca il 'minimo costituzionale'
norma sulla sospensione per pregiudizialità; la Corte precisa che la sospensione obbligatoria opera solo se la causa pregiudicante è ancora pendente in primo grado e non è stata decisa; diversamente la sospensione è facoltativa
consente al giudice di disporre facoltativamente la sospensione del giudizio in caso di sentenza non passata in giudicato sulla causa pregiudicante
richiamato nel quadro normativo che disciplina il conflitto tra giudicati e la prosecuzione del processo quando emergano giudicati contrastanti
disciplina l'onere della prova; nel caso di imputazione pro quota degli utili, grava sul contribuente l'onere di dimostrare l'assenza del conseguimento o la mancata distribuzione degli utili, ovvero la sussistenza di costi
richiamati in relazione ai mezzi e ai modi probatori (presunzioni e prova contraria) utilizzabili nel giudizio civile/tributario
richiamato nella censura riferita a effetti dell'atto impositivo; non ha portato a riforma perché la decisione sul punto è rimessa al giudizio discrezionale del giudice del merito
art. 111 Cost.
richiama il 'minimo costituzionale' della motivazione delle sentenze, limite del sindacato di legittimità sulla motivazione in Cassazione
Corte Costituzionale, sentenza n. 10 del 2023
interpretazione adeguatrice che consente al contribuente imprenditore di proporre prova presuntiva contraria alla ricostruzione dei ricavi da indagini bancarie, eccependo una incidenza percentuale forfettaria di costi
Massime di principio
- In caso di società a ristretta base partecipativa l'Ufficio può presumere la distribuzione pro quota di utili extracontabili ai soci (art. 39 DPR 600/1973); il socio deve quindi fornire prova contraria non limitandosi a contestare la mancanza di un accertamento definitivo sulla società.
- Se l'accertamento societario è stato fatto ma non è definitivo, il giudice del socio può decidere discrezionalmente se sospendere il giudizio o proseguire valutando, con una prognosi, la possibile riformabilità della decisione societaria; la sospensione non è automatica quando la sentenza sulla società è di primo grado.
- La Corte Costituzionale (n.10/2023) e la giurisprudenza di legittimità consentono al contribuente di opporre, anche in via presuntiva e per quote forfettarie, costi deducibili per ridurre i maggiori ricavi accertati da indagini bancarie: il giudice del merito può riconoscere una percentuale di costi anche in mancanza di prova analitica se la deduzione presuntiva è ragionevole.
- In Cassazione il sindacato sulla motivazione è limitato al controllo del 'minimo costituzionale': la sentenza di merito è annullabile per motivazione nulla solo se la motivazione è assente, apparente o manifestamente contraddittoria in modo rilevabile dal testo.
- Nei giudizi fiscali contro il socio l'onere probatorio grava sul socio per contestare l'effettivo conseguimento o la distribuzione degli utili accertati alla società; pertanto, per resistere ad accertamenti basati su presunzioni bancarie è necessario produrre elementi concreti o presunzioni idonee a ridurre i maggiori ricavi.
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