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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 29838/2023 del 10/07/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso avverso la sentenza della Corte d'appello di Sassari del 22/02/2022 che aveva confermato la condanna (pronunciata con rito abbreviato dal G.u.p. il 24/01/2017) a 3 anni di reclusione e 6.000 euro di multa per: a) minaccia aggravata dall'uso di un'arma e per futili motivi (art. 612, comma 2 e art. 61, primo comma, n.1 c.p.); b) porto illegale di arma comune da sparo (artt. 4 e 7 legge 2/10/1967, n.895). De Feo proponeva quattro motivi: (1) contraddittorietà e insufficiente valutazione delle dichiarazioni dei testi e incoerenze nella ricostruzione dei fatti; (2) omissione di valutazione dell'attitudine offensiva dell'arma ex art. 2, comma 3, legge 18/04/1975, n.110 (in quanto l'arma era stata rinvenuta con la sicura inserita); (3) mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche senza adeguata motivazione; (4) applicazione apodittica dell'aggravante per futili motivi senza indagine concreta sulle ragioni dell'agente.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che i motivi fossero, in larga parte, generici o riproposizioni di censure già esaminate e valutate dal giudice di merito; ha confermato che la Corte territoriale ha correttamente valutato la prova testimoniale e che la pistola era efficiente e idonea a integrare l'aggravante (anche se non fu esploso alcun colpo). Ha ritenuto motivato il diniego delle attenuanti generiche per la gravità e la sproporzione della condotta rispetto agli stimoli esterni; ha ritenuto corretta l'applicazione dell'aggravante dei futili motivi. Per tali ragioni il ricorso è inammissibile e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • Codice penale, art. 612, secondo comma

    La Corte ha ritenuto integrata la fattispecie di minaccia aggravata dall'uso dell'arma sulla base della condotta descritta e delle dichiarazioni testimoniali, anche se non fu esploso alcun colpo

  • Codice penale, art. 61, primo comma, n. 1

    circostanza aggravante dei futili motivi

    Applicata perché la determinazione criminosa è stata indotta da uno stimolo esterno di lieve entità e sproporzionato rispetto alla gravità dell'atto

  • Legge 18 aprile 1975, n. 110, art. 2, terzo comma

    attitudine a recare offesa dell'arma

    La Corte ha ritenuto che l'arma fosse efficiente e funzionante e quindi idonea a integrare l'offensività richiesta dalla norma, anche se non ha esploso colpi

  • Legge 2 ottobre 1967, n. 895, artt. 4 e 7

    porto illegale di arma comune da sparo

    Valutata sussistente rispetto al rinvenimento e al porto dell'arma in luogo pubblico

  • Codice di procedura penale, art. 591, comma 1, lett. c)

    requisito di specificità dei motivi in cassazione

    Richiede che i motivi siano specifici e confrontino puntualmente la motivazione impugnata; la loro genericità determina l'inammissibilità del ricorso

  • Codice di procedura penale, art. 616

    condanna alle spese e ammende

    Consente alla Corte di condannare il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e ad un versamento alla Cassa delle ammende

Massime di principio

  • In Cassazione i motivi di ricorso devono essere specifici e correlati alla motivazione impugnata: l'aspecificità porta, di regola, all'inammissibilità.
  • La valutazione della credibilità dei testimoni e della ricostruzione fattuale è essenzialmente rimessa al giudice di merito e può essere sindacata in Cassazione solo se sussiste un evidente vizio di motivazione o una manifesta illogicità.
  • Per l'integrazione dell'aggravante legata all'uso di un'arma non è necessario che l'arma abbia effettivamente esploso proiettilI: è sufficiente che sia idonea e posta in modo da creare una minaccia credibile.
  • L'aggravante dei futili motivi si applica quando lo stimolo esterno è di lieve entità e la reazione è sproporzionata al punto da apparire un mero sfogo di violenza.
  • Le circostanze attenuanti generiche possono essere negate se la condotta è particolarmente grave o sproporzionata rispetto agli stimoli esterni rilevati dal giudice.
  • Un ricorso inammissibile può comportare l'obbligo di sostenere le spese processuali e il versamento di somme alla Cassa delle ammende.

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