Cassazione Penale, Sentenza n. 29838/2023 del 10/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso avverso la sentenza della Corte d'appello di Sassari del 22/02/2022 che aveva confermato la condanna (pronunciata con rito abbreviato dal G.u.p. il 24/01/2017) a 3 anni di reclusione e 6.000 euro di multa per: a) minaccia aggravata dall'uso di un'arma e per futili motivi (art. 612, comma 2 e art. 61, primo comma, n.1 c.p.); b) porto illegale di arma comune da sparo (artt. 4 e 7 legge 2/10/1967, n.895). De Feo proponeva quattro motivi: (1) contraddittorietà e insufficiente valutazione delle dichiarazioni dei testi e incoerenze nella ricostruzione dei fatti; (2) omissione di valutazione dell'attitudine offensiva dell'arma ex art. 2, comma 3, legge 18/04/1975, n.110 (in quanto l'arma era stata rinvenuta con la sicura inserita); (3) mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche senza adeguata motivazione; (4) applicazione apodittica dell'aggravante per futili motivi senza indagine concreta sulle ragioni dell'agente.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che i motivi fossero, in larga parte, generici o riproposizioni di censure già esaminate e valutate dal giudice di merito; ha confermato che la Corte territoriale ha correttamente valutato la prova testimoniale e che la pistola era efficiente e idonea a integrare l'aggravante (anche se non fu esploso alcun colpo). Ha ritenuto motivato il diniego delle attenuanti generiche per la gravità e la sproporzione della condotta rispetto agli stimoli esterni; ha ritenuto corretta l'applicazione dell'aggravante dei futili motivi. Per tali ragioni il ricorso è inammissibile e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Codice penale, art. 612, secondo comma
La Corte ha ritenuto integrata la fattispecie di minaccia aggravata dall'uso dell'arma sulla base della condotta descritta e delle dichiarazioni testimoniali, anche se non fu esploso alcun colpo
Codice penale, art. 61, primo comma, n. 1
circostanza aggravante dei futili motivi
Applicata perché la determinazione criminosa è stata indotta da uno stimolo esterno di lieve entità e sproporzionato rispetto alla gravità dell'atto
Legge 18 aprile 1975, n. 110, art. 2, terzo comma
attitudine a recare offesa dell'arma
La Corte ha ritenuto che l'arma fosse efficiente e funzionante e quindi idonea a integrare l'offensività richiesta dalla norma, anche se non ha esploso colpi
Legge 2 ottobre 1967, n. 895, artt. 4 e 7
porto illegale di arma comune da sparo
Valutata sussistente rispetto al rinvenimento e al porto dell'arma in luogo pubblico
Codice di procedura penale, art. 591, comma 1, lett. c)
requisito di specificità dei motivi in cassazione
Richiede che i motivi siano specifici e confrontino puntualmente la motivazione impugnata; la loro genericità determina l'inammissibilità del ricorso
Codice di procedura penale, art. 616
condanna alle spese e ammende
Consente alla Corte di condannare il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e ad un versamento alla Cassa delle ammende
Massime di principio
- In Cassazione i motivi di ricorso devono essere specifici e correlati alla motivazione impugnata: l'aspecificità porta, di regola, all'inammissibilità.
- La valutazione della credibilità dei testimoni e della ricostruzione fattuale è essenzialmente rimessa al giudice di merito e può essere sindacata in Cassazione solo se sussiste un evidente vizio di motivazione o una manifesta illogicità.
- Per l'integrazione dell'aggravante legata all'uso di un'arma non è necessario che l'arma abbia effettivamente esploso proiettilI: è sufficiente che sia idonea e posta in modo da creare una minaccia credibile.
- L'aggravante dei futili motivi si applica quando lo stimolo esterno è di lieve entità e la reazione è sproporzionata al punto da apparire un mero sfogo di violenza.
- Le circostanze attenuanti generiche possono essere negate se la condotta è particolarmente grave o sproporzionata rispetto agli stimoli esterni rilevati dal giudice.
- Un ricorso inammissibile può comportare l'obbligo di sostenere le spese processuali e il versamento di somme alla Cassa delle ammende.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 10 lug 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 29600/2023 del 10/07/2023
- Sentenza penale · 10 lug 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 29602/2023 del 10/07/2023
- Sentenza penale · 10 lug 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 29603/2023 del 10/07/2023
- Sentenza penale · 10 lug 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 29604/2023 del 10/07/2023
- Sentenza penale · 10 lug 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 29605/2023 del 10/07/2023
- Sentenza penale · 10 lug 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 29606/2023 del 10/07/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →