Cassazione Penale, Sentenza n. 29602/2023 del 10/07/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnavano la conferma della condanna per associazione con finalità di terrorismo (art. 270-bis c.p.) sostenendo, tra l'altro, che: la qualificazione del fatto come associazione terroristica si sarebbe fondata su mera propaganda, indottrinamento e proselitismo senza la prova della capacità di realizzare atti violenti; l'attribuzione di ruoli apicali ai due imputati non sarebbe stata adeguatamente provata; la contestata aggravante della transnazionalità (art. 4 L.146/2006, oggi art.61-bis c.p.) non sarebbe applicabile o era già stata esclusa con giudicato rispetto ad altro imputato; era censurata l'utilizzabilità e il valore probatorio di atti e dichiarazioni acquisite per rogatoria dal Marocco, rese in assenza di difensore; si denunciava carenza, contraddittorietà o illogicità della motivazione della sentenza impugnata.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato parzialmente fondati i ricorsi limitatamente all'accertamento dell'aggravante della transnazionalità: ha annullato la sentenza impugnata soltanto rispetto all'art. 61-bis c.p. e ha disposto il rinvio per nuovo giudizio su tale punto ad altra sezione della Corte d'assise d'appello di Roma. Sui restanti profili i ricorsi sono stati rigettati: la Cassazione ha confermato l'affermazione di responsabilità nei confronti di entrambi gli imputati e ha ritenuto sufficientemente motivata e coerente la valutazione probatoria dei giudici di merito circa la partecipazione alla cellula e i ruoli apicali attribuiti, nonché l'identificazione del Majene con il nickname contestato. Le spese processuali sono state demandate e la regolazione delle stesse rinviata.
Norme richiamate
art. 270-bis cod. pen.
La norma punisce l'associazione con finalità di terrorismo; la Corte richiama l'esigenza di raccordare il contributo individuale all'entità associativa e distingue tra mera adesione ideologica e partecipazione effettiva, ritenendo nel caso concreto che la cellula svolgesse anche attività operative e istruttive tali da integrare la fattispecie
art. 61-bis cod. pen. (ex art. 4 L. 16 marzo 2006, n. 146)
Aggravante della transnazionalità: la Corte ha rilevato insufficiente e contraddittoria la motivazione del giudice d'appello su questo punto, anche alla luce di pronunce precedenti e di un giudicato formato in relazione a coimputato, per cui ha annullato limitatamente a tale circostanza e rinviato per nuovo accertamento
art. 606 cod. proc. pen.
comma 1, lett. b), c), e)
Norma che disciplina i motivi di ricorso per cassazione; la Corte ha valutato le censure per vizio di diritto (lett. b), per vizi della motivazione e contraddittorietà (lett. e) e per inosservanza di norme processuali (lett. c))
artt. 63 co.2, 178 lett. c), 179, 729 co.3 c.p.p.
Norme processuali richiamate in relazione alle censure sull'impiego di atti esteri e sulla valutazione delle dichiarazioni; la Corte ha ritenuto che, pur se alcune prove estere erano contestate, il complesso probatorio risultava complessivamente sufficiente
art. 27 e art. 111 Cost. e art. 6 CEDU
Principi sul diritto di difesa e equo processo invocati dai ricorrenti in relazione all'utilizzabilità di interrogatori esteri senza difensore; la Corte ha esaminato il rilievo delle censure ma ha ritenuto non decisiva l'eventuale illegittima utilizzazione di tali atti quando sussistono altri elementi probatori convergenti
Giurisprudenza Corte di cassazione, Sez. II n. 7808 del 04/12/2019
Sentenza richiamata per affermare la configurabilità, nei casi di organizzazioni di matrice jihadista, di strutture 'figlie' informatizzate che, pur smaterializzate, possono avere funzione strumentale e operativa rispetto all'organizzazione madre; fondamento per la qualificazione della cellula come associazione con finalità di terrorismo
Giurisprudenza Corte di cassazione, Sez. Sesta n. 51218 del 12/06/2018
Decisione menzionata negli atti e oggetto di corretta lettura da parte della Corte di cassazione, utilizzata nel ragionamento circa la necessità di verificare la portata delle censure e le questioni già decise nei precedenti gradi
Sezioni Unite, richiamo sentenza n. 18374/2013 (Adami)
Principi richiamati in tema di compatibilità tra aggravante della transnazionalità e altre figure criminose e sui criteri di valutazione dell'aggravante
Massime di principio
- Per integrare il reato di associazione con finalità di terrorismo non è sufficiente la mera diffusione di idee estremiste: occorre collegare il contributo individuale all'entità associativa e, idealmente, dimostrare elementi operativi o capacità concreta di realizzare atti violenti (istruzioni tecniche, individuazione obiettivi, direzione/organizzazione).
- La configurazione di 'cellule figlie' informatizzate riconosciute nella giurisprudenza può giustificare l'applicazione dell'art. 270-bis anche in assenza di tradizionali strutture fisiche, quando emergano controlli, selezione degli aderenti e materiale operativo.
- La qualificazione dell'aggravante della transnazionalità richiede motivazione specifica; se in giudizi collegati risultano pronunce definitive (giudicato) sull'aggravante per altri imputati, il giudice deve valutare attentamente la portata di quel giudicato o rischia l'annullamento limitato sul punto.
- L'identificazione di autori online può essere ritenuta valida tramite un insieme di elementi (uso esclusivo di nickname come pseudonimo, geolocalizzazione IP, riscontri da autorità estere, cambi di ruolo dopo arresti, controlli incrociati tra siti): singoli elementi deboli possono essere integrati in un convincente quadro probatorio.
- Dichiarazioni acquisite via rogatoria o rese all'estero in assenza di difensore sono sottoposte a scrutinio ma non necessariamente inidonee: se esistono altre prove convergenti, la loro contestata utilizzabilità può risultare non decisiva.
- In sede di Cassazione la 'doppia conforme' (appello che si salda alla sentenza di primo grado) limita la sindacabilità della valutazione di fatto: le doglianze che chiedono diversa valutazione della persuasività delle prove sono in genere inammissibili.
- Se il giudice d'appello omette o dà motivazione insufficiente su profili rilevanti (es. aggravanti), la Cassazione può annullare limitatamente a tali profili e rinviare per nuovo giudizio, senza rimettere in discussione l'intero accertamento di responsabilità quando questo sia adeguatamente motivato.
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