Cassazione Penale, Sentenza n. 29606/2023 del 10/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnavano la sentenza della Corte d'appello di Milano (22/04/2022) che aveva riformato la decisione di primo grado riqualificando i fatti come singole ipotesi in concorso con un "sedicente Avvocato Longhi", riconoscendo la continuazione per Pangallo, Scalvini e Trimboli e il tentativo per Pellizzeri; veniva esclusa l'aggravante di cui all'art. 61 n. 7 c.p. I motivi di cassazione denunciavano, a seconda del ricorrente: mancata prova della responsabilità (in particolare per la mancata identificazione del sedicente Longhi e per l'insufficienza della prova bancaria), vizio nella valutazione e bilanciamento delle circostanze attenuanti rispetto alla recidiva, e insufficienza della motivazione in relazione alla responsabilità per i fatti ascritti.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili. Ha ritenuto che la Corte di appello avesse adeguatamente motivato la responsabilità degli imputati sulla base delle dichiarazioni della persona offesa e della documentazione bancaria, evidenziando l'irrilevanza dell'inedentificazione del presunto complice "Longhi" quando gli elementi processuali consentono di addebitare le condotte agli intestatari dei conti correnti che non hanno fornito una spiegazione alternativa plausibile. Richiamando il principio per cui, una volta assolto l'onere probatorio dall'accusa (anche attraverso presunzioni e massime d'esperienza), spetta all'imputato allegare fatti concreti a sostegno della propria versione, la Corte ha definito come mera reiterazione dei motivi già affrontati in appello le censure proposte in Cassazione. I ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali, al versamento di euro 3.000 ciascuno alla Cassa delle ammende e alla rifusione, in solido, delle spese di rappresentanza e difesa delle parti civili (Castoldi Paolo e Pettiti Grazietta).
Norme richiamate
art. 61 n. 7 cod. pen.
L'aggravante di cui all'art. 61 n. 7 c.p. è stata esaminata dalla Corte d'appello e alla stessa è stata data una valutazione negativa (esclusa nel caso concreto).
art. 581 c.p.p., comma 1, lett. c)
Richiede che il motivo di cassazione esponga le ragioni di fatto e di diritto; la Corte ha ritenuto molte censure prive del requisito di specificità previsto da tale norma, perché costituivano mera ripetizione dei temi già discussi in appello.
art. 616 cod. proc. pen.
Norma invocata per la declaratoria di inammissibilità dei ricorsi; la Corte ha pronunciato l'inammissibilità ai sensi di questa disposizione.
Giurisprudenza: Sez. 2, Sentenza n. 6734 del 30/01/2020 (Bruzzese, Rv. 278373)
Principio richiamato secondo cui, una volta assolto l'onere probatorio dall'accusa anche mediante presunzioni, spetta all'imputato allegare elementi concreti e oggettivi a confutazione; rinforza il concetto di "vicinanza della prova" e il relativo onere difensivo.
Massime di principio
- In Cassazione non è ammissibile la mera ripetizione dei motivi già svolti in appello: occorre sollevare specifiche questioni di diritto o manifeste contraddizioni logico-giuridiche nella motivazione.
- Quando le condotte illecite hanno riflessi bancari (conti destinatari di introiti truffaldini) e il titolare del conto non fornisce spiegazioni alternative credibili, tale emergenza documentale può fondare la responsabilità anche se non è stata identificata la persona materiale che ha materialmente posto in essere le truffe.
- Se l'accusa ottiene la prova tramite documentazione e dichiarazioni della parte offesa, il principio della "vicinanza della prova" impone all'imputato di allegare elementi fattuali concreti per confutare le presunzioni: l'assenza di tali allegazioni rende inefficace la censura sul piano della legittimità.
- Le censure sul giudizio di bilanciamento tra aggravanti e attenuanti richiedono una critica puntuale e motivata: la semplice affermazione della prevalenza delle attenuanti senza specificare ragioni concrete è inammissibile.
- Le decisioni di merito (valutazione delle prove e della credibilità) sono sindacabili in Cassazione solo se la motivazione del giudice di merito è manifestamente carente, contraddittoria o illogica; una motivazione congrua e articolata rende le valutazioni insindacabili in sede di legittimità.
- Chi impugna in Cassazione deve rispettare i requisiti formali di specificità e concretezza (art. 581 c.p.p.); altrimenti il ricorso può essere dichiarato inammissibile e comportare sanzioni (spese e ammende).
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