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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 29605/2023 del 10/07/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnano la sentenza della Corte d'appello di Milano del 04/07/2022. Mattioli censura il calcolo della pena in relazione alla ritenuta equivalenza tra circostanze eterogenee (attenuanti generiche vs aggravanti/recidiva) e l'applicazione dell'art. 624-bis c.p.; De Bernardis lamenta la mancata applicazione della massima diminuzione per le attenuanti generiche (art. 62-bis c.p.) e l'aumento di pena per la continuazione, ritenendolo immotivato e sproporzionato.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili. Per Mattioli il motivo relativo al calcolo della pena non era devoluto in appello e, comunque, è manifestamente infondato alla luce dell'orientamento delle Sezioni Unite (sent. n. 42414/2021) sul confronto tra attenuanti e aggravanti "privilegiate". Per De Bernardis i motivi sono infondati: la Corte d'appello ha adeguatamente motivato la mancata applicazione della massima riduzione per i plurimi precedenti penali e ha rideterminato la pena anche con riferimento alla continuazione, valorizzando il percorso di recupero della imputata; inoltre parte delle censure non era specificamente dedotta in appello. I ricorrenti sono condannati alle spese e al versamento di euro 3.000 ciascuno alla cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 624-bis cod. pen.

    Rinvio alla disciplina della ricettazione e alle modalità di computo della pena in presenza di circostanze eterogenee; la Corte richiama la necessità di confrontare le attenuanti generiche con aggravanti "privilegiate" secondo l'orientamento delle Sezioni Unite

  • art. 62-bis cod. pen.

    Norma che disciplina la determinazione della diminuzione di pena per le attenuanti generiche; la Corte di appello ha motivato la mancata applicazione della massima diminuzione con i plurimi precedenti penali dell'imputata

  • art. 69 cod. pen.

    Riferito al giudizio di comparazione tra circostanze; la Corte ricorda che le attenuanti che concorrono con aggravanti soggette a comparazione devono essere sottoposte a tale giudizio

  • Sez. U, Sentenza n. 42414 del 29/04/2021 (Cena)

    Sez. U - Sentenza n. 42414 del 29/04/2021

    Principio secondo cui le attenuanti che concorrono sia con aggravanti soggette a comparazione sia con aggravanti che non lo ammettono devono essere previamente sottoposte a giudizio di comparazione e, se ritenute equivalenti, si applica la pena come nel caso dell'aggravante "privilegiata" considerata isolatamente; la Corte di Cassazione ha ritenuto che la Corte d'appello si sia conformata a tale insegnamento

  • Sez. 5, Sentenza n. 7246 del 13/01/2021 (Cannavò)

    Sez. 5, Sentenza n. 7246 del 13/01/2021

    Citata in tema di criteri di calcolo della pena e confronto tra aggravanti e attenuanti; richiamata a supporto dell'analisi sulla legittimità del metodo di calcolo

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma processuale che consente la declaratoria di inammissibilità del ricorso; la Corte ha dichiarato inammissibili i ricorsi ai sensi di questa disposizione

Massime di principio

  • Problemi di calcolo della pena relativi al confronto fra attenuanti generiche e aggravanti "privilegiate" vanno valutati alla luce dell'orientamento delle Sezioni Unite: le attenuanti devono essere sottoposte a giudizio di comparazione e, se ritenute equivalenti, si applica la pena prevista per l'aggravante privilegiata secondo il principio enunciato in sent. n. 42414/2021
  • Le censure di motivazione o di calcolo della pena devono essere effettivamente devolute al giudice d'appello: se un profilo non è stato dedotto in appello il ricorso per cassazione che si duole della sua omissione può risultare inammissibile, salvo che non si tratti di questioni di legalità della pena esaminabili d'ufficio
  • La mancata applicazione della massima diminuzione per attenuanti generiche può essere giustificata da circostanze personali sfavorevoli (es. plurimi precedenti penali); la motivazione del giudice di merito in ordine a tali elementi è decisiva e difficilmente sindacabile se adeguatamente argomentata
  • Questioni relative all'aumento per continuazione richiedono specifiche e tempestive censure in appello: se non impugnate, il giudice di merito può comunque rivedere la misura, ma la parte che si duole dell'aumento deve esporre censure specifiche e circostanziate
  • La Corte di Cassazione può dichiarare inammissibile il ricorso e condannare il ricorrente alle spese e a sanzioni (cassa delle ammende) quando emergano profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità

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