Cassazione Penale, Sentenza n. 29600/2023 del 10/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della conferma di condanna per i reati di introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.) e ricettazione (art. 648 c.p.), con un unico motivo articolato in più profili: 1) nullità della citazione per il giudizio d'appello per notifica telematica al difensore nonostante rifiuto e mancanza di preventiva notifica all'imputato nel domicilio eletto (art.157 c.p.p. comma 8-bis e art.161 c.p.p. comma 4); 2) omessa motivazione della Corte d'appello sulla richiesta di esame degli agenti di polizia giudiziaria ai sensi dell'art.507 c.p.p.; 3) mancato accertamento peritale sulle borse sequestrate chiesto per verificare l'eventuale contraffazione grossolana; 4) censura sulla motivazione riguardo alla responsabilità per ricettazione, sostenendo che l'interrogatorio dell'imputato dimostrerebbe elementi contrari; 5) vizio motivazionale e illogicità nel diniego delle circostanze attenuanti generiche.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto infondati i profili: 1) validità della notifica al difensore ai sensi dell'art.161 c.p.p. comma 4 dopo esito negativo 'definitivo' della notifica al domicilio eletto (il notificando era sconosciuto in loco); 2) non necessario disporre l'esame degli agenti o un accertamento peritale sulle borse perché, secondo la giurisprudenza richiamata, il reato di cui all'art.474 tutela la fede pubblica e si configura per la detenzione per la vendita di prodotti con marchio contraffatto indipendentemente dalla possibile grossolanità della contraffazione; 3) sul punto della ricettazione, non è richiesta la prova positiva dell'estraneità al delitto presupposto salvo che l'imputato sostenga credibilmente di aver commesso il delitto presupposto; la mera affermazione di estraneità nell'interrogatorio non costituiva tale prova positiva; 4) le attenuanti generiche sono state negate correttamente perché il motivo era generico e non provato. Il ricorso è dichiarato inammissibile; il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 a favore della cassa delle ammende ai sensi dell'art.616 c.p.p.
Norme richiamate
Se la notificazione al domicilio dichiarato risulta definitivamente impossibile (es. notificando sconosciuto in loco), è valida la successiva notificazione al difensore senza necessità di reiterare il tentativo al domicilio eletto.
Disciplina le modalità di notificazione telematica al difensore; la sentenza verifica la correttezza della notifica al difensore alla luce dell'esito definitivo della notifica al domicilio dell'imputato.
Regola l'assunzione di dichiarazioni di testi o l'audizione di persone che hanno svolto attività istruttorie; la Corte ha ritenuto non necessaria l'assunzione della testimonianza degli agenti quando l'ulteriore acquisizione non avrebbe inciso sul giudizio.
Sanziona l'introduzione e il commercio di prodotti con segni falsi; la giurisprudenza richiamata e la Corte affermano che il reato tutela la fede pubblica e si configura anche senza che sia rilevante la grossolanità della contraffazione.
Ricettazione: non richiede, come elemento costitutivo, la prova positiva dell'estraneità dell'imputato al delitto presupposto; è sufficiente che non emerga prova del contrario, salvo che l'imputato dichiari credibilmente di aver commesso il delitto presupposto.
Limiti all'applicazione delle circostanze attenuanti per mere affermazioni generiche: l'assenza o la distanza temporale di precedenti non basta di per sé a determinare la concessione dell'attenuante generica.
art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b), c) ed e)
Norma che elenca i motivi di ricorso per cassazione; il ricorso era articolato in base a tali lettere ma i profili sono stati ritenuti infondati o inammissibili.
Prevede la condanna alle spese per il ricorrente in caso di inammissibilità e la possibilità di applicare ammende per profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità; applicata nel caso con condanna al pagamento delle spese e ammenda di Euro 3.000,00.
Massime di principio
- La notifica al difensore è valida quando la notificazione al domicilio eletto risulti definitivamente impossibile (es. il notificando è sconosciuto in loco); non è sempre necessario reiterare la notifica al domicilio.
- Nel reato di commercio o introduzione di prodotti con segni falsi (art.474 c.p.) non è decisiva la valutazione della 'contraffazione grossolana': la norma tutela la fede pubblica e si configura anche se l'inganno non è pienamente realizzato.
- Richiedere perizie o nuove acquisizioni probatorie può essere inutile se l'elemento che si intende chiarire è irrilevante per la configurazione del reato secondo la giurisprudenza consolidata.
- Per la ricettazione (art.648 c.p.) non è obbligo dell'accusa provare che l'imputato non abbia concorso nel reato presupposto, salvo che l'imputato sostenga credibilmente di aver commesso il reato presupposto; in tal caso è necessaria prova contraria.
- Le domande di riconoscimento di circostanze attenuanti generiche devono essere motivate e documentate: deduzioni generiche sulla personalità o su precedenti non idonei non ottengono il beneficio.
- In cassazione l'inammissibilità del ricorso comporta rischi economici per il ricorrente (spese processuali e ammende) se emergono profili di colpa nella proposizione del ricorso.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 10 lug 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 29602/2023 del 10/07/2023
- Sentenza penale · 10 lug 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 29603/2023 del 10/07/2023
- Sentenza penale · 10 lug 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 29604/2023 del 10/07/2023
- Sentenza penale · 10 lug 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 29605/2023 del 10/07/2023
- Sentenza penale · 10 lug 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 29606/2023 del 10/07/2023
- Sentenza penale · 10 lug 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 29607/2023 del 10/07/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →