Cassazione Civile, Ordinanza n. 31143/2021 del 02/11/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce dal diniego opposto dall'amministrazione alla definizione dei versamenti sospesi connessi agli eventi sismici del 2002. La commissione tributaria provinciale aveva accolto il ricorso della società contribuente; la commissione tributaria regionale aveva poi rigettato l'appello dell'Ufficio, ritenendo applicabile l'art. 1, comma 1011, della legge n. 296 del 2006 anche a somme dovute in base a una precedente istanza di condono, con cumulabilità dei benefici. L'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, denunciando violazione e falsa applicazione dell'art. 2697 c.c., della VI direttiva n. 77/388/CEE, di precedenti della Corte di giustizia, della decisione della Commissione europea C(2015) 5549 final del 14 agosto 2015, degli artt. 107 e 108 TFUE e dei regolamenti UE nn. 1407/2013 e 717/2014, sostenendo che la contribuente, in quanto società e quindi impresa in senso eurounitario, non poteva beneficiare del vantaggio fiscale perché si sarebbe trattato di un aiuto di Stato incompatibile con il diritto UE; inoltre, per l'eventuale spettanza del beneficio, spettava al contribuente provare il rispetto del regime de minimis o delle condizioni di compatibilità per gli aiuti destinati a compensare danni da calamità naturale.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato il motivo dell'Agenzia delle Entrate. Ha richiamato il principio secondo cui i benefici fiscali riconducibili agli aiuti di Stato per le vittime del sisma siciliano non spettano alle imprese in senso comunitario, cioè a soggetti che esercitano attività economica offrendo beni o servizi sul mercato, indipendentemente dalla forma giuridica. Ha inoltre ribadito che, per ottenere il beneficio, il contribuente deve dimostrare la ricorrenza dei presupposti di compatibilità con il diritto UE: rispetto del limite de minimis oppure, se invocato l'art. 107, § 2, lett. b), TFUE, sede operativa nell'area colpita al momento dell'evento e assenza di sovracompensazione del danno. Poiché la sentenza impugnata non si era attenuta a tali principi, la Corte ha accolto il ricorso, cassato la decisione regionale e rinviato alla Commissione Tributaria Regionale della Sicilia, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
Richiamato come norma sull'onere della prova: grava sul contribuente che invoca il beneficio dimostrare i presupposti per la sua spettanza e la compatibilità con il regime europeo degli aiuti.
art. 1, comma 1011, L. n. 296 del 2006
Norma invocata per il beneficio fiscale connesso ai versamenti sospesi; la Corte ne esclude l'applicazione ove il beneficio si traduca in un aiuto di Stato incompatibile per un'impresa in senso eurounitario.
art. 1, comma 665, L. n. 190 del 2014
Richiamato dalla Corte quale disciplina del rimborso d'imposta per i soggetti colpiti dal sisma siciliano, da leggersi in conformità con la decisione della Commissione UE e non applicabile alle imprese comunitarie.
art. 9, comma 17, L. n. 289 del 2002
Interpretato nel senso che i benefici fiscali per le vittime del sisma del 13 e 16 dicembre 1990 in Sicilia non spettano a chi svolge attività d'impresa in senso eurounitario, salvo ipotesi compatibili con il diritto UE.
art. 107 TFUE
La Corte afferma che il giudice nazionale deve verificare se l'aiuto individuale sia compatibile con il mercato interno come aiuto destinato a compensare danni causati da calamità naturali.
art. 108 TFUE
Richiamato insieme all'art. 107 TFUE nel quadro del controllo di compatibilità degli aiuti di Stato.
Regolamento (CE) n. 1407/2013
Richiamato quale regolamento applicabile al regime de minimis, la cui soglia non deve essere superata dal beneficiario.
Regolamento (CE) n. 717/2014
Richiamato quale regolamento UE rilevante ai fini del controllo sulla compatibilità del beneficio fiscale come aiuto di Stato.
Direttiva 77/388/CEE
Richiamata dalla ricorrente e nel quadro del rinvio ai precedenti della Corte di giustizia, in relazione alla nozione eurounitaria di impresa e di attività economica.
Massime di principio
- Ai fini dell'applicazione di benefici fiscali che possono integrare aiuti di Stato, la nozione rilevante è quella eurounitaria di impresa, fondata sul concreto svolgimento di un'attività economica consistente nell'offrire beni o servizi sul mercato, a prescindere dalla forma giuridica del soggetto.
- I benefici fiscali connessi a eventi calamitosi non spettano automaticamente alle imprese: il giudice nazionale deve verificare la compatibilità dell'aiuto con il diritto UE, in particolare con il regime de minimis o con l'art. 107, § 2, lett. b), TFUE.
- Quando il contribuente invoca un beneficio fiscale potenzialmente qualificabile come aiuto di Stato, grava su di lui l'onere di provare tutti i presupposti richiesti per la compatibilità, inclusi il rispetto della soglia de minimis, la localizzazione operativa nell'area colpita e l'assenza di sovracompensazione del danno.
- Il beneficio fiscale riconosciuto per calamità naturali non può essere applicato in modo da determinare un aiuto di Stato incompatibile con il mercato interno; in difetto dei requisiti di compatibilità, il diniego dell'amministrazione è legittimo.
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