Cassazione Civile, Ordinanza n. 34822/2024 del 29/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia riguardava un avviso di accertamento IVA per l’anno 2011, emesso nei confronti di una società operante nella fabbricazione e commercializzazione di lastre, fogli e profilati di plastica. L’Ufficio contestava che alcune operazioni fossero state effettuate senza addebito d’imposta sulla base di una lettera d’intento trasmessa dall’acquirente, poi risultata ideologicamente falsa, e riteneva che la società partecipasse a una frode carosello, con operazioni soggettivamente inesistenti. Veniva ripresa a tassazione l’IVA relativa a operazioni fatturate come non imponibili ai sensi dell’art. 8, comma 1, lett. c), per un imponibile di euro 130.321,32 e IVA di euro 26.064,00. I giudici di merito avevano annullato l’avviso, ritenendo insussistente la prova del coinvolgimento della società nella frode. In cassazione l’Agenzia delle Entrate proponeva un unico motivo contro la decisione d’appello. Nel giudizio di legittimità, tuttavia, la società controricorrente ha depositato istanza e quietanze di definizione agevolata della lite ai sensi della legge n. 197/2022, come modificata, versando l’importo dovuto; non risultava notificato alcun diniego entro il termine previsto.
La decisione
La Corte ha preso atto dell’avvenuto perfezionamento della definizione agevolata della controversia tributaria: domanda presentata nei termini, pagamento effettuato secondo la percentuale dovuta in ragione della soccombenza dell’Agenzia nel primo grado e assenza di diniego notificato. Conseguentemente ha dichiarato estinto il processo. Le spese sono state poste a carico della parte che le aveva anticipate, ai sensi dell’art. 1, comma 198, della legge n. 197/2022. È stata inoltre esclusa la debenza del doppio contributo unificato, in ragione dell’estinzione del giudizio per adesione alla definizione agevolata.
Norme richiamate
art. 8, comma 1, lett. c), d.P.R. IVA
"non imponibile art.8, comma 1 lett. C"
La norma era richiamata nelle fatture emesse per giustificare la non imponibilità delle operazioni; la controversia verteva sulla contestazione dell'Ufficio circa la falsità della lettera d'intento presupposta da tale regime.
art. 1, comma 188, lett. a), L. 197/2022
"in caso di soccombenza della competente Agenzia fiscale nell’ultima o unica pronuncia giurisdizionale non cautelare depositata alla data di entrata in vigore della presente legge, le controversie possono essere definite con il pagamento: a) del 40% del valore della controversia in caso di soccombenza nella pronuncia di primo grado"
La Corte ha applicato la disposizione per determinare l'importo dovuto per la definizione agevolata, ritenendo corretto il pagamento del 40% del valore della lite poiché l'Agenzia era soccombente in primo grado.
art. 1, comma 194, L. 197/2022
La Corte ha richiamato la norma, come modificata dal d.l. 34/2023, per affermare che la definizione si perfeziona con la presentazione della domanda e il pagamento degli importi dovuti entro il termine stabilito, salvo eventuale diniego notificato nei termini.
art. 1, comma 198, L. 197/2022
È stata applicata per regolare le spese del processo, poste a carico della parte che le aveva anticipate.
art. 1, comma 200, L. 197/2022
La Corte ha valorizzato l'assenza di diniego notificato entro il termine previsto, elemento rilevante per il perfezionamento della definizione agevolata.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
La Corte ha escluso l'applicazione del doppio contributo unificato per effetto dell'estinzione del processo conseguente alla definizione agevolata.
Richiamato solo per dare atto della memoria depositata dal controricorrente nel procedimento camerale.
Massime di principio
- Quando, in pendenza del giudizio di cassazione, il contribuente perfeziona la definizione agevolata della lite tributaria mediante domanda tempestiva e pagamento integrale di quanto dovuto, il processo deve essere dichiarato estinto, salvo tempestivo diniego dell'Amministrazione.
- Ai fini della definizione agevolata delle controversie tributarie, l'importo dovuto va determinato secondo la percentuale prevista dalla legge in relazione alla soccombenza dell'Agenzia nell'ultima o unica pronuncia giurisdizionale utile alla data di entrata in vigore della disciplina.
- La perfezione della definizione agevolata richiede congiuntamente la presentazione dell'istanza e il pagamento degli importi dovuti entro il termine di legge; in mancanza di diniego notificato nei termini, la lite va considerata definita.
- L'estinzione del giudizio per definizione agevolata comporta che le spese restino a carico della parte che le ha anticipate, secondo la disciplina speciale richiamata dalla legge di definizione.
- In caso di estinzione del processo per adesione alla definizione agevolata, non ricorrono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
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