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Cassazione Civile, Ordinanza n. 19394/2021 del 08/07/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

La controversia nasce da un atto denominato "piano di rientro e concessione nuova ipoteca" stipulato tra una società immobiliare, i suoi soci e una banca, con il quale veniva rimodulato un debito pregresso e venivano concessi anche ulteriori importi a copertura di scoperti di conto corrente, con iscrizione di ipoteca su ulteriori beni. L'operazione era stata assoggettata al regime fiscale sostitutivo agevolato previsto per i finanziamenti a medio-lungo termine. L'Agenzia delle Entrate emetteva avvisi di liquidazione ritenendo indebita l'agevolazione e chiedendo le imposte ordinarie a società, soci e notaio. In primo grado e in appello i contribuenti ottenevano l'annullamento degli atti. In Cassazione l'Ufficio deduceva: 1) violazione delle norme processuali tributarie per avere la CTR, a suo dire, avallato una modifica della motivazione dell'atto impositivo rispetto all'originario avviso, con conseguente inammissibilità dell'appello; 2) violazione della disciplina sostanziale sull'imposta sostitutiva, sostenendo che l'agevolazione ex art. 15 d.P.R. n. 601/1973 non potesse coprire né la quota destinata a scoperti di conto corrente, né la quota riferita al debito residuo del precedente finanziamento, perché l'operazione non costituirebbe nuova provvista destinata a investimenti produttivi e, comunque, la garanzia ipotecaria non potrebbe estendere il beneficio all'intera operazione.

La decisione

La Corte ha respinto il ricorso. Ha dichiarato inammissibile per carenza di interesse il primo motivo, perché la CTR non aveva effettivamente dichiarato l'inammissibilità dell'appello per mutatio libelli, ma aveva deciso nel merito. Ha ritenuto infondato il secondo motivo, affermando che l'art. 15 d.P.R. n. 601/1973 richiede soltanto che il finanziamento sia a medio-lungo termine, con durata superiore a 18 mesi, erogato da un istituto di credito, senza imporre una specifica finalità del finanziamento. Ha inoltre escluso che la disciplina invocata dall'Ufficio in tema di base imponibile per negozi traslativi fosse pertinente, e ha ritenuto corretta l'applicazione del principio di indivisibilità dell'ipoteca ex art. 2809 c.c. all'intero ammontare del finanziamento. Le spese sono state compensate per la novità della questione.

Norme richiamate

  • art. 57 d.lgs. n. 546 del 1992

    Invocato dall'Ufficio per sostenere l'inammissibilità dell'appello per mutatio libelli; la Corte ne esclude la rilevanza perché la CTR non ha pronunciato in tal senso.

  • art. 7 L. n. 212 del 2000

    Richiamato insieme all'art. 57 d.lgs. n. 546/1992 nella censura processuale dell'Ufficio; la Corte non ne ricava un vizio utile, poiché il giudice di merito ha deciso sul merito.

  • art. 15 d.P.R. n. 601 del 1973

    Le operazioni relative ai finanziamenti a medio e lungo termine ... sono esenti dall'imposta di registro, dall'imposta di bollo, dalle imposte ipotecarie e catastali e dalle tasse sulle concessioni governative

    La norma agevolativa si applica ai finanziamenti a medio-lungo termine con durata contrattuale superiore a 18 mesi; non è richiesta una specifica finalità del finanziamento.

  • art. 13 d.lgs. n. 347 del 1990

    Richiamato dall'Ufficio nel motivo sostanziale, ma ritenuto non decisivo rispetto alla disciplina speciale dell'imposta sostitutiva.

  • art. 2 d.lgs. n. 347 del 1990

    Ritenuto non pertinente alla fattispecie, perché riferito ai negozi traslativi e non all'operazione di finanziamento oggetto di causa.

  • art. 23 d.P.R. n. 131 del 1986

    Parimenti ritenuto non riferibile alla controversia, in quanto relativo a ipotesi di pluralità di beni o diritti con aliquote diverse in ambito traslativo.

  • art. 2809 c.c.

    Il principio di indivisibilità delle ipoteche comporta che la garanzia, prestata senza distinzioni, si estende all'intero ammontare del nuovo finanziamento garantito.

Massime di principio

  • L'agevolazione fiscale prevista per le operazioni di credito a medio e lungo termine si applica quando il finanziamento sia concesso da un intermediario abilitato e abbia durata contrattuale superiore a diciotto mesi, senza che la legge richieda una specifica destinazione economica delle somme erogate.
  • Se l'operazione di finanziamento è assistita da ipoteca, il principio civilistico di indivisibilità della garanzia opera sull'intero credito garantito e impedisce di frammentare il trattamento fiscale in base a singole componenti del debito, quando l'atto unitario non preveda distinzioni rilevanti.
  • Le norme che disciplinano la base imponibile dei negozi traslativi non possono essere estese automaticamente alle operazioni di finanziamento agevolate, se il loro oggetto non è un trasferimento di beni o diritti ma una ristrutturazione/rimodulazione del credito.
  • In sede di legittimità, una censura di inammissibilità dell'appello o di mutatio libelli è priva di interesse se il giudice di merito non ha effettivamente fondato la decisione su tale inammissibilità ma ha comunque esaminato e deciso la controversia nel merito.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioRiscossione
RamiTributi
IstitutiOnere della provaNullità

Testo integrale

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